Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 28 marzo 2026
2026_03_28 RDalla sanzione amministrativa al delitto: la nuova frontiera dell’art. 192 del Codice della Strada tra fuga pericolosa, tutela dell’incolumità pubblica e rafforzamento dei poteri operativi delle forze di polizia. Analisi sistematica della riforma introdotta dal D.L. 23/2026 e delle sue implicazioni penali, procedurali e applicative.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano.
L’intervento normativo operato dal Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, ed entrato in vigore il 25 febbraio del corrente anno, segna un passaggio di particolare rilevanza sistematica nell’ambito del diritto della circolazione stradale e, più in generale, nel quadro della tutela della sicurezza pubblica. In particolare, l’art. 8 del citato decreto ha inciso in modo significativo sull’art. 192 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), introducendo il nuovo comma 7-bis, il quale eleva a fattispecie delittuosa una condotta sino ad oggi prevalentemente ricondotta nell’alveo dell’illecito amministrativo o, in via mediata, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del codice penale
La norma cardine di riferimento resta l’art. 192 del codice della strada, rubricato “Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti”, che costituisce il presidio giuridico fondamentale per garantire l’effettività dei controlli di polizia stradale. I primi commi delineano obblighi chiari e puntuali: fermarsi all’alt intimato dagli operatori (comma 1), esibire i documenti (comma 2), sottoporsi a verifiche tecniche e disposizioni operative (comma 3), nonché rispettare i posti di blocco organizzati dagli organi di polizia (comma 4). La violazione di tali obblighi è storicamente sanzionata in via amministrativa, con una progressione di gravità che va dalla semplice omissione documentale fino alla violazione di posto di blocco, già sanzionata severamente ai sensi del comma 7.
L’innovazione introdotta dal comma 7-bis segna tuttavia un salto qualitativo: “Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. La disposizione aggiunge, inoltre, due rilevanti sanzioni amministrative accessorie, ossia la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con rinvio alle procedure di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del Codice della strada.
L’elemento qualificante della nuova fattispecie è dunque rappresentato dalla trasformazione di un illecito amministrativo in delitto attraverso l’introduzione di un elemento specializzante: il pericolo per l’altrui incolumità derivante dalle modalità della fuga. Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/STRAD/1/0000008472.U/2026 del 24 marzo 2026, non è sufficiente la mera inosservanza dell’alt o del posto di blocco; è necessario che la condotta di fuga sia connotata da modalità concretamente pericolose. Si tratta di una valutazione in concreto, che impone all’operatore di polizia e, successivamente, all’autorità giudiziaria, di verificare se la condotta abbia effettivamente esposto a rischio l’incolumità di terzi.
La casistica esemplificativa fornita dalla circolare appare particolarmente utile sotto il profilo operativo: rientrano nella nuova fattispecie comportamenti quali la fuga contromano, il passaggio con semaforo rosso ad alta velocità, l’invasione di marciapiedi, lo slalom tra veicoli, il tentativo di investimento degli operatori o di altri utenti della strada, nonché lo speronamento di veicoli. Tali condotte, già frequentemente riscontrate nella prassi operativa, assumono ora una qualificazione giuridica autonoma, più severa e mirata.
Sotto il profilo sistematico, la disposizione si colloca in rapporto di specialità rispetto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del codice penale La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto che la fuga alla guida di un veicolo, con modalità pericolose, può integrare l’elemento della violenza richiesto dalla fattispecie codicistica. In tal senso, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6700 del 16 febbraio 2023, ha affermato che integra il reato di resistenza la condotta di chi, per sottrarsi al controllo, si dia alla fuga ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Analogamente, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39315 del 18 ottobre 2022, ha chiarito che la violenza può consistere anche in una condotta di guida obiettivamente pericolosa.
La nuova previsione normativa, tuttavia, assorbe tali ipotesi nell’ambito di una fattispecie speciale, caratterizzata da un elemento ulteriore rispetto alla resistenza: il contesto tipico della circolazione stradale e la specifica modalità della fuga. In applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 del codice penale, sarà dunque il comma 7-bis dell’art. 192 del codice della strada a trovare applicazione prevalente, relegando l’art. 337 del codice penale a ipotesi residuali.
Non meno rilevante è il coordinamento con le norme processuali, in particolare con l’art. 382-bis c.p.p., come modificato dallo stesso decreto-legge. L’introduzione del comma 1-ter estende l’istituto dell’arresto in flagranza differita anche al nuovo reato. Tale previsione risponde a esigenze operative concrete: non sempre è possibile procedere all’arresto immediato, specie quando l’inseguimento comporterebbe rischi elevati per la sicurezza pubblica. In tali casi, la possibilità di procedere all’arresto entro 48 ore, sulla base di documentazione video o di altri elementi probatori, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire l’effettività dell’azione penale.
Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina impone agli operatori di polizia una maggiore attenzione nella qualificazione giuridica dei fatti. Non ogni fuga integra il reato: occorre accertare e documentare puntualmente le modalità pericolose della condotta. Ciò implica una cura particolare nella redazione degli atti, nella raccolta di prove (anche mediante sistemi di videoripresa) e nella descrizione dettagliata delle circostanze del fatto.
Le sanzioni accessorie previste rafforzano ulteriormente la portata deterrente della norma. La sospensione della patente, da uno a due anni, si inserisce nel solco delle misure già previste per violazioni gravi, mentre la confisca del veicolo rappresenta una misura particolarmente incisiva. La circolare ministeriale richiama correttamente le procedure applicative: sequestro amministrativo ex art. 213 del codice della strada, affidamento in custodia e successiva confisca, salvo che il veicolo appartenga a soggetto estraneo al reato. Tale clausola di salvaguardia appare coerente con i principi costituzionali in materia di responsabilità personale.
Interessante è anche il collegamento con la giurisprudenza in tema di inseguimenti e uso della forza da parte degli operatori. La Corte di Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4963 del 25 febbraio 2025, ha riconosciuto che l’inseguimento di un veicolo in fuga, condotto con dispositivi di emergenza e culminato nello speronamento del mezzo inseguito, può rientrare nell’adempimento di un dovere, qualora la condotta sia proporzionata al pericolo. Tale pronuncia si inserisce perfettamente nel nuovo quadro normativo, evidenziando come la pericolosità della fuga giustifichi interventi più incisivi da parte delle forze dell’ordine.
Ulteriori pronunce della Cassazione, anche risalenti, contribuiscono a delineare il confine tra mera inottemperanza e condotta penalmente rilevante. La sentenza n. 35826 del 1° ottobre 2007 ha chiarito che la fuga integra resistenza quando si traduce in una condotta idonea a ostacolare l’azione del pubblico ufficiale, specie se caratterizzata da pericolo per la collettività. