Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 23 agosto 2026

 

Veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione: il conducente può portarlo al luogo di custodia senza carroattrezzi.


Il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti della deroga introdotta dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private rispetto all’art. 193  del C.d.S.: per il veicolo sottoposto a sequestro trova applicazione la disciplina dell’art. 213 del C.d.S., con possibilità di conduzione da parte dell’affidatario lungo il percorso indicato dall’organo accertatore.


a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.

 

1. Nota degli Autori

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 3 agosto 2026 assume particolare rilievo per la pratica operativa degli organi di polizia stradale, poiché interviene su una questione nella quale la disciplina dell’assicurazione obbligatoria, quella del sequestro amministrativo e le modalità di affidamento del veicolo si intrecciano in modo particolarmente significativo.

Il punto centrale della decisione riguarda la corretta lettura coordinata dell’art. 193 del Codice della strada, dell’art. 213 del C.d.S. e dell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, quest’ultimo introdotto nella sua attuale formulazione dal D.Lgs. n. 184/2023.

La pronuncia, inoltre, affronta preliminarmente una questione di natura processuale relativa alla legittimazione e all’interesse ad agire degli operatori economici che svolgono attività di custodia e soccorso stradale. Anche tale profilo presenta un interesse concreto, poiché il Consiglio di Stato chiarisce che la convenzione prevista dall’art. 214-bis del C.d.S. non attribuisce al custode un diritto all’affidamento dei veicoli, ma determina l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti e, una volta prestato il servizio, il diritto alla relativa remunerazione.


2. Introduzione – Una deroga che cambia le modalità di trasferimento del veicolo sequestrato

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 6201, depositata il 3 agosto 2026, ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 20039 dell’11 novembre 2024, confermando la legittimità della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024.

La controversia nasceva dalla contestazione della parte della circolare ministeriale relativa alle modalità di trasferimento dei veicoli sottoposti a sequestro per mancanza della copertura assicurativa.

Secondo le appellanti, la circolare avrebbe illegittimamente consentito al conducente del veicolo sequestrato di proseguire la marcia, seppure limitatamente al percorso necessario per raggiungere il luogo di custodia, anziché imporre il prelievo e il trasporto del mezzo mediante carroattrezzi.

La tesi si fondava principalmente sull’art. 193  del C.d.S., il cui comma 4 stabilisce che, accertata la circolazione senza copertura assicurativa, l’organo accertatore ordina l’immediata cessazione della circolazione e che il veicolo sia «in ogni caso prelevato, trasportato e depositato» in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Il problema, dunque, sembrava apparentemente semplice: se il veicolo non può circolare perché privo di assicurazione, come può il conducente guidarlo fino al luogo di custodia?

La risposta del Consiglio di Stato richiede, tuttavia, di considerare una modifica normativa intervenuta successivamente alla formulazione originaria dell’art. 193  del C.d.S. e, soprattutto, di comprendere quale disciplina debba trovare applicazione quando il veicolo, proprio perché sottoposto a una misura che ne vieta l'uso, rientra nella specifica deroga prevista dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private.

È su questo coordinamento normativo che si fonda la decisione.


3. Parte I – La controversia: la circolare ministeriale e il trasferimento del veicolo sequestrato

Le ricorrenti in primo grado avevano impugnato davanti al TAR Lazio la circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2024, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli.

La contestazione riguardava, in particolare, la previsione secondo cui il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa poteva essere condotto dallo stesso trasgressore fino al luogo scelto per la custodia, seguendo il percorso espressamente indicato dall’organo accertatore e purché non ricorressero motivi ostativi.

Per le appellanti, una simile soluzione avrebbe svuotato di contenuto la disciplina dell’art. 193  del C.d.S..

La disposizione, infatti, utilizza una sequenza terminologica particolarmente significativa: il veicolo deve essere fatto immediatamente cessare dalla circolazione e deve essere «in ogni caso prelevato, trasportato e depositato» in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Secondo la prospettazione delle ricorrenti, tale formulazione avrebbe imposto necessariamente l'intervento di un soggetto autorizzato al soccorso stradale, con conseguente esclusione della possibilità che il trasgressore continuasse a condurre personalmente il mezzo.

