Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 9 luglio 2026

 

2026_07_09 Cronotachigrafo, eccesso di velocità e diritto unionale: la Cassazione chiarisce definitivamente il rapporto tra Codice della strada e normativa europea.
Le registrazioni del cronotachigrafo sono espressamente riconosciute dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada come fonte di prova dell'eccesso di velocità. Con la nuova ordinanza, la Cassazione consolida l'orientamento inaugurato nel 2022 e ribadito nel 2025, escludendo che il Regolamento (UE) n. 165/2014 ne impedisca l'utilizzazione a fini sanzionatori e offrendo una lettura sistematica del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione europea.

a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.

 

1 Introduzione

2 Parte I – Il dato normativo: perché l'art. 142, comma 6, C.d.S. attribuisce espressamente valore probatorio alle registrazioni del cronotachigrafo.

3 Parte II – L'evoluzione della giurisprudenza: dall'ordinanza n. 37179/2022 alla sentenza n. 4229/2025 sino alla nuova ordinanza.
L'analisi di come la Corte di cassazione sia giunta progressivamente a questo approdo attraverso le ordinanze n. 37179 del 2022, n. 4229 del 2025 e, soprattutto, la fondamentale ordinanza n. 19147 dell'11 giugno 2026, ricostruendo un percorso interpretativo che, lungi dal rappresentare una successione di decisioni isolate, evidenzia la progressiva formazione di un orientamento ormai pienamente consolidato

1. Cass. civ., Sez. II, ord. 20 dicembre 2022, n. 37179: il primo tassello dell'orientamento
2. Cass. civ., Sez. II, ord. 18 febbraio 2025, n. 4229: la conferma di un principio ormai consolidato
3. Cass. civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026, n. 19147: il definitivo coordinamento tra Codice della strada e diritto dell'Unione europea

4 Parte III – Il rapporto tra il Codice della strada e il Regolamento (UE) n. 165/2014: un conflitto solo apparente
Ricostruzione del rapporto tra l'art. 142 del Codice della strada, il Regolamento (UE) n. 165/2014, la Direttiva 2006/22/CE e la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, per verificare se il presunto contrasto tra disciplina nazionale e diritto dell'Unione sia realmente esistente oppure costituisca, come sembra emergere dalla giurisprudenza della Cassazione, il frutto di una lettura non corretta delle rispettive fonti normative

1. Il Regolamento (UE) n. 165/2014 disciplina il tachigrafo, non il sistema probatorio nazionale
2. La Direttiva 2006/22/CE e la procedura di infrazione: il significato del richiamo operato dalla difesa
3. L'assenza di un divieto espresso e il principio di complementarità tra le discipline
4. Una pronuncia che riafferma il metodo prima ancora del principio

5 Parte IV – Le obiezioni prospettate dalla difesa e il presunto contrasto con il diritto unionale: una incompatibilità che non trova riscontro nelle fonti.
Le argomentazioni che, almeno in apparenza, potrebbero essere invocati a sostegno di una soluzione diversa, analizzando la giurisprudenza e la prassi amministrativa richiamate nei giudizi di opposizione e verificando se esse siano realmente idonee a mettere in discussione l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione oppure se, come sembra emergere da una lettura sistematica delle fonti, il presunto contrasto costituisca soltanto il risultato di un equivoco interpretativo

1. L'equivoco dell'interpretazione "per finalità"
2. La procedura di infrazione non costituisce una fonte del diritto
3. La circolare del Ministero dell'interno del 14 ottobre 2021: un atto amministrativo che non modifica la disciplina legislativa
4. Un principio destinato ad estendersi oltre la materia del cronotachigrafo

6 Parte V – Le ricadute operative dell'orientamento della Cassazione: cosa cambia realmente nell'accertamento dell'eccesso di velocità mediante cronotachigrafo.
Quali effetti produce questo orientamento nell'attività quotidiana degli organi di polizia, nella difesa dell'automobilista e nell'esercizio della giurisdizione? Le concrete ricadute operative dell'orientamento della Cassazione, verificando se la decisione modifichi realmente i poteri di accertamento oppure si limiti, più semplicemente, a chiarire il corretto quadro normativo entro il quale tali poteri devono essere esercitati

1. L'accertamento fondato sul cronotachigrafo non costituisce una modalità eccezionale di prova
2. Cambia anche l'impostazione delle difese
3. La posizione degli organi di polizia stradale
4. La motivazione dei giudici di merito sarà inevitabilmente più rigorosa
5. Una decisione che restituisce centralità all'art. 142, comma 6, del Codice della strada

7 Parte VI - Un orientamento ormai consolidato? Il dialogo tra Corte di cassazione, legislatore nazionale e diritto dell'Unione europea
L'assetto delineato dalla giurisprudenza di legittimità può ormai considerarsi definitivamente consolidato oppure esistono ancora margini per un futuro ripensamento, magari alla luce di un eventuale intervento della Corte di giustizia o del legislatore?

1. Quali margini residuano per un diverso orientamento?
2. Il ruolo della Corte di cassazione nel dialogo tra ordinamenti
3. La prevedibilità del diritto come valore sistemico

8 Conclusioni - Il cronotachigrafo tra diritto interno e diritto dell'Unione: la Cassazione riafferma il primato del dato normativo sull'interpretazione funzionale.
Qual è il vero insegnamento che le ordinanze nn. 37179 del 2022, 4229 del 2025 e 19147 del 2026 consegnano agli interpreti? La risposta non riguarda soltanto il cronotachigrafo né l'art. 142 del Codice della strada, ma investe il metodo stesso con il quale il giudice deve affrontare il rapporto tra disciplina nazionale e diritto dell'Unione europea

 

1. Introduzione

Può una registrazione estratta dal cronotachigrafo digitale costituire prova dell'eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142 del Codice della strada oppure il diritto dell'Unione europea ne impedisce l'utilizzazione al di fuori delle finalità proprie della disciplina sui tempi di guida e di riposo?

La domanda, almeno ad una prima lettura, sembrerebbe trovare una risposta immediata nel nostro ordinamento. L'art. 142, comma 6, del Codice della strada considera infatti espressamente, tra le fonti di prova dell'osservanza dei limiti di velocità, non soltanto le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate e i documenti relativi ai percorsi autostradali, ma anche le registrazioni del cronotachigrafo. Si tratta di una previsione normativa ormai consolidata, che il legislatore ha mantenuto immutata anche dopo la profonda evoluzione della disciplina europea sul tachigrafo digitale.

Eppure, proprio l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 165/2014 ha dato origine, negli ultimi anni, ad un articolato dibattito interpretativo. Secondo una tesi difensiva progressivamente affacciatasi nella giurisprudenza di merito, la normativa unionale avrebbe circoscritto l'utilizzazione dei dati registrati dal cronotachigrafo alle sole finalità proprie della disciplina europea in materia di autotrasporto, con la conseguenza che il loro impiego quale fonte di prova dell'eccesso di velocità risulterebbe incompatibile con il diritto dell'Unione.

È attorno a tale questione che si è progressivamente sviluppato un orientamento della Corte di cassazione destinato ad assumere un rilievo sempre maggiore.

