Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 24 agosto 2026

 

Veicolo sequestrato: se durante il trasferimento fa un incidente, chi risponde? Il ruolo dell’organo accertatore nella scelta del percorso in attesa delle nuove disposizioni ministeriali

Un ulteriore profilo operativo della sentenza n. 6201/2026 del Consiglio di Stato: dalla possibilità di condurre il veicolo al luogo di custodia all’onere di individuare un percorso coerente con le condizioni di sicurezza della circolazione.


a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano.

 

Premessa

A seguito del precedente approfondimento dedicato alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6201 del 3 agosto 2026, alcuni lettori ci hanno posto due domande tanto semplici quanto delicate: «E se il veicolo sequestrato fa un incidente durante il tragitto verso il luogo di custodia?» e, soprattutto, «A chi spetta individuare il percorso che il conducente deve seguire?».

Sono interrogativi tutt'altro che teorici. La sentenza n. 6201/2026 ha infatti riconosciuto la legittimità dell'interpretazione secondo cui, in presenza della sopravvenuta deroga all'obbligo assicurativo prevista dall'art. 122-bis del D.Lgs. n. 209/2005, il veicolo sottoposto a sequestro per violazione dell'art. 193 del C.d.S. può essere condotto direttamente al luogo di custodia dalla persona alla quale è affidato, senza necessità del carro soccorso, secondo il percorso espressamente indicato dall'organo accertatore e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

La pronuncia, tuttavia, non affronta direttamente le conseguenze di un eventuale sinistro verificatosi durante tale trasferimento, né disciplina nel dettaglio le modalità attraverso le quali l'organo procedente debba individuare il percorso. Ed è proprio su questo terreno che emergono le questioni operative più delicate.

Va inoltre formulata una precisazione di particolare importanza per evitare equivoci nella pratica quotidiana: la sentenza del Consiglio di Stato non determina, di per sé, la sostituzione automatica delle procedure operative attualmente applicate dagli organi di polizia stradale. In attesa di una nuova e specifica disposizione ministeriale che recepisca compiutamente gli effetti della pronuncia e chiarisca le modalità operative da adottare, non è quindi opportuno interpretare questo approfondimento come un'autonoma autorizzazione a modificare le procedure di sequestro e trasferimento attualmente in uso.

Il tema assume ancora maggiore rilievo perché, qualora venga consentita la conduzione del veicolo fino al luogo di custodia, l'individuazione del percorso non può essere considerata un elemento meramente formale. All'organo accertatore o procedente spetta infatti individuare, nell'ambito delle condizioni concrete del caso, il percorso che consenta di realizzare il trasferimento nel modo maggiormente coerente con la sicurezza della circolazione e con le esigenze proprie dell'esecuzione della misura.

Ed è proprio da qui che nasce la seconda domanda: quanto può e quanto deve essere dettagliata questa indicazione? E, soprattutto, quali cautele deve adottare l'organo procedente affinché la scelta del percorso e delle modalità di trasferimento risultino adeguatamente documentate anche nell'eventualità, tutt'altro che trascurabile, che durante il tragitto si verifichi un incidente stradale?

Su questi interrogativi si concentra questo breve approfondimento, senza anticipare soluzioni che soltanto una specifica disposizione operativa ministeriale potrà rendere definitive e nella prospettiva, auspicabile, che le future indicazioni del Ministero dell'Interno tengano espressamente conto anche di questa delicata eventualità.

 

1. Il percorso non è una semplice indicazione di destinazione

L'art. 394, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 prevede che, quando il conducente è presente, il veicolo possa essere condotto dallo stesso «su percorso espressamente indicato dall'organo procedente».

La disposizione assume particolare significato se letta insieme all'art. 213, comma 2, C.d.S., che impone che il trasporto del veicolo avvenga «in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale».

Ne deriva che il percorso indicato dall'organo procedente non dovrebbe essere considerato una mera formalità, né una generica indicazione del tipo «dal luogo dell'accertamento al luogo di custodia».

L'individuazione del percorso costituisce, infatti, una delle modalità attraverso le quali viene concretamente eseguito il trasferimento del veicolo sottoposto alla misura cautelare.