La questione assumeva anche una dimensione economica per gli operatori del settore, poiché l’eventuale possibilità di trasferire direttamente il veicolo al luogo di custodia avrebbe potuto determinare una riduzione degli interventi affidati ai custodi e agli esercenti il soccorso stradale.

Il TAR Lazio, tuttavia, non aveva esaminato nel merito tale censura, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire delle ricorrenti.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato.


4. Parte II – La posizione dei custodi e il problema dell’interesse ad agire

Prima di affrontare il merito della disciplina sulla circolazione del veicolo sequestrato, il Consiglio di Stato si sofferma sulla posizione giuridica degli operatori coinvolti nella custodia dei veicoli.

Gli artt. 213 e 214 del C.d.S. disciplinano le conseguenze del sequestro e della confisca amministrativa, prevedendo, secondo i presupposti stabiliti dalla legge, l’affidamento del veicolo al conducente, al proprietario o ad altri soggetti obbligati in solido.

Quando tale affidamento diretto non è possibile, entra in gioco il sistema dei custodi acquirenti, individuati secondo la disciplina dell’art. 214-bis del C.d.S..

Le appellanti sostenevano che la propria partecipazione al sistema normativo della custodia fosse sufficiente a configurare un interesse concreto e attuale all’impugnazione della circolare. La possibilità di affidare direttamente il veicolo al conducente avrebbe infatti comportato, secondo la loro prospettazione, una diminuzione del numero dei veicoli affidati ai soggetti professionalmente operanti nel settore.

Il Consiglio di Stato non condivide tale impostazione.

L’art. 214-bis del C.d.S. prevede che l’Amministrazione individui, attraverso procedure di gara, i soggetti con i quali stipulare una convenzione avente ad oggetto l’obbligo di assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

La convenzione, però, non attribuisce al custode un diritto all’affidamento dei veicoli.

È questo uno dei passaggi più importanti della pronuncia.

Secondo il Consiglio di Stato, il rapporto convenzionale determina un obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti. Soltanto con l’effettivo affidamento e con l’accettazione della custodia si costituisce la pretesa alla remunerazione per il servizio prestato.

Ne consegue che il semplice inserimento nel sistema dei custodi o la stipulazione della convenzione non determina un diritto soggettivo, né un interesse legittimo, all’affidamento di un determinato numero di veicoli.

La conseguenza processuale è decisiva: l’eventuale riduzione degli affidamenti rappresenta una possibilità economica, ma non incide direttamente e immediatamente su una posizione giuridica già consolidata.


5. Parte III – Interesse semplice, aspettativa economica e posizione giuridicamente tutelabile

Il ragionamento del Consiglio di Stato si sviluppa dunque attraverso una precisa distinzione tra la possibilità di ottenere un vantaggio economico e l'esistenza di una situazione giuridica qualificata.

Le appellanti prospettavano una sorta di «patrimonio giuridico» derivante dall’essere operatori selezionati dall’Amministrazione per svolgere il servizio di custodia o esercenti attività di soccorso stradale.

Secondo il Collegio, tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa.

Il sistema delineato dall’art. 214-bis del C.d.S. non garantisce al custode un determinato flusso di veicoli né gli attribuisce un diritto alla gestione del servizio di trasporto dei mezzi sequestrati.

Il custode svolge, infatti, un servizio predeterminato dall’ordinamento e attivato sulla base delle concrete esigenze individuate dagli organi competenti.

Il diritto alla remunerazione nasce soltanto quando la custodia viene effettivamente commissionata e accettata.

Prima di quel momento, la possibilità che un determinato veicolo venga affidato a un determinato operatore appartiene alla sfera della mera eventualità.

Il Consiglio di Stato definisce, pertanto, tale posizione come interesse semplice o di mero fatto, non qualificabile come interesse giuridicamente azionabile.

È una distinzione che assume rilievo anche oltre la specifica controversia: l'ordinamento non tutela in via amministrativa ogni interesse economico potenzialmente inciso dall'esercizio del potere pubblico, ma soltanto le posizioni caratterizzate da una sufficiente qualificazione e da un rapporto diretto con il potere esercitato.

Nel caso esaminato, la contrazione del numero dei veicoli affidati ai custodi rimaneva una conseguenza meramente probabilistica e non una lesione immediata di una posizione giuridica soggettiva.

Il TAR aveva dunque correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Ma il Consiglio di Stato non si ferma qui.