L'ordinanza della Seconda Sezione civile n. 37179 del 20 dicembre 2022 ha rappresentato il primo significativo arresto sul tema, riaffermando la piena operatività dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada. L'ordinanza n. 4229 del 18 febbraio 2025 ha successivamente consolidato tale impostazione, ribadendo che le registrazioni del cronotachigrafo costituiscono una legittima fonte di prova dell'eccesso di velocità. Sarà però con l'ordinanza n. 19147 dell'11 giugno 2026 che la Corte compirà il definitivo salto di qualità argomentativo, affrontando in modo diretto il rapporto tra disciplina nazionale e diritto dell'Unione europea e chiarendo che il Regolamento (UE) n. 165/2014 non contiene alcun divieto, né espresso né implicito, di utilizzare le registrazioni tachigrafiche ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada.

È proprio questo il profilo che rende particolarmente interessante la pronuncia del 2026.

La Corte, infatti, non introduce un nuovo mezzo di prova né amplia i poteri di accertamento degli organi di polizia. La possibilità di utilizzare le registrazioni del cronotachigrafo deriva direttamente dalla legge e trova il proprio fondamento nell'art. 142, comma 6, del Codice della strada. Ciò che la Cassazione affronta è un problema diverso e di ben maggiore respiro sistematico: verificare se tale disciplina nazionale possa ritenersi compatibile con il diritto unionale ovvero se debba essere disapplicata in ragione di una pretesa incompatibilità con il Regolamento (UE) n. 165/2014.

La risposta fornita dalla Corte è destinata ad incidere ben oltre il caso concreto.

Secondo l'ordinanza n. 19147 del 2026, infatti, la normativa europea disciplina il cronotachigrafo sotto il profilo tecnico e funzionale, individuandone le caratteristiche, le modalità di registrazione dei dati e gli obblighi gravanti sui soggetti destinatari, ma non introduce alcuna disposizione idonea a limitare l'autonomia degli Stati membri nell'individuazione delle fonti di prova utilizzabili per l'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'interesse della decisione, pertanto, trascende il solo tema dell'eccesso di velocità.

Essa costituisce, piuttosto, un'importante occasione per riflettere sul rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione, sul significato dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, sul metodo interpretativo che il giudice deve seguire quando sia chiamato a verificare la compatibilità tra una norma nazionale e una disciplina europea.

È proprio sotto questo profilo che la pronuncia del 2026 appare destinata a rappresentare il punto di riferimento dell'intera materia.

 

2. Parte I
Il dato normativo: l'art. 142, comma 6, del Codice della strada e la natura probatoria delle registrazioni del cronotachigrafo

Ogni riflessione sull'orientamento oggi consolidato della Corte di cassazione deve necessariamente prendere le mosse dalla disciplina positiva, poiché è proprio il dato normativo a delimitare l'ambito entro il quale si sviluppa il successivo confronto con il diritto dell'Unione europea. Non si tratta di un'affermazione di carattere meramente metodologico, bensì della premessa indispensabile per evitare un equivoco che ha caratterizzato buona parte del dibattito processuale degli ultimi anni: quello di ritenere che la giurisprudenza di legittimità abbia attribuito al cronotachigrafo una funzione probatoria che il legislatore non avrebbe mai previsto.

Una simile ricostruzione non trova, tuttavia, alcun riscontro nel testo dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

La disposizione stabilisce infatti che, ai fini della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, costituiscono fonti di prova non soltanto le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, ma altresì le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, secondo quanto precisato dal regolamento di esecuzione.

Il dato testuale è di particolare chiarezza.

Il legislatore non equipara il cronotachigrafo alle apparecchiature destinate al rilevamento della velocità, né pretende che esso sia omologato quale strumento di misurazione ai sensi dell'art. 142 del Codice della strada. La scelta normativa è diversa e, sotto il profilo sistematico, assai più significativa: le registrazioni prodotte dal cronotachigrafo vengono direttamente individuate come fonte di prova, ossia come elemento probatorio utilizzabile ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo.

La distinzione tra apparecchio di rilevazione e fonte di prova assume, in questa prospettiva, un'importanza decisiva.

Le apparecchiature omologate costituiscono strumenti specificamente destinati alla misurazione della velocità dei veicoli; il cronotachigrafo, invece, nasce per finalità differenti, strettamente connesse alla disciplina dell'autotrasporto, dei tempi di guida e di riposo e della sicurezza della circolazione. Ciò non impedisce, tuttavia, che il legislatore nazionale attribuisca alle registrazioni da esso prodotte un'autonoma efficacia probatoria nell'ambito del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 142 del Codice della strada.

È proprio questa distinzione, chiaramente desumibile dalla disciplina interna, a costituire il presupposto logico dell'intero orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione.

Le ordinanze n. 37179 del 2022 e n. 4229 del 2025 si erano già mosse lungo questa direttrice interpretativa, limitandosi a riaffermare la piena operatività dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada. L'ordinanza n. 19147 del 2026, invece, compie un ulteriore passo in avanti: una volta riconosciuto che il legislatore italiano attribuisce espressamente efficacia probatoria alle registrazioni del cronotachigrafo, la Corte si domanda se tale scelta normativa possa dirsi compatibile con il diritto dell'Unione europea oppure se il Regolamento (UE) n. 165/2014 contenga disposizioni tali da imporne la disapplicazione.

È proprio in questo passaggio che la questione assume una dimensione diversa da quella affrontata nelle precedenti pronunce.

Il problema non consiste più nello stabilire se il cronotachigrafo possa costituire una fonte di prova dell'eccesso di velocità - risposta già fornita dal legislatore nazionale - bensì nel verificare se il diritto unionale limiti o escluda tale possibilità. La prospettiva, pertanto, si sposta dall'interpretazione dell'art. 142 del Codice della strada al delicato rapporto tra fonti interne e fonti europee, aprendo un confronto destinato a costituire il vero nucleo della successiva elaborazione giurisprudenziale.

 

3. Parte II
L'evoluzione della giurisprudenza: dalla prima affermazione del principio alla sua piena sistematizzazione

Se il dato normativo rappresenta il punto di partenza necessario dell'indagine, la giurisprudenza della Corte di cassazione costituisce il terreno sul quale si è progressivamente chiarito il significato dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada e, soprattutto, il suo rapporto con la disciplina europea del cronotachigrafo.

È opportuno osservare, anzitutto, come l'orientamento oggi consolidato non sia nato improvvisamente con l'ordinanza n. 19147 del 2026. Quest'ultima costituisce certamente la decisione più completa e sistematica sul tema, ma si inserisce in un percorso interpretativo già avviato alcuni anni prima e caratterizzato da una notevole coerenza argomentativa. Le tre ordinanze che segnano tale evoluzione - la n. 37179 del 2022, la n. 4229 del 2025 e la n. 19147 del 2026 - non esprimono, infatti, orientamenti differenti o progressivamente corretti, bensì affrontano, da prospettive sempre più ampie, il medesimo problema giuridico: individuare il corretto significato della previsione contenuta nell'art. 142, comma 6, del Codice della strada e verificarne la compatibilità con il diritto dell'Unione.

Sotto questo profilo, la lettura congiunta delle tre decisioni consente di cogliere un'evoluzione che appare quasi fisiologica. La prima prende atto della disciplina positiva e ne riafferma la piena operatività; la seconda consolida tale approdo, respingendo le principali obiezioni prospettate dalla difesa; la terza, infine, amplia l'orizzonte dell'indagine, affrontando espressamente il tema del rapporto tra normativa nazionale e diritto unionale e offrendo quella ricostruzione sistematica che rende oggi l'orientamento difficilmente revocabile in dubbio.

