Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 7 aprile 2026

 

2026_04_09 ZTL e veicoli a trazione integralmente elettrica: la Cassazione ridefinisce i confini dell’accesso “libero” tra obblighi procedurali, controlli automatizzati e discrezionalità comunale.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano.

 

   L'Ordinanza della Cassazione civile, sezione II, n. 8329 depositata il 03/04/2026 si colloca in un ambito di crescente rilevanza operativa per gli organi di polizia stradale, offrendo un chiarimento destinato a incidere in modo concreto sull’attività di accertamento delle violazioni nelle zone a traffico limitato. Il tema affrontato è quello dell’accesso dei veicoli a trazione integralmente elettrica all'interno delle ZTL e, in particolare, della necessità della preventiva comunicazione della targa quale condizione per l’ingresso legittimo del veicolo.

   La vicenda che ha dato origine al giudizio prende le mosse da una serie di verbali di accertamento emessi a carico di un automobilista a seguito di altrettante rilevazioni automatiche dell’accesso in zone a traffico limitato mediante sistema elettronico. Il destinatario delle sanzioni, proprietario di un veicolo a trazione integralmente elettrica, proponeva opposizione sostenendo che l’art. 7 del Codice della strada, nella parte in cui prevede l’accesso libero ai veicoli a propulsione a integralmente elettrica o ibrida, dovesse essere interpretato nel senso di escludere qualsiasi forma di autorizzazione preventiva o adempimento amministrativo.

   Secondo tale impostazione difensiva, la ratio della norma sarebbe quella di incentivare in modo pieno la mobilità sostenibile, eliminando ogni barriera all’ingresso nelle aree urbane a traffico limitato. In questa prospettiva, la mancata comunicazione preventiva della targa non avrebbe potuto assumere rilievo ai fini sanzionatori, trattandosi di un onere ritenuto incompatibile con il principio di accesso libero sancito dall’art. 7 del Codice della strada.

   La questione, già esaminata nei giudizi di merito con esito sfavorevole al ricorrente, è stata sottoposta alla sezione II della Corte di Cassazione civile, che con l'Ordinanza n. 8329 depositata il 03/04/2026 ha rigettato il ricorso, affermando un principio destinato a consolidarsi nella prassi applicativa.

   La Corte sviluppa il proprio ragionamento partendo da una lettura sistematica dell’art. 7 del Codice della strada, evidenziando come tale disposizione non si limiti a prevedere singole ipotesi regolatorie, ma attribuisca ai Comuni un potere ampio, flessibile e fortemente connotato in senso discrezionale, finalizzato al bilanciamento di una pluralità di interessi pubblici tra loro spesso concorrenti. In tale prospettiva, la norma rappresenta il fondamento dell’intero sistema di regolazione della circolazione nei centri abitati, demandando agli enti locali il compito di modulare accessi, limitazioni e deroghe in funzione delle peculiarità del territorio e delle esigenze concrete della collettività. La gestione delle ZTL, pertanto, non può essere ridotta a una mera funzione tecnica o esecutiva, ma costituisce espressione di scelte amministrative complesse e strutturate, che implicano valutazioni di carattere pianificatorio e organizzativo, coinvolgendo profili quali la sicurezza della circolazione, la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, la vivibilità degli spazi urbani, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale dei centri cittadini. In questo senso, l’art. 7 del Codice della strada si configura come una norma di sistema, che legittima interventi regolatori articolati e differenziati, purché sorretti da criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza rispetto agli interessi perseguiti.

   In tale contesto normativo e funzionale, il comma 9-bis dell’art. 7 del Codice della strada introduce una previsione di favore per i veicoli a basso impatto ambientale, imponendo ai Comuni di consentirne l’accesso alle ZTL quale misura coerente con le politiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni inquinanti. Tuttavia, l’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sezione II, n. 8329/2026 chiarisce in modo puntuale che tale obbligo non può essere interpretato in maniera atomistica o avulsa dal contesto complessivo della disciplina, ma deve necessariamente essere coordinato con l’intero sistema normativo e, soprattutto, con le esigenze organizzative e gestionali che gravano sugli enti locali. L’accesso riconosciuto ai veicoli elettrici, infatti, non assume carattere assoluto e incondizionato, ma si inserisce in un quadro regolatorio più ampio, nel quale i Comuni conservano il potere di disciplinare le modalità concrete di fruizione del beneficio. Ne consegue che l’introduzione di oneri procedurali, quali la preventiva comunicazione della targa ai fini dell’inserimento nei sistemi di controllo automatizzato, non si pone in contrasto con la previsione normativa, ma rappresenta uno strumento necessario per garantirne un’applicazione ordinata, efficace e compatibile con il funzionamento delle infrastrutture di gestione del traffico urbano.

   È proprio su questo punto che la decisione assume particolare rilievo. La Corte afferma che l’accesso libero non equivale a un accesso incondizionato, ma implica la possibilità per i Comuni di disciplinare le modalità di esercizio di tale diritto attraverso strumenti organizzativi e procedurali. Tra questi, la preventiva comunicazione della targa rappresenta una misura essenziale per il funzionamento dei sistemi di controllo automatizzato degli accessi, che costituiscono oggi lo strumento principale di gestione delle zone a traffico limitato.

   La mancata comunicazione preventiva della targa, secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione civile, sezione II, n. 8329/2026, impedisce l’inserimento del veicolo nelle liste autorizzate e determina, conseguentemente, la rilevazione dell’accesso come non consentito. In tale situazione, l’irrogazione della sanzione amministrativa deve ritenersi pienamente legittima, non essendo configurabile alcuna esenzione automatica in ragione della natura elettrica del veicolo.