6. Parte IV – Il merito della controversia: l’art. 193 C.d.S. e la regola della cessazione della circolazione

Pur ritenendo condivisibile la declaratoria di inammissibilità, il Consiglio di Stato affronta comunque il merito della questione, affermando che, anche prescindendo dai profili processuali, la tesi delle appellanti non sarebbe fondata.

Il nodo interpretativo è rappresentato dall’art. 193  del C.d.S..

La norma stabilisce che i veicoli non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la prescritta copertura assicurativa. In caso di accertamento della violazione, l’organo accertatore ordina l’immediata cessazione della circolazione e dispone che il veicolo sia prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Letta isolatamente, la disposizione potrebbe effettivamente sembrare incompatibile con la possibilità che il conducente continui a guidare il veicolo fino al luogo di custodia.

È proprio questa la lettura proposta dalle appellanti.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, evidenzia che l’art. 193  del C.d.S. non può essere interpretato prescindendo dalla disciplina sopravvenuta del Codice delle assicurazioni private.

La questione non può quindi essere risolta esclusivamente sulla base della lettera dell’art. 193  del C.d.S., ma richiede un coordinamento sistematico tra le disposizioni che regolano l’obbligo assicurativo e quelle relative al sequestro amministrativo.


7. Parte V – L’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private: la sopravvenuta deroga

Il passaggio decisivo della sentenza è costituito dall’art. 122-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 184/2023.

La disposizione stabilisce, in deroga all’art. 122, comma 1, dello stesso Codice delle assicurazioni private e all’art. 193  del C.d.S., che i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso è vietato, temporaneamente o permanentemente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.

La modifica assume un rilievo fondamentale nel caso esaminato.

Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, infatti, appartiene proprio alla categoria dei veicoli il cui uso è vietato in forza di una misura adottata dall’autorità competente.

Il legislatore ha quindi introdotto una disciplina speciale che incide direttamente sul presupposto applicativo dell’art. 193  del C.d.S..

È questo il punto che consente al Consiglio di Stato di superare l’obiezione secondo cui il veicolo dovrebbe necessariamente essere trasferito mediante carroattrezzi.

La circolare ministeriale non ha creato una nuova eccezione all’art. 193  del C.d.S.; si è limitata a esplicitare gli effetti della deroga legislativa già introdotta dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private.

La distinzione è fondamentale.

Una circolare amministrativa non potrebbe certamente modificare una norma primaria, né introdurre autonomamente una modalità di circolazione non prevista dalla legge.

Nel caso esaminato, però, secondo il Consiglio di Stato, il Ministero non ha esercitato un potere normativo, ma ha fornito un’interpretazione coordinata delle disposizioni vigenti alla luce della modifica legislativa intervenuta nel 2023.


8. Parte VI – Dall’art. 193 all’art. 213 C.d.S.: quale disciplina governa il veicolo sequestrato

Una volta individuata la deroga all’obbligo assicurativo, la sentenza compie il passaggio decisivo: il veicolo sequestrato viene ricondotto alla disciplina propria del sequestro amministrativo prevista dall’art. 213 del C.d.S..

Il Consiglio di Stato afferma che, venuta meno l'applicazione della regola dell'art. 193  del C.d.S. relativa al prelievo, trasporto e deposito del veicolo privo di assicurazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213, commi 1 e 2, del C.d.S..

Queste disposizioni consentono, nei casi previsti, l’affidamento del veicolo direttamente alla persona individuata dalla legge.

La conseguenza pratica è particolarmente importante: il veicolo può essere condotto direttamente al luogo di custodia dalla persona alla quale è stato affidato, senza l’obbligo di ricorrere a un carro soccorso.

Non si tratta, dunque, di una prosecuzione della normale circolazione del veicolo.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e il suo utilizzo ordinario rimane precluso. La conduzione consentita dalla disciplina richiamata nella sentenza è funzionale esclusivamente al trasferimento del veicolo verso il luogo di custodia, secondo le modalità stabilite dall’organo accertatore.

La stessa circolare ministeriale precisa, infatti, che il percorso deve essere espressamente indicato dall’organo accertatore e che non devono sussistere motivi ostativi.

La sentenza deve quindi essere letta evitando un equivoco: il Consiglio di Stato non afferma che un veicolo privo di assicurazione possa liberamente circolare sulla strada.