 

1. Cass. civ., Sez. II, ord. 20 dicembre 2022, n. 37179: il primo tassello dell'orientamento

La prima significativa presa di posizione della Corte di cassazione si rinviene nell'ordinanza della Seconda Sezione civile n. 37179 del 20 dicembre 2022, una decisione che, pur non affrontando ancora in modo approfondito il tema del diritto unionale, assume un'importanza fondamentale perché riafferma con chiarezza il valore della previsione contenuta nell'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

La controversia trae origine dall'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento per superamento dei limiti di velocità fondato sulle registrazioni del cronotachigrafo digitale. La difesa sosteneva, tra l'altro, che tale strumento non fosse destinato alla rilevazione della velocità e che, pertanto, non potesse essere utilizzato in luogo delle apparecchiature omologate previste dalla disciplina del Codice della strada.

La Corte respinge tale impostazione mediante un ragionamento tanto semplice quanto rigoroso.

L'errore, osservano i giudici di legittimità, consiste nel sovrapporre due piani concettualmente distinti: quello degli strumenti tecnici destinati alla rilevazione della velocità e quello delle fonti di prova utilizzabili per dimostrare l'illecito amministrativo. L'art. 142, comma 6, infatti, non richiede che il cronotachigrafo sia omologato quale misuratore della velocità, poiché il legislatore ha già compiuto una scelta diversa, qualificando direttamente le registrazioni da esso prodotte come elementi probatori idonei a concorrere all'accertamento della violazione.

La decisione assume così un rilievo che va oltre il caso concreto.

Per la prima volta la Corte pone al centro dell'argomentazione il dato letterale della norma, sottraendo il dibattito ad una prospettiva esclusivamente tecnica e ricollocandolo nell'ambito dell'interpretazione legislativa. Il cronotachigrafo non viene valorizzato in quanto apparecchio di misurazione, ma in quanto fonte documentale alla quale il legislatore attribuisce espressamente efficacia probatoria.

Si tratta di una precisazione destinata a costituire il fondamento logico delle successive pronunce.

 

2. Cass. civ., Sez. II, ord. 18 febbraio 2025, n. 4229: la conferma di un principio ormai consolidato

A distanza di poco più di due anni, la Corte di cassazione torna ad occuparsi della medesima questione con l'ordinanza n. 4229 del 18 febbraio 2025, confermando integralmente l'impostazione già delineata nel 2022.

La nuova decisione si colloca nel solco del precedente orientamento ma ne rafforza sensibilmente la portata applicativa.

La Corte ribadisce che la disposizione contenuta nell'art. 142, comma 6, del Codice della strada non lascia spazio ad interpretazioni riduttive: il legislatore ha individuato direttamente le registrazioni del cronotachigrafo tra le fonti di prova dell'eccesso di velocità e tale scelta non può essere neutralizzata valorizzando la diversa funzione primaria attribuita al tachigrafo dalla normativa sull'autotrasporto.

L'ordinanza assume particolare interesse anche sotto un diverso profilo.

Pur senza affrontare ancora in maniera organica il tema del diritto dell'Unione, la Corte mostra già di considerare irrilevante il richiamo, frequentemente operato nei giudizi di opposizione, alle finalità proprie del cronotachigrafo. L'utilizzazione probatoria delle registrazioni, infatti, non dipende dalla funzione per la quale lo strumento è stato progettato, bensì dalla scelta normativa compiuta dal legislatore nazionale nell'ambito della disciplina delle violazioni amministrative.

In altri termini, la Cassazione inizia a delineare quella distinzione tra funzione tecnica dello strumento e disciplina processuale della prova che diventerà uno dei passaggi centrali della successiva ordinanza del 2026.

 

3. Cass. civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026, n. 19147: il definitivo coordinamento tra Codice della strada e diritto dell'Unione europea

È tuttavia con l'ordinanza n. 19147 dell'11 giugno 2026 che il percorso interpretativo raggiunge il proprio momento di maggiore maturazione.

La questione sottoposta alla Corte non riguarda più soltanto l'interpretazione dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, ma investe direttamente il rapporto tra la disciplina interna e il Regolamento (UE) n. 165/2014, nonché la rilevanza della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.

L'argomento difensivo appare, almeno sul piano teorico, di particolare interesse. Si sostiene infatti che il diritto dell'Unione avrebbe circoscritto l'utilizzazione dei dati registrati dal cronotachigrafo alle sole finalità proprie della normativa europea in materia di autotrasporto e che, pertanto, la disciplina italiana dovrebbe essere disapplicata nella parte in cui consente di utilizzare tali registrazioni per accertare il superamento dei limiti di velocità.

La Corte affronta la questione con un'impostazione metodologica di particolare rigore.

Anziché interrogarsi sulle finalità generali perseguite dalla normativa europea, i giudici verificano se il Regolamento (UE) n. 165/2014 contenga effettivamente una disposizione che vieti l'utilizzazione delle registrazioni tachigrafiche quale fonte di prova di illeciti diversi da quelli concernenti i tempi di guida e di riposo.

L'esito dell'indagine è netto.

Né il Regolamento europeo né la Direttiva 2006/22/CE contengono una simile previsione. Al contrario, l'obiettivo perseguito dalla disciplina unionale consiste nell'incrementare la sicurezza della circolazione stradale e nel garantire un'efficace vigilanza sull'attività degli autotrasportatori, finalità che non risultano in alcun modo incompatibili con l'utilizzazione dei dati registrati dal cronotachigrafo per accertare anche il rispetto dei limiti di velocità.

Il ragionamento della Corte assume, così, una portata che travalica la materia del Codice della strada.

La pronuncia riafferma infatti un principio generale di grande rilievo sistematico: la disapplicazione della normativa interna presuppone un'effettiva incompatibilità con il diritto dell'Unione, incompatibilità che deve trovare fondamento in una specifica disposizione europea e non può essere desunta, in via interpretativa, dalla mera diversità delle finalità perseguite dalle due discipline.

È probabilmente questo il vero contributo offerto dall'ordinanza n. 19147 del 2026.

Più che risolvere un problema relativo al cronotachigrafo, la Corte offre un'importante lezione di metodo sul rapporto tra fonti nazionali e diritto unionale, riaffermando che il giudice non può sostituire alla volontà del legislatore una diversa ricostruzione sistematica priva di un preciso fondamento normativo.

 

4. Parte III
Il rapporto tra il Codice della strada e il diritto dell'Unione europea: un conflitto solo apparente

La lettura dell'ordinanza n. 19147 del 2026 induce ad una considerazione preliminare che appare tanto semplice quanto decisiva: il contrasto prospettato da una parte della giurisprudenza di merito e frequentemente riproposto nelle opposizioni avverso i verbali di contestazione non nasce da una reale incompatibilità tra il Codice della strada e il Regolamento (UE) n. 165/2014, ma da una sovrapposizione tra discipline che operano su piani differenti e perseguono finalità solo in parte coincidenti.

È proprio questo, probabilmente, il maggiore merito sistematico della decisione della Cassazione.

La Corte, infatti, evita di affrontare il problema secondo una prospettiva meramente funzionale - domandandosi, cioè, quale sia la finalità principale del cronotachigrafo - e sceglie invece un metodo rigorosamente normativo, verificando se il diritto unionale contenga una disposizione idonea a limitare o escludere l'efficacia probatoria che il legislatore italiano attribuisce alle registrazioni tachigrafiche ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada.

È un'impostazione che merita di essere condivisa.

Ogni valutazione circa la compatibilità tra una norma nazionale e una disciplina europea presuppone, infatti, l'individuazione di un'effettiva antinomia normativa. Non è sufficiente che le due discipline perseguano finalità diverse, né che regolino il medesimo fenomeno sotto prospettive differenti. Occorre, piuttosto, che la disposizione europea vieti espressamente oppure renda incompatibile l'applicazione della norma interna.

Ed è proprio questa verifica che conduce la Corte ad escludere qualsiasi contrasto.

 

1. Il Regolamento (UE) n. 165/2014 disciplina il tachigrafo, non il sistema probatorio nazionale

Per comprendere il ragionamento seguito dalla Cassazione è opportuno partire dall'oggetto stesso del Regolamento (UE) n. 165/2014.

Come emerge già dal suo titolo, il regolamento riguarda i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e si propone di disciplinarne le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione, le registrazioni effettuate, gli obblighi gravanti sui conducenti e sulle imprese di trasporto, nonché il sistema dei controlli finalizzato ad assicurare il rispetto della normativa europea sui tempi di guida, sulle interruzioni e sui periodi di riposo.

L'intero impianto del regolamento si sviluppa, dunque, all'interno della politica europea dei trasporti e della sicurezza sociale degli autotrasportatori.

L'obiettivo perseguito dal legislatore unionale consiste nel garantire condizioni uniformi di concorrenza tra le imprese, assicurare un efficace controllo dei tempi di guida e ridurre i rischi derivanti dalla stanchezza del conducente, contribuendo in tal modo anche all'incremento della sicurezza della circolazione stradale.

Nulla, tuttavia, nella disciplina europea lascia intendere che il legislatore abbia inteso regolare anche il diverso tema delle prove utilizzabili dagli Stati membri per accertare le violazioni delle rispettive normative nazionali sulla circolazione stradale.

Ed è proprio qui che il ragionamento della Corte acquista particolare forza.

L'ordinanza osserva come il Regolamento disciplini il funzionamento del dispositivo, ma non il regime probatorio degli illeciti amministrativi previsto dagli ordinamenti nazionali. I due profili, pur riferendosi al medesimo strumento tecnico, appartengono infatti a discipline differenti e rispondono a logiche normative autonome.

Ne consegue che la semplice circostanza per cui il cronotachigrafo nasce per finalità specificamente individuate dal diritto unionale non comporta, di per sé, che i dati da esso registrati non possano essere utilizzati anche per ulteriori finalità previste dalla legislazione nazionale.

 

2. La Direttiva 2006/22/CE e la procedura di infrazione: il significato del richiamo operato dalla difesa

Una parte significativa delle argomentazioni difensive affrontate dalla Cassazione trae origine dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, richiamata anche dalla circolare del Ministero dell'interno n. 6394 del 14 ottobre 2021.

Secondo tale ricostruzione, il rilievo formulato dalla Commissione dimostrerebbe che il diritto unionale impedisce l'utilizzazione delle registrazioni tachigrafiche per finalità ulteriori rispetto a quelle proprie della disciplina europea.

L'argomento, tuttavia, non appare persuasivo.

La procedura di infrazione costituisce infatti uno strumento attraverso il quale la Commissione verifica il corretto adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati e dal diritto derivato, ma non modifica direttamente l'ordinamento interno né determina, di per sé sola, l'invalidità o la disapplicazione delle disposizioni nazionali.

Soprattutto, come osserva la stessa Cassazione, occorre distinguere tra il contenuto della contestazione formulata dalla Commissione e la disciplina effettivamente risultante dal Regolamento europeo.

La procedura di infrazione rappresenta l'interpretazione sostenuta dalla Commissione nell'ambito del dialogo con lo Stato membro, ma non costituisce una fonte del diritto e non può sostituire il contenuto delle disposizioni normative vincolanti. Solo un'effettiva incompatibilità tra la norma interna e quella europea potrebbe imporre al giudice nazionale la disapplicazione della disciplina italiana.

È proprio questo passaggio che, probabilmente, rappresenta uno dei contributi più significativi offerti dall'ordinanza n. 19147 del 2026.

La Corte rifiuta infatti di attribuire alla procedura di infrazione un'efficacia che essa non possiede, riportando il confronto sul terreno proprio dell'interpretazione normativa.

 

3. L'assenza di un divieto espresso e il principio di complementarità tra le discipline

L'esito dell'indagine condotta dalla Cassazione è, a questo punto, quasi inevitabile.

Esaminando il contenuto del Regolamento (UE) n. 165/2014 e della Direttiva 2006/22/CE, la Corte non rinviene alcuna disposizione che vieti agli Stati membri di attribuire alle registrazioni del cronotachigrafo un'efficacia probatoria ulteriore rispetto a quella prevista dalla disciplina europea.

Si tratta di un'affermazione di particolare rilievo.

Nel dibattito processuale si è infatti spesso dato per presupposto che la specifica finalità perseguita dal Regolamento escludesse automaticamente qualsiasi diversa utilizzazione dei dati registrati dal tachigrafo.

L'ordinanza dimostra invece come tale conclusione non trovi alcun fondamento nel testo delle fonti europee.

Anzi, se si considera che l'intera disciplina unionale è orientata ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale, appare tutt'altro che irragionevole ritenere compatibile con tali finalità anche l'utilizzazione delle registrazioni tachigrafiche quale elemento probatorio dell'eccesso di velocità.

La sicurezza della circolazione costituisce infatti un valore comune sia alla normativa europea sull'autotrasporto sia alla disciplina italiana dei limiti di velocità.

Le due regolamentazioni, pertanto, non risultano concorrenti, bensì complementari.

Da un lato, il Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali il cronotachigrafo registra i dati relativi all'attività del veicolo e del conducente; dall'altro, il Codice della strada individua le fonti di prova utilizzabili per accertare gli illeciti amministrativi previsti dall'ordinamento italiano.

La circostanza che entrambe le discipline utilizzino il medesimo dato informatico non determina alcuna sovrapposizione normativa, poiché ciascuna lo considera sotto un diverso profilo giuridico.

 

4. Una pronuncia che riafferma il metodo prima ancora del principio

Forse il contributo più importante offerto dall'ordinanza n. 19147 del 2026 non consiste, tuttavia, nella soluzione della specifica questione relativa al cronotachigrafo.

La decisione sembra infatti riaffermare un criterio interpretativo di carattere generale, destinato ad orientare anche future controversie concernenti il rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione.

La Cassazione ricorda, in sostanza, che il giudice nazionale non può desumere un'incompatibilità tra fonti sulla base di considerazioni teleologiche o di valutazioni di opportunità, ma deve individuarla nel contenuto effettivo delle disposizioni normative europee.

Solo quando il diritto unionale imponga un determinato risultato incompatibile con la disciplina nazionale potrà trovare applicazione il principio del primato del diritto dell'Unione e, conseguentemente, la disapplicazione della norma interna.

In mancanza di tale presupposto, la disposizione nazionale conserva piena efficacia e deve essere applicata secondo il suo significato letterale.

È difficile non cogliere, sotto questo profilo, un'interessante analogia metodologica con altri recenti arresti della Corte di cassazione.

Anche in questo caso, infatti, il giudice di legittimità rifiuta interpretazioni costruite sulla base di automatismi o di presunzioni sistematiche e riporta il ragionamento al dato normativo, riaffermando che l'interpretazione non può sostituirsi alla legge, ma deve prenderne le mosse per verificarne, con rigore, l'effettiva compatibilità con il quadro ordinamentale sovranazionale.