   La portata del principio affermato emerge con chiarezza se si considera la diffusione, ormai capillare, dei sistemi elettronici di rilevazione degli accessi. Tali sistemi, basati sul riconoscimento automatico delle targhe, presuppongono necessariamente la preventiva registrazione dei veicoli autorizzati. In assenza di tale registrazione, il sistema non è in grado di distinguere tra accessi legittimi e illegittimi, rendendo indispensabile l’imposizione di un onere di comunicazione a carico degli utenti.

   La soluzione adottata dalla Corte si pone in linea di continuità con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 86 del 07/01/2025, che ha ribadito l’ampia discrezionalità dei Comuni nella regolazione della circolazione nelle ZTL ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada. In quella pronuncia, relativa alla disciplina dei flussi turistici nel centro storico di Firenze, il giudice amministrativo ha sottolineato come le amministrazioni locali possano adottare misure anche restrittive o selettive, purché sorrette da adeguata istruttoria e finalizzate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

   Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 86/2025 evidenzia, in particolare, che la previsione dell’accesso ai veicoli elettrici non comporta una totale libertà di circolazione, potendo l’amministrazione introdurre forme di contingentamento, limitazione o regolazione in funzione delle specifiche esigenze del territorio. Tale impostazione risulta perfettamente coerente con il principio affermato dalla Cassazione civile, sezione II, con la propria Ordinanza n. 8329/2026, secondo cui l’accesso libero deve essere esercitato nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dal Comune.

   Un ulteriore aspetto di rilievo affrontato dalla Corte riguarda il rapporto tra la disciplina dei veicoli elettrici e quella, ben più consolidata, relativa all’accesso dei veicoli al servizio di persone con disabilità. In tale ambito, la giurisprudenza ha riconosciuto una tutela rafforzata, fondata sulla necessità di garantire diritti fondamentali quali la mobilità e l’inclusione sociale.

   L’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sezione II, n. 8329/2026 esclude in modo espresso e puntuale che il principio affermato in materia di accesso dei veicoli elettrici alle ZTL possa porsi in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali relativi all’accesso dei veicoli al servizio di persone con disabilità. La Corte, infatti, opera una chiara distinzione sul piano sistematico, evidenziando come le due fattispecie siano ontologicamente diverse sotto il profilo della natura e del rango delle situazioni giuridiche coinvolte. Nel caso dei soggetti disabili, l’accesso alle ZTL si configura come espressione diretta di diritti fondamentali della persona, riconducibili ai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, tutela della dignità umana e diritto alla mobilità, con la conseguenza che la discrezionalità amministrativa incontra limiti particolarmente stringenti e non può tradursi nell’imposizione di oneri o condizioni tali da comprimere l’effettività del diritto.
Diversamente, nel caso dei veicoli a trazione integralmente elettrica, la previsione di accesso alle ZTL si inserisce nell’ambito delle politiche pubbliche di incentivazione della mobilità sostenibile e di riduzione dell’impatto ambientale, configurandosi come misura di favore di matrice legislativa, priva tuttavia della medesima copertura costituzionale diretta. Pur trattandosi di un interesse certamente rilevante e meritevole di tutela, esso non assume carattere assoluto né è idoneo a prevalere in modo incondizionato sugli altri interessi pubblici affidati alla cura dell’amministrazione comunale. Ne consegue che, in questo ambito, il potere regolatorio dei Comuni previsto dall’art. 7 del Codice della strada conserva la propria ampiezza, potendo esplicarsi anche attraverso l’introduzione di condizioni, modalità operative e adempimenti procedurali, quali la preventiva comunicazione della targa, finalizzati a garantire un ordinato ed efficace governo della circolazione nelle aree urbane soggette a limitazione del traffico

   Questa distinzione consente di comprendere perché la preventiva comunicazione della targa sia ritenuta un adempimento legittimo e proporzionato. Essa non introduce una discriminazione, ma si limita a garantire il corretto funzionamento del sistema di controllo, senza incidere in modo sostanziale sulla possibilità di accesso.

   Dal punto di vista operativo, la decisione della Cassazione civile, sez. II, n. 8329/2026 fornisce indicazioni di grande utilità per gli operatori di polizia. L’accertamento delle violazioni relative all’accesso in zona a traffico limitato può legittimamente riguardare anche i veicoli elettrici, qualora non sia stata effettuata la preventiva comunicazione della targa prevista dalla disciplina comunale adottata ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada. La natura del veicolo, dunque, non assume rilievo esimente, dovendo prevalere il rispetto delle modalità organizzative stabilite per la gestione del traffico.

   La pronuncia contribuisce inoltre a rafforzare la certezza del diritto, ponendo fine a interpretazioni difformi che, in alcuni casi, avevano condotto all’annullamento di sanzioni sulla base di una lettura eccessivamente estensiva del concetto di accesso libero. La chiarezza del principio affermato consente di uniformare l’azione amministrativa e l’attività di controllo, riducendo il rischio di contenzioso.

   In conclusione, l'Ordinanza della Cassazione civile, sezione II, n. 8329/2026 mira a rappresentare un punto di equilibrio tra la promozione della mobilità sostenibile e le esigenze di regolazione della circolazione urbana. L’art. 7 del Codice della strada viene interpretato in modo coerente con la sua funzione sistematica, confermando che l’accesso alle ZTL, anche quando riconosciuto in via generale, deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali poste a presidio dell’interesse pubblico.

   Tale impostazione, pienamente in linea con i principi espressi dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 86/2025, è destinata ad avere un impatto significativo sull’attività degli organi di polizia e sulla gestione delle politiche di mobilità urbana, in un contesto in cui la crescente diffusione dei veicoli elettrici rende sempre più necessario un bilanciamento tra incentivi e regole.

 

 

Documento inserito il 09/04/2026

 

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