Afferma, invece, che, una volta intervenuto il sequestro e operando la specifica deroga prevista dall’art. 122-bis, il trasferimento del veicolo al luogo di custodia può avvenire nelle forme previste dall’art. 213 del C.d.S..


9. Parte VII – La differenza tra circolazione ordinaria e conduzione al luogo di custodia

La distinzione appena evidenziata è essenziale sotto il profilo operativo.

L'art. 193  del C.d.S. continua a rappresentare la norma di riferimento per l'obbligo assicurativo e per la disciplina conseguente alla circolazione di un veicolo privo della prescritta copertura.

La deroga introdotta dall'art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, tuttavia, opera in relazione a veicoli che siano formalmente ritirati dalla circolazione o il cui uso sia vietato per effetto di una misura adottata dall'autorità competente.

Il veicolo sequestrato non viene quindi restituito alla normale disponibilità del conducente.

La possibilità di conduzione costituisce una modalità di esecuzione della misura di sequestro, destinata a consentire il raggiungimento del luogo di custodia.

È questa la ragione per cui il Consiglio di Stato ritiene che il veicolo possa essere «parificato» agli altri veicoli sottoposti alla medesima misura di cui all’art. 213 del C.d.S., anziché essere assoggettato alla regola prevista dall’art. 193  del C.d.S. per il veicolo che deve essere immediatamente prelevato, trasportato e depositato.

La pronuncia, dunque, non elimina la cessazione della circolazione quale conseguenza dell'accertamento della violazione.

Ne modifica, nel caso specifico considerato, la modalità materiale di trasferimento del mezzo verso la custodia.

Questa precisazione è particolarmente importante per evitare che il principio venga interpretato in maniera eccessivamente ampia.

Non si tratta di un'autorizzazione generale alla circolazione dei veicoli privi di copertura assicurativa, ma dell'applicazione di una disciplina speciale al veicolo già formalmente sottoposto alla misura prevista dall'art. 213 del C.d.S..


10. Parte VIII – La circolare ministeriale non sostituisce la legge, ma ne esplicita gli effetti

Un ulteriore profilo interessante della decisione riguarda la natura della circolare ministeriale.

Le appellanti sostenevano che l'atto, pur formalmente qualificato come circolare, avesse in realtà contenuto normativo, introducendo nuove disposizioni destinate a regolare l'attività degli organi di polizia stradale.

Il Consiglio di Stato, però, ricostruisce diversamente la funzione della circolare.

La stessa si inserisce nel quadro della modifica normativa determinata dal D.Lgs. n. 184/2023 e, secondo la sentenza, si limita a esplicitare l'esistenza della sopravvenuta deroga all'art. 193  del C.d.S..

Il principio presenta una portata generale sul piano dell'interpretazione degli atti amministrativi: una circolare non può innovare l'ordinamento introducendo una disciplina incompatibile con la legge, ma può fornire indicazioni interpretative e operative quando queste siano coerenti con il quadro normativo vigente.

Nel caso concreto, la circolare non avrebbe quindi attribuito al conducente un potere di circolazione autonomamente creato dal Ministero.

La possibilità di condurre il veicolo al luogo di custodia discende, secondo il Consiglio di Stato, dal combinato disposto delle norme primarie, e precisamente dalla sopravvenuta deroga dell’art. 122-bis e dall'applicazione della disciplina del sequestro prevista dall’art. 213 del C.d.S..

Il ruolo della circolare è, pertanto, quello di rendere esplicito all'operatore il risultato dell'intervento legislativo.


11. Parte IX – L’evoluzione del sistema di affidamento dei veicoli sequestrati

Il Consiglio di Stato colloca inoltre la soluzione adottata nel più ampio percorso evolutivo della disciplina del Codice della strada.

La sentenza richiama, in particolare, le modifiche intervenute nel tempo sull’originario impianto del Codice della strada del 1992, citando espressamente gli interventi del D.L. n. 269/2003 e del D.L. n. 113/2018.

Tali interventi hanno ampliato le ipotesi nelle quali il veicolo può essere affidato direttamente al proprietario o al conducente.

La ratio di tale evoluzione normativa viene individuata anche nelle esigenze connesse ai costi sostenuti dalla finanza pubblica per la custodia dei veicoli presso soggetti diversi dal proprietario o dal conducente.