 

5. Parte IV
Le obiezioni prospettate dalla difesa e il presunto contrasto con il diritto unionale: una incompatibilità che non trova riscontro nelle fonti


Se il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di cassazione appare, nel suo impianto complessivo, particolarmente lineare, non può tuttavia sottovalutarsi il fatto che la soluzione accolta dall'ordinanza n. 19147 del 2026 si confronta con obiezioni difensive tutt'altro che marginali. Al contrario, proprio perché fondate sul richiamo al diritto dell'Unione europea e sulla procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dello Stato italiano, esse hanno alimentato negli ultimi anni un diffuso contenzioso dinanzi ai giudici di pace e ai tribunali, inducendo una parte della giurisprudenza di merito a ritenere che l'art. 142, comma 6, del Codice della strada dovesse essere interpretato in modo conforme alla disciplina europea ovvero, nei casi più radicali, addirittura disapplicato.

La pronuncia della Cassazione affronta tali argomentazioni senza negarne l'interesse teorico, ma mostrando come esse muovano da un presupposto interpretativo non condivisibile: quello di attribuire al Regolamento (UE) n. 165/2014 un contenuto precettivo che, in realtà, esso non possiede.

È questo il punto sul quale merita soffermarsi.

 

1. L'equivoco dell'interpretazione "per finalità"

Uno degli argomenti maggiormente utilizzati nei ricorsi contro i verbali di contestazione parte da una considerazione apparentemente ineccepibile.

Poiché il cronotachigrafo è stato introdotto dal legislatore europeo allo scopo di controllare il rispetto dei tempi di guida, delle pause e dei periodi di riposo degli autotrasportatori, i dati registrati dal dispositivo dovrebbero poter essere utilizzati esclusivamente per tali finalità.

Il ragionamento presenta una propria coerenza logica.

Esso, tuttavia, confonde due piani che il diritto distingue con chiarezza.

Una cosa è la funzione per la quale un determinato strumento viene progettato e disciplinato; altra cosa è l'utilizzazione probatoria che l'ordinamento può attribuire ai dati da esso registrati.

Gli esempi, anche al di fuori della materia della circolazione stradale, non mancano.

Numerosi documenti amministrativi vengono formati per una determinata finalità e successivamente acquisiscono rilevanza probatoria nell'ambito di procedimenti del tutto diversi; allo stesso modo, dati raccolti per esigenze fiscali possono assumere rilevanza penale, così come accertamenti eseguiti nell'ambito di procedimenti amministrativi possono essere utilizzati nel processo civile.

In tutti questi casi, ciò che rileva non è la finalità originaria dello strumento, bensì la disciplina che l'ordinamento attribuisce ai dati così acquisiti.

È esattamente questo il passaggio che la Cassazione valorizza.

Il cronotachigrafo continua ad essere disciplinato dal Regolamento europeo secondo le finalità proprie della normativa sull'autotrasporto, ma le registrazioni da esso prodotte vengono contemporaneamente considerate dal legislatore italiano quale fonte di prova dell'eccesso di velocità.

Le due qualificazioni non si escludono reciprocamente, poiché operano su piani differenti.

 

2. La procedura di infrazione non costituisce una fonte del diritto

Analoga considerazione può essere svolta con riferimento alla procedura di infrazione richiamata in numerosi giudizi di opposizione.

Non vi è dubbio che la Commissione europea abbia manifestato perplessità circa l'utilizzazione delle registrazioni del cronotachigrafo ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada.

Tale circostanza, tuttavia, non può essere caricata di un significato che trascende la natura stessa della procedura prevista dall'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La procedura di infrazione costituisce, infatti, il momento iniziale di un confronto istituzionale tra Commissione e Stato membro, volto a verificare l'eventuale violazione del diritto dell'Unione. Essa rappresenta la posizione interpretativa della Commissione, certamente autorevole ma non vincolante per il giudice nazionale, il quale resta chiamato ad applicare le fonti normative effettivamente vigenti.

Sotto questo profilo appare particolarmente significativo il fatto che la Cassazione non ignori la procedura di infrazione, ma ne ridimensioni correttamente la portata giuridica.

La Corte non nega che la questione sia stata posta in sede europea; osserva, però, che il rilievo della Commissione non equivale all'esistenza di una norma unionale incompatibile con l'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

La distinzione non è meramente formale.

Confondere la posizione della Commissione con il contenuto del diritto vigente significherebbe attribuire ad un atto procedimentale un'efficacia normativa che l'ordinamento dell'Unione non gli riconosce.

 

3. La circolare del Ministero dell'interno del 14 ottobre 2021: un atto amministrativo che non modifica la disciplina legislativa

Un ulteriore elemento frequentemente richiamato nel dibattito riguarda la circolare del Ministero dell'interno n. 6394 del 14 ottobre 2021, emanata proprio in relazione ai rilievi formulati dalla Commissione europea.

Anche sotto questo profilo, tuttavia, appare necessario distinguere accuratamente il piano amministrativo da quello normativo.

Le circolari ministeriali svolgono un'indubbia funzione di indirizzo nei confronti degli organi dell'amministrazione e rappresentano spesso un importante strumento di uniformazione dell'attività amministrativa. Esse, tuttavia, non costituiscono fonti del diritto e non sono idonee né ad abrogare né a modificare disposizioni legislative vigenti.

La stessa ordinanza della Cassazione si colloca, del resto, in questa prospettiva.

Il problema non consiste nello stabilire quale sia l'indirizzo amministrativo ritenuto maggiormente opportuno dal Ministero dell'interno, bensì nel verificare se il giudice possa disapplicare una disposizione legislativa sulla base di un atto amministrativo ovvero di una procedura di infrazione ancora non sfociata in una pronuncia della Corte di giustizia.

La risposta non può che essere negativa.

Finché il legislatore non modifica l'art. 142, comma 6, del Codice della strada oppure una disposizione vincolante del diritto unionale non impone una soluzione incompatibile con quella prevista dall'ordinamento interno, il giudice è chiamato ad applicare la legge vigente.

Anche sotto questo profilo emerge con chiarezza la cifra metodologica dell'ordinanza n. 19147 del 2026.

La Corte non sceglie tra due possibili politiche legislative; semplicemente riafferma il principio di legalità e il corretto riparto delle competenze tra legislatore, amministrazione e giudice.

 

4. Un principio destinato ad estendersi oltre la materia del cronotachigrafo

È probabilmente questo l'aspetto destinato ad attribuire alla pronuncia un rilievo che supera la vicenda concreta.

La decisione, infatti, offre un'importante indicazione di metodo destinata ad operare ogniqualvolta il giudice sia chiamato a confrontarsi con il rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione.

L'interpretazione conforme rappresenta certamente uno strumento essenziale per garantire l'effettività del diritto europeo, ma non può trasformarsi in un criterio attraverso il quale il giudice sostituisce alla disciplina legislativa una diversa regolamentazione desunta da finalità generali o da valutazioni sistematiche non esplicitate nelle fonti.

Il primato del diritto dell'Unione presuppone pur sempre l'esistenza di una norma europea incompatibile con quella nazionale.

Quando tale incompatibilità non sia rinvenibile nel testo delle disposizioni vigenti, il giudice non può creare un contrasto che il legislatore europeo non ha previsto.

Sotto questo profilo, l'ordinanza n. 19147 del 2026 sembra offrire una lezione destinata a valere ben oltre il tema dell'utilizzazione delle registrazioni del cronotachigrafo.