Il conducente non dispone di una generale e libera facoltà di utilizzare il mezzo: lo conduce per una specifica finalità, quella di raggiungere il luogo di custodia, e secondo le modalità stabilite dall'organo procedente.

 

2. L'onere dell'organo accertatore nella scelta del tragitto

È proprio questo il profilo che, sul piano operativo, merita particolare attenzione.

Se la normativa demanda all'organo procedente l'individuazione del «percorso espressamente indicato», appare ragionevole ritenere che spetti allo stesso organo, sulla base degli elementi concretamente verificabili al momento del sequestro, individuare il tragitto che consenta di realizzare il trasferimento nelle condizioni maggiormente coerenti con la sicurezza della circolazione e con le esigenze concrete di esecuzione della misura.

Ciò non significa attribuire all'operatore una responsabilità oggettiva per qualsiasi evento che dovesse verificarsi lungo il percorso.

Né significa pretendere dall'agente una valutazione tecnica assoluta e preventiva di tutti i rischi della circolazione.

Significa, più semplicemente, che l'individuazione del percorso non dovrebbe essere compiuta in modo meramente automatico o burocratico, ma tenendo conto, per quanto concretamente possibile, delle circostanze rilevanti nel caso specifico.

Il percorso dovrà quindi essere individuato in modo coerente con la finalità del trasferimento, evitando, per quanto ragionevolmente possibile, itinerari inutilmente complessi, deviazioni non necessarie o situazioni che possano incidere sulla sicurezza del trasferimento.

Particolare attenzione assume, inoltre, la situazione concreta del veicolo. Il fatto che la sentenza n. 6201/2026 consenta la conduzione autonoma non significa che qualsiasi veicolo, in qualsiasi condizione, debba necessariamente essere condotto fino al luogo di custodia.

Il requisito della sicurezza rimane infatti un elemento essenziale dell'esecuzione del trasferimento.

 

3. «Trasferimento in sicurezza» non significa necessariamente carroattrezzi

Su questo punto è opportuno evitare equivoci.

La sentenza n. 6201/2026 ha espressamente ritenuto legittima la possibilità che il veicolo sequestrato per mancanza di copertura assicurativa venga condotto direttamente al luogo di custodia dal soggetto cui è stato affidato, senza obbligo di ricorrere al carro soccorso.

Pertanto, non sarebbe corretto affermare che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ogni veicolo sequestrato ai sensi dell'art. 193 del C.d.S. debba comunque essere trasportato con carroattrezzi.

Il concetto di trasferimento in condizioni di sicurezza deve essere invece inteso come limite alla concreta modalità di esecuzione della misura.

Se le condizioni del veicolo e le circostanze del trasferimento consentono la marcia in sicurezza, il conducente può effettuare autonomamente il tragitto espressamente indicato.

Se, al contrario, emergono condizioni che rendono non sicura la conduzione autonoma, dovrà essere individuata una diversa modalità di trasferimento idonea a garantire la sicurezza della circolazione, ricorrendo, ove necessario, al soccorso stradale.

 

4. E se durante il tragitto si verifica un incidente?

Ed eccoci alla prima delle domande poste dagli utenti.

La risposta deve essere necessariamente prudente.

La sentenza n. 6201/2026 non disciplina specificamente l'ipotesi del sinistro verificatosi durante il trasferimento e, pertanto, non consente di affermare preventivamente che la responsabilità ricada sul conducente, sul custode o sull'organo accertatore.

L'eventuale responsabilità dovrà essere accertata sulla base della concreta dinamica dell'incidente e delle circostanze che lo hanno determinato.

Assumeranno quindi rilievo, tra gli altri elementi:

  • la condotta concretamente tenuta dal conducente;
  • le condizioni del veicolo;
  • il rispetto del percorso indicato dall'organo procedente;
  • le modalità con cui il trasferimento è stato effettuato;
  • le eventuali condizioni di sicurezza rilevate al momento dell'affidamento;
  • l'eventuale sopravvenienza, durante il tragitto, di condizioni incompatibili con la prosecuzione della marcia.

Se il conducente percorre il tragitto espressamente indicato, utilizza il veicolo esclusivamente per raggiungere il luogo di custodia e procede nel rispetto delle ordinarie regole di prudenza e delle condizioni di sicurezza, l'eventuale sinistro non determina automaticamente una responsabilità dell'organo che ha indicato il percorso.