La disciplina, quindi, non deve essere interpretata come un sistema rigidamente orientato a trasferire ogni veicolo sequestrato presso un custode professionale mediante carroattrezzi.

Al contrario, l’ordinamento ha progressivamente previsto forme di affidamento diretto, nei casi stabiliti dalla legge, con l'obiettivo di rendere più razionale il sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro.

La pronuncia del 2026 si inserisce proprio in questa evoluzione.

L’intervento del D.Lgs. n. 184/2023, letto in combinazione con la disciplina dell’art. 213 del C.d.S., determina quindi un ulteriore passaggio verso un sistema nel quale il trasferimento del veicolo sequestrato non è necessariamente collegato all'intervento di un operatore professionale del soccorso stradale.


12. Parte X – Le ricadute operative per l’organo accertatore

Dal punto di vista operativo, la pronuncia richiede una lettura particolarmente attenta.

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della circolare ministeriale nella parte in cui prevede che il veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione possa essere condotto al luogo di custodia dallo stesso conducente, quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

La conduzione non costituisce quindi una libera facoltà svincolata dalle determinazioni dell'organo accertatore.

La sentenza richiama espressamente la necessità che il percorso sia indicato dall’organo accertatore e che non vi siano motivi ostativi.

Ne consegue che l’attività dell’operatore di polizia stradale conserva un ruolo centrale nella concreta gestione della fase successiva al sequestro.

L’organo accertatore deve infatti applicare la disciplina del sequestro e dell’affidamento verificando, sulla base delle circostanze concrete, se ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto e per la conseguente conduzione del veicolo verso il luogo di custodia.

La possibilità riconosciuta dalla disciplina non equivale, pertanto, a una trasformazione del sequestro in una mera formalità.

Il veicolo resta sottoposto alla misura amministrativa e il suo trasferimento costituisce una modalità funzionale alla custodia, non una ripresa della normale circolazione.

Questa distinzione consente di mantenere coerenti le finalità cautelari del sequestro con la particolare disciplina introdotta dalla normativa assicurativa.


13. Parte XI – Il principio che emerge dalla sentenza e i limiti della sua portata

La sentenza n. 6201/2026 consente di ricavare un principio sufficientemente preciso, ma che deve essere mantenuto entro i limiti della fattispecie esaminata.

Il Consiglio di Stato non dichiara illegittima la regola dell’art. 193  del C.d.S. relativa alla cessazione della circolazione del veicolo privo di assicurazione.

Non afferma neppure che un veicolo non assicurato possa continuare a circolare fino a quando il proprietario non abbia trovato un luogo idoneo alla custodia.

La decisione riguarda una situazione diversa: il veicolo è stato formalmente sottoposto a sequestro e, proprio in ragione della misura adottata dall’autorità competente, ricade nella deroga all’obbligo assicurativo prevista dall’art. 122-bis del D.Lgs. n. 209/2005.

Da questa premessa deriva l'applicazione della disciplina dell'art. 213 del C.d.S. relativa all'affidamento e alla conduzione del veicolo.

Il principio operativo può dunque essere sintetizzato nei seguenti termini: quando il veicolo privo di copertura assicurativa sia stato sottoposto alla misura del sequestro amministrativo, la sopravvenuta disciplina dell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private esclude l’applicazione dell’obbligo assicurativo durante la permanenza della misura e consente di applicare la disciplina propria del sequestro, compresa la possibilità, nei casi previsti, di condurre il veicolo al luogo di custodia da parte del soggetto cui esso è stato affidato.

È proprio questo coordinamento normativo, e non una autonoma facoltà riconosciuta dalla circolare ministeriale, a sostenere la legittimità dell’interpretazione amministrativa.


14. Parte XII – La decisione finale del Consiglio di Stato

Alla luce delle considerazioni svolte, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio n. 20039 dell’11 novembre 2024.

La decisione si fonda su una duplice ragione.

Da un lato, le appellanti non disponevano di una posizione giuridica qualificata idonea a sostenere l'impugnazione della circolare, poiché la convenzione ex art. 214-bis del C.d.S. non attribuisce ai custodi un diritto all’affidamento dei veicoli, ma determina l’obbligo di accettare la custodia commissionata e il diritto alla remunerazione una volta prestato il servizio.