Essa ricorda, infatti, che il dialogo tra ordinamenti non può svilupparsi sul terreno delle presunzioni interpretative, ma deve sempre prendere le mosse dal contenuto effettivo delle fonti normative, nel rispetto del principio di legalità e della gerarchia delle fonti che caratterizzano tanto l'ordinamento nazionale quanto quello dell'Unione europea.

 

6. Parte V
Le ricadute operative dell'orientamento della Cassazione: cosa cambia realmente nell'accertamento dell'eccesso di velocità mediante cronotachigrafo

L'analisi sin qui sviluppata consente di affrontare il profilo probabilmente più rilevante sotto il punto di vista pratico. Se, infatti, il principio affermato dalla Corte appare ormai sufficientemente definito sul piano teorico, resta da comprendere quale sia il suo concreto impatto sull'attività degli organi accertatori, sulla difesa degli automobilisti e, soprattutto, sull'attività interpretativa dei giudici di merito, chiamati quotidianamente a decidere opposizioni aventi ad oggetto verbali fondati, almeno in parte, sulle registrazioni del cronotachigrafo.

È proprio sotto questo profilo che l'ordinanza n. 19147 del 2026 mostra di possedere un rilievo che va ben oltre la soluzione del caso concreto.

La Corte, infatti, non amplia i poteri della polizia stradale, non introduce nuove modalità di accertamento e non attribuisce al cronotachigrafo un'efficacia probatoria diversa da quella già prevista dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada. Più semplicemente - ma proprio per questo con effetti sistematici di particolare importanza - chiarisce quale debba essere il corretto metodo interpretativo nell'applicazione della disposizione legislativa.

È una precisazione destinata ad incidere direttamente sul futuro contenzioso.

 

1. L'accertamento fondato sul cronotachigrafo non costituisce una modalità eccezionale di prova

Uno degli effetti più significativi dell'orientamento espresso dalla Cassazione consiste nell'eliminazione di quella sorta di "sospetto interpretativo" che, negli ultimi anni, aveva accompagnato numerosi accertamenti fondati sulle registrazioni tachigrafiche.

La circostanza che il cronotachigrafo sia stato concepito principalmente quale strumento di controllo dell'attività dell'autotrasporto aveva infatti indotto una parte della giurisprudenza di merito a considerare l'utilizzazione dei dati relativi alla velocità come una forma di prova eccezionale, ammissibile soltanto in presenza di particolari condizioni ovvero addirittura incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

L'ordinanza del 2026 supera definitivamente tale impostazione.

La Corte non attribuisce alcun carattere "speciale" all'utilizzazione probatoria delle registrazioni tachigrafiche, ma la ricolloca nell'ambito della disciplina ordinaria dettata dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

La conseguenza è di notevole rilievo.

L'utilizzazione del cronotachigrafo non rappresenta una deroga al sistema probatorio previsto dal legislatore; ne costituisce, al contrario, una delle espressioni tipiche, espressamente contemplate dalla disposizione legislativa.

In questa prospettiva, l'accertamento dell'eccesso di velocità mediante le registrazioni tachigrafiche non necessita di particolari giustificazioni interpretative, essendo direttamente previsto dalla legge.

Ciò che potrà essere oggetto di contestazione nel singolo giudizio non sarà, dunque, l'astratta utilizzabilità della fonte di prova, bensì la concreta attendibilità delle registrazioni, la correttezza delle operazioni di acquisizione, la riferibilità dei dati al veicolo controllato e la loro idoneità a dimostrare la specifica violazione contestata.

La distinzione è tutt'altro che marginale.

Essa sposta infatti il dibattito dal piano dell'ammissibilità della prova a quello, ben diverso, della sua valutazione.

 

2. Cambia anche l'impostazione delle difese

La pronuncia della Cassazione sembra destinata ad incidere profondamente anche sulle strategie difensive.

Per lungo tempo numerosi ricorsi hanno fondato la propria impostazione sull'assunto secondo cui il giudice avrebbe dovuto disapplicare l'art. 142, comma 6, del Codice della strada in quanto incompatibile con il Regolamento (UE) n. 165/2014 ovvero con la Direttiva 2006/22/CE.

Dopo l'ordinanza n. 19147 del 2026 tale linea difensiva appare destinata a perdere gran parte della propria efficacia.

Non perché la difesa venga privata della possibilità di contestare l'accertamento, ma perché cambia il terreno sul quale tale contestazione potrà essere sviluppata.

Le questioni maggiormente rilevanti tenderanno verosimilmente a concentrarsi sulla correttezza dell'attività di acquisizione delle registrazioni, sulla loro integrità, sulla ricostruzione tecnica della velocità effettivamente tenuta dal veicolo, sulla corretta interpretazione dei dati registrati dal dispositivo e, più in generale, sulla dimostrazione del fatto storico contestato.

In altri termini, il baricentro del giudizio sembra destinato a spostarsi dalla validità astratta della fonte probatoria alla verifica della sua concreta attendibilità.

È un fenomeno che si osserva frequentemente nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità: una volta definito il quadro normativo di riferimento, il contenzioso tende progressivamente a concentrarsi sugli aspetti fattuali del singolo accertamento.

 

3. La posizione degli organi di polizia stradale

Anche sotto il profilo operativo l'ordinanza offre indicazioni di particolare interesse.

La decisione non autorizza un utilizzo indiscriminato del cronotachigrafo quale sostituto degli strumenti ordinariamente impiegati per il controllo della velocità.

L'art. 142 del Codice della strada continua infatti a distinguere chiaramente le diverse fonti di prova previste dal legislatore: da un lato le apparecchiature debitamente omologate, comprese quelle destinate al calcolo della velocità media; dall'altro le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali.

Si tratta di fonti probatorie autonome, ciascuna disciplinata secondo caratteristiche proprie.

L'ordinanza n. 19147 del 2026 non elimina tale distinzione, ma ribadisce semplicemente che le registrazioni tachigrafiche conservano la propria piena efficacia probatoria anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 165/2014.

Ne consegue che gli operatori di polizia continueranno ad utilizzare il cronotachigrafo nei casi previsti dall'ordinamento, senza dover temere che il solo richiamo al diritto unionale sia sufficiente ad escluderne l'utilizzabilità processuale.

Naturalmente ciò non attenua il dovere di procedere ad una corretta acquisizione delle registrazioni, di documentarne la provenienza e di ricostruire in modo puntuale il procedimento tecnico attraverso il quale dai dati registrati viene desunta la velocità contestata.

Anzi, proprio perché la legittimità della fonte di prova non costituisce più il principale terreno di confronto, diventa ancora più importante la qualità dell'attività istruttoria svolta dagli organi accertatori.

 

4. La motivazione dei giudici di merito sarà inevitabilmente più rigorosa

Vi è infine un ulteriore effetto, forse meno evidente ma destinato ad incidere sensibilmente sul futuro della giurisprudenza.

L'orientamento espresso dalla Cassazione impone infatti ai giudici di merito un onere motivazionale significativamente più rigoroso.

Non sarà più sufficiente richiamare genericamente le finalità del Regolamento europeo o la procedura di infrazione per escludere l'utilizzabilità delle registrazioni del cronotachigrafo.

Una simile motivazione rischierebbe infatti di non confrontarsi con il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e, soprattutto, con il dato letterale dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Se il giudice riterrà di disapplicare la disposizione nazionale, dovrà individuare una specifica norma unionale dalla quale emerga un'incompatibilità effettiva, dimostrando che il contrasto non deriva da una semplice diversa finalità perseguita dalle due discipline, ma da un'insanabile antinomia normativa.

Si tratta di un onere argomentativo certamente più gravoso, ma pienamente coerente con i principi elaborati dalla Corte di giustizia in materia di primato del diritto dell'Unione.

In questo senso l'ordinanza n. 19147 del 2026 sembra destinata non tanto a ridurre il contenzioso, quanto piuttosto a migliorarne la qualità, imponendo che il confronto tra diritto nazionale e diritto europeo si sviluppi sul terreno delle fonti e non su quello delle mere suggestioni interpretative.

 

5. Una decisione che restituisce centralità all'art. 142, comma 6, del Codice della strada

Forse è proprio questa la conclusione più significativa che può trarsi sul piano operativo.

Per alcuni anni il dibattito processuale ha finito, in qualche misura, per relegare sullo sfondo il dato testuale dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, concentrando l'attenzione quasi esclusivamente sulla disciplina unionale del cronotachigrafo.

L'ordinanza n. 19147 del 2026, così come la precedente ordinanza n. 4229 del 2025 e, già prima, l'ordinanza n. 37179 del 2022, riportano invece la disposizione nazionale al centro dell'analisi, ricordando che essa costituisce il necessario punto di partenza di ogni ragionamento interpretativo.

La giurisprudenza di legittimità non afferma che il diritto europeo sia irrilevante; afferma qualcosa di diverso e, sotto il profilo sistematico, assai più importante: il diritto dell'Unione deve certamente essere preso in considerazione, ma soltanto dopo aver correttamente individuato il contenuto della disciplina nazionale e verificato se esista una reale incompatibilità tra le due regolamentazioni.

È un percorso argomentativo che restituisce ordine alla materia e che, verosimilmente, costituirà il punto di riferimento delle future decisioni chiamate a confrontarsi con analoghe questioni.

 

7. Parte VI
Un orientamento ormai consolidato? Il dialogo tra Corte di cassazione, legislatore nazionale e diritto dell'Unione europea

Dopo le ordinanze n. 37179 del 2022, n. 4229 del 2025 e, da ultimo, n. 19147 del 2026, è legittimo domandarsi se possa ormai parlarsi di un orientamento definitivamente consolidato in materia di utilizzabilità delle registrazioni del cronotachigrafo quale fonte di prova dell'eccesso di velocità ovvero se residuino ancora margini per un futuro mutamento interpretativo.

L'interrogativo non ha soltanto un interesse teorico.

Esso riguarda direttamente la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, la certezza del diritto e, in ultima analisi, l'affidamento che cittadini e pubbliche amministrazioni possono riporre nell'attuale assetto giurisprudenziale.

Sotto questo profilo, la risposta sembra orientarsi nel senso di una significativa stabilizzazione dell'indirizzo interpretativo.

Le tre ordinanze non si limitano infatti a pervenire alla medesima conclusione, ma lo fanno attraverso un percorso argomentativo sostanzialmente coincidente, che muove sempre dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada, verifica il contenuto del Regolamento (UE) n. 165/2014 e conclude nel senso dell'assenza di una incompatibilità normativa tra le due discipline.

È proprio questa continuità metodologica a conferire particolare autorevolezza all'orientamento.

Non si tratta di tre decisioni accomunate soltanto dal medesimo esito, bensì di tre pronunce che condividono una medesima impostazione ricostruttiva, nella quale il rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione viene affrontato secondo criteri costanti e coerenti.

Anche sotto questo profilo l'ordinanza n. 19147 del 2026 assume un rilievo particolare.

Essa non rappresenta infatti una semplice conferma della decisione resa l'anno precedente, ma sviluppa ulteriormente il ragionamento della Corte, confrontandosi in maniera più ampia con gli argomenti prospettati dalla difesa e con le implicazioni derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.

In questo senso la pronuncia contribuisce a consolidare un orientamento che, dopo il primo approdo del 2022 e la significativa conferma del 2025, sembra oggi aver raggiunto un elevato grado di maturazione.

 

1. Quali margini residuano per un diverso orientamento?

Ciò non significa, naturalmente, che il dibattito possa considerarsi definitivamente concluso.

Come ogni questione che coinvolga il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto dell'Unione, anche questa resta teoricamente aperta ad eventuali sviluppi futuri.

Il primo possibile fattore di evoluzione potrebbe derivare da un intervento del legislatore nazionale.

L'art. 142, comma 6, del Codice della strada continua infatti ad includere espressamente le registrazioni del cronotachigrafo tra le fonti di prova dell'eccesso di velocità.

Qualora il Parlamento ritenesse opportuno modificare tale disciplina, adeguandola ad una diversa impostazione della normativa europea ovvero alle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione, il quadro interpretativo verrebbe inevitabilmente a mutare.

Allo stato, tuttavia, nessuna modifica di questo genere risulta intervenuta.

Un secondo scenario potrebbe essere rappresentato da una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

È noto, infatti, che l'interpretazione autentica del diritto unionale compete alla Corte di Lussemburgo, la quale potrebbe, in ipotesi, essere chiamata a pronunciarsi proprio sulla compatibilità dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada con il Regolamento (UE) n. 165/2014.

Fino ad oggi, però, un simile pronunciamento non risulta intervenuto.

Ne consegue che il giudice nazionale continua ad operare sulla base delle fonti attualmente vigenti e dell'interpretazione offertane dalla Corte di cassazione.

 

2. Il ruolo della Corte di cassazione nel dialogo tra ordinamenti

Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato.

L'ordinanza n. 19147 del 2026 costituisce un interessante esempio del modo in cui la Corte di cassazione interpreta il proprio ruolo nel dialogo tra ordinamento interno e diritto dell'Unione.

La Corte non assume un atteggiamento di chiusura nei confronti della normativa europea, né minimizza il rilievo della procedura di infrazione.

Al contrario, affronta entrambe le questioni con particolare attenzione, verificando se esse siano realmente idonee ad incidere sulla disciplina nazionale.

Ciò che emerge dalla motivazione non è dunque una contrapposizione tra diritto italiano e diritto unionale, bensì il tentativo di ricostruire il corretto rapporto tra i diversi livelli normativi, evitando sia interpretazioni nazionalistiche sia applicazioni eccessivamente espansive del principio del primato del diritto europeo.

È un equilibrio non sempre facile da raggiungere.

La giurisprudenza della Corte di cassazione dimostra tuttavia come il dialogo tra ordinamenti possa svilupparsi senza sacrificare né il principio di legalità né il dovere di interpretazione conforme, purché il confronto resti ancorato al dato normativo e non venga spostato sul terreno delle mere valutazioni di opportunità.

 

3. La prevedibilità del diritto come valore sistemico

Forse è proprio questo il risultato più importante raggiunto dall'orientamento inaugurato nel 2022 e progressivamente consolidatosi con le ordinanze del 2025 e del 2026.

L'obiettivo non consiste semplicemente nello stabilire se il cronotachigrafo possa essere utilizzato quale fonte di prova dell'eccesso di velocità.

La vera posta in gioco è rappresentata dalla prevedibilità dell'interpretazione giudiziaria.

Un sistema nel quale la medesima disposizione legislativa venga alternativamente applicata o disapplicata sulla base di ricostruzioni non sempre coerenti del diritto unionale rischia infatti di compromettere uno dei valori fondamentali dello Stato di diritto: la possibilità, per i consociati e per la pubblica amministrazione, di prevedere con ragionevole certezza le conseguenze giuridiche dei propri comportamenti.