Allo stesso modo, però, non può essere escluso a priori che le modalità con cui il trasferimento è stato disposto possano assumere rilievo nella successiva ricostruzione dell'evento.

Sarebbe quindi necessario verificare, caso per caso, se il percorso fosse ragionevolmente adeguato, se le condizioni del veicolo fossero compatibili con la marcia e se fossero state adottate le cautele concretamente esigibili.

 

5. Perché diventa importante ciò che viene scritto nel verbale

Proprio per questo motivo assume particolare importanza la verbalizzazione dell'attività compiuta dall'organo procedente.

Non esiste, evidentemente, una formula capace di escludere preventivamente qualsiasi responsabilità dell'operatore in caso di incidente.

Una clausola inserita nel verbale non può trasformarsi in uno strumento di esonero da responsabilità per eventuali omissioni o valutazioni manifestamente irragionevoli.

È invece opportuno che il verbale renda concretamente ricostruibile il procedimento seguito dall'organo procedente: quale luogo di custodia è stato individuato, quale percorso è stato indicato, quali condizioni del veicolo sono state rilevate e quali avvertenze sono state impartite al custode/conducente.

In assenza di specifiche disposizioni operative ministeriali, una formula da adattare alle concrete circostanze potrebbe essere:

«Ai sensi dell'art. 394, comma 1, D.P.R. n. 495/1992, il percorso per il trasferimento del veicolo presso il luogo di custodia viene espressamente indicato dall'organo procedente come segue: __________. Il percorso è individuato in relazione alle condizioni rilevate al momento dell'accertamento e alle esigenze di esecuzione della misura. Il custode/conducente è reso edotto dell'obbligo di effettuare il trasferimento in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, ai sensi dell'art. 213, comma 2, C.d.S., e di interrompere la marcia qualora sopravvengano condizioni tali da non consentire la prosecuzione in sicurezza, adottando le necessarie cautele e richiedendo, ove occorra, idoneo servizio di soccorso stradale.»

La formula, naturalmente, non costituisce una garanzia di esonero da responsabilità, ma consente di documentare le modalità con le quali l'organo procedente ha organizzato il trasferimento.

 

6. Una questione ancora aperta: servono indicazioni operative uniformi

La sentenza n. 6201/2026 ha quindi risolto una questione precisa, ma non tutte le problematiche operative che possono derivare dalla sua applicazione.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la sopravvenuta deroga all'obbligo assicurativo consente, nei termini indicati dalla disciplina, la conduzione del veicolo sequestrato fino al luogo di custodia senza necessità del carroattrezzi.

Resta però da chiarire, in termini operativi uniformi, come debba essere individuato il percorso, quali elementi debba valutare l'organo procedente e come debbano essere gestite le eventuali condizioni sopravvenute che rendano non sicura la prosecuzione del trasferimento.

Sarebbe pertanto auspicabile che il Ministero dell'Interno, alla luce della sentenza n. 6201/2026, fornisse specifiche indicazioni operative agli organi accertatori, disciplinando anche questa delicata eventualità.

Perché la questione posta dagli utenti è tutt'altro che teorica.

Una volta riconosciuto che il veicolo può essere condotto al luogo di custodia, diventa fondamentale stabilire con la massima chiarezza come debba essere organizzato quel trasferimento e quali siano i rispettivi obblighi del conducente e dell'organo procedente.

Ed è proprio da qui che, eventualmente, dovrà partire anche l'analisi di una domanda ancora più delicata: se durante quel trasferimento si verifica un incidente, quali responsabilità possono concretamente configurarsi?

 

 

Vedi anche:2026_08_23 Veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione: il conducente può portarlo al luogo di custodia senza carroattrezzi.
Il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti della deroga introdotta dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private rispetto all’art. 193  del C.d.S.: per il veicolo sottoposto a sequestro trova applicazione la disciplina dell’art. 213 del C.d.S., con possibilità di conduzione da parte dell’affidatario lungo il percorso indicato dall’organo accertatore.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.

 

 

Documento inserito il 24/08/2026

 

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