Dall’altro lato, anche entrando nel merito della contestazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la dedotta violazione dell’art. 193  del C.d.S..

L’art. 122-bis del D.Lgs. n. 209/2005, nella formulazione derivante dal D.Lgs. n. 184/2023, introduce infatti una deroga espressa all’obbligo assicurativo per i veicoli il cui uso sia vietato per effetto di una misura adottata dall’autorità competente.

Il veicolo sequestrato viene quindi assoggettato alla disciplina dell’art. 213 del C.d.S., che consente, nei casi previsti, l’affidamento diretto e la conduzione verso il luogo di custodia.

Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che la circolare ministeriale dell’8 febbraio 2024 non abbia introdotto una disciplina nuova, ma abbia correttamente esplicitato gli effetti della normativa sopravvenuta.

Le spese del grado sono state compensate in considerazione della natura interpretativa della controversia.


15. Conclusioni – Quando il carroattrezzi non è più necessario

La sentenza n. 6201 del 3 agosto 2026 offre un importante chiarimento sul rapporto tra l’art. 193  del C.d.S., l’art. 213 del C.d.S.. e l’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private.

Il punto decisivo è rappresentato dalla sopravvenuta deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione o il cui uso sia vietato in forza di una misura adottata dall’autorità competente.

Nel caso del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, tale deroga comporta che la situazione non possa essere disciplinata esclusivamente attraverso la regola generale dell’art. 193  del C.d.S. relativa al veicolo privo di copertura assicurativa.

Una volta intervenuto il sequestro, trova applicazione la disciplina specifica dell’art. 213 del C.d.S. e, nei casi previsti, il veicolo può essere affidato direttamente al soggetto individuato dalla legge e da questi condotto al luogo di custodia, senza necessità di ricorrere al carroattrezzi, secondo il percorso indicato dall’organo accertatore e in assenza di motivi ostativi.

Il risultato non deriva, dunque, da una scelta discrezionale del Ministero dell’Interno, né da una deroga introdotta attraverso una semplice circolare. La circolare ministeriale costituisce, nella ricostruzione del Consiglio di Stato, l’atto interpretativo che rende operative le conseguenze della modifica legislativa intervenuta con il D.Lgs. n. 184/2023.

Al tempo stesso, la pronuncia chiarisce che il custode professionale non può rivendicare un diritto all’affidamento dei veicoli sequestrati. L’art. 214-bis del C.d.S. struttura infatti il rapporto con l’Amministrazione in termini di obbligo di assumere la custodia quando questa venga commissionata, mentre il diritto alla remunerazione nasce soltanto con l’effettivo affidamento e l’accettazione del servizio.

L’insegnamento complessivo della sentenza è quindi duplice: sul piano sostanziale, il sequestro del veicolo privo di assicurazione determina l’applicazione della disciplina dell’art. 213 del C.d.S. alla luce della deroga dell’art. 122-bis; sul piano processuale, la mera aspettativa economica degli operatori del settore non costituisce una posizione giuridica qualificata idonea a consentire l’impugnazione dell’atto amministrativo.

È questa lettura coordinata delle disposizioni, più che la singola previsione della circolare ministeriale, a costituire il vero nucleo della decisione del Consiglio di Stato.

La sentenza n. 6201/2026 non determina, tuttavia, automaticamente il ripristino delle modalità operative previste dalla circolare ministeriale dell'8 febbraio 2024. Sul piano operativo occorre infatti tenere distinto il principio affermato dal Consiglio di Stato dalla disciplina amministrativa concretamente impartita agli organi accertatori.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 300/STRAD/1/16119.U del 24 maggio 2024, aveva disposto, nelle more della definizione del giudizio, che i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa fossero trasportati al luogo di custodia secondo le modalità preesistenti. In assenza di un successivo atto ministeriale che modifichi espressamente tale disposizione operativa, la pronuncia del Consiglio di Stato non può essere automaticamente intesa come un ordine di immediata riattivazione delle modalità contenute nella circolare dell'8 febbraio 2024.

Sul piano operativo, pertanto, permane la necessità di assicurare il trasferimento del veicolo al luogo di custodia secondo le modalità attualmente impartite dall'Amministrazione, senza confondere la questione della legittimità della precedente interpretazione ministeriale con quella, distinta, della sua concreta applicabilità operativa.

 

 

Documento inserito il 23/08/2026

 

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