L'orientamento espresso dalla Cassazione contribuisce invece a rafforzare tale esigenza di prevedibilità.

Non perché elimini ogni possibile futuro sviluppo interpretativo, ma perché individua un metodo di analisi fondato sul rispetto delle fonti, sulla distinzione tra norme e atti amministrativi e sulla verifica concreta dell'esistenza di un'effettiva incompatibilità tra ordinamenti.

È difficile immaginare un criterio maggiormente coerente con i principi che regolano il rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione.

 

8. Conclusioni
Il cronotachigrafo tra diritto interno e diritto dell'Unione: la Cassazione riafferma il primato del dato normativo sull'interpretazione funzionale

Al termine del percorso ricostruttivo sin qui sviluppato, può affermarsi che le ordinanze della Corte di cassazione n. 37179 del 2022, n. 4229 del 2025 e n. 19147 del 2026 non hanno introdotto una nuova disciplina dell'accertamento dell'eccesso di velocità, né hanno attribuito alle registrazioni del cronotachigrafo un valore probatorio diverso da quello già previsto dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Il loro contributo appare, piuttosto, di natura metodologica.

La giurisprudenza di legittimità ha ricondotto il dibattito entro il perimetro proprio dell'interpretazione giuridica, ricordando che il punto di partenza non può essere rappresentato dalla funzione tecnica del cronotachigrafo, né dalle finalità perseguite dalla disciplina europea dell'autotrasporto, ma dalla disposizione legislativa nazionale che individua espressamente le registrazioni tachigrafiche tra le fonti di prova utilizzabili per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità.

Sotto questo profilo, la decisione della Cassazione assume un significato che trascende il caso concreto.

La Corte non afferma che il cronotachigrafo possa essere impiegato indiscriminatamente per qualsiasi finalità, né sostiene che il diritto unionale sia privo di rilevanza nell'ordinamento interno. Essa compie un'operazione molto più rigorosa: verifica il contenuto effettivo delle fonti europee e constata che né il Regolamento (UE) n. 165/2014 né la Direttiva 2006/22/CE contengono una disposizione idonea ad escludere l'efficacia probatoria che il legislatore italiano ha attribuito ai dati registrati dal dispositivo.

È questa, probabilmente, la vera chiave di lettura dell'intera vicenda.

Per alcuni anni il dibattito processuale si è sviluppato come se la finalità principale del cronotachigrafo fosse sufficiente, di per sé sola, a delimitare tutte le possibili utilizzazioni dei dati da esso registrati. Da tale premessa si è fatta discendere l'idea che il diritto unionale avesse implicitamente sottratto efficacia alla previsione contenuta nell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, rendendone necessaria un'interpretazione restrittiva ovvero, nei casi più radicali, la disapplicazione.

Le tre ordinanze esaminate dimostrano, invece, come tale conclusione non trovi un reale fondamento normativo.

La circostanza che uno strumento sia stato progettato per perseguire una determinata finalità non impedisce che i dati da esso registrati possano assumere, in forza di una specifica previsione legislativa, una diversa rilevanza probatoria all'interno dell'ordinamento nazionale, purché tale utilizzazione non sia espressamente esclusa dal diritto dell'Unione.

È un principio che, sebbene elaborato con riferimento al cronotachigrafo, possiede una portata ben più ampia.

Esso richiama infatti l'interprete ad un metodo di lavoro fondato sulla distinzione tra la funzione tecnico-operativa di uno strumento e il regime giuridico dei dati che da esso derivano, evitando che valutazioni teleologiche o esigenze sistematiche finiscano per sostituirsi al contenuto effettivo delle disposizioni normative.

Da questo punto di vista, l'ordinanza n. 19147 del 2026 si inserisce in una tendenza sempre più evidente della giurisprudenza di legittimità, orientata a contrastare quegli automatismi interpretativi che, pur spesso suggeriti da ragioni di coerenza sistematica, rischiano di allontanare l'interprete dal dato legislativo.

È un fenomeno che si riscontra in numerosi settori dell'ordinamento e che trova una comune matrice nell'esigenza di riaffermare il principio di legalità quale criterio ordinatore dell'attività interpretativa.

Anche nella materia della circolazione stradale, del resto, il rapporto tra evoluzione tecnologica, disciplina nazionale e diritto dell'Unione europea è destinato a divenire sempre più frequente.

L'introduzione di nuovi strumenti di controllo, l'utilizzazione crescente dei dati digitali e la progressiva armonizzazione delle normative europee porranno inevitabilmente questioni analoghe a quella affrontata dalla Cassazione.

Proprio per questo motivo, il valore delle ordinanze esaminate non risiede soltanto nella soluzione offerta al problema del cronotachigrafo, ma soprattutto nel metodo attraverso il quale la Corte ha ricostruito il rapporto tra le diverse fonti dell'ordinamento.

È un metodo che privilegia la gerarchia delle fonti rispetto alle ricostruzioni funzionali, il dato normativo rispetto alle suggestioni interpretative e la verifica dell'effettiva incompatibilità rispetto alle presunzioni di contrasto.

Sotto tale profilo, il dialogo tra ordinamento interno e diritto dell'Unione non viene affatto ridimensionato.

Al contrario, esso viene ricondotto entro i confini che gli sono propri.

La Corte riconosce pienamente il primato del diritto europeo, ma ricorda che tale principio presuppone pur sempre l'esistenza di una norma unionale incompatibile con la disciplina nazionale. Quando tale incompatibilità non sia rinvenibile nel contenuto delle fonti, il giudice non può sostituire alla scelta compiuta dal legislatore una diversa soluzione costruita sulla base di valutazioni teleologiche o di orientamenti amministrativi.

È forse proprio questo l'insegnamento più significativo che le tre ordinanze consegnano agli operatori del diritto.

Per gli organi di polizia, esse confermano che le registrazioni del cronotachigrafo continuano a costituire una fonte di prova prevista dalla legge, ferma restando la necessità di procedere ad una corretta acquisizione e ad una rigorosa valutazione dei dati.

Per gli avvocati, indicano che il confronto processuale tenderà sempre meno a concentrarsi sull'astratta utilizzabilità della fonte probatoria e sempre più sulla concreta attendibilità delle risultanze tachigrafiche e sulla correttezza del procedimento di accertamento.

Per i giudici, infine, esse rappresentano un invito ad affrontare il rapporto tra diritto nazionale e diritto dell'Unione con un metodo rigoroso, fondato sull'analisi delle fonti e non sulla sola ricostruzione delle rispettive finalità.

In definitiva, le ordinanze nn. 37179 del 2022, 4229 del 2025 e 19147 del 2026 non ampliano il valore probatorio del cronotachigrafo, né riducono l'incidenza del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento interno.

Esse riaffermano un principio assai più generale e, per questo, destinato a conservare la propria attualità anche oltre la materia della circolazione stradale: quando il legislatore attribuisce espressamente ad una determinata fonte documentale un valore probatorio e il diritto dell'Unione non contiene una disposizione incompatibile con tale scelta, il giudice non può restringerne l'ambito applicativo sulla base della sola funzione originaria dello strumento da cui quella prova deriva.

È in questa riaffermazione del primato del dato normativo sull'interpretazione funzionale che risiede, probabilmente, il lascito più significativo della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

 

 

Documento inserito il 09/07/2026

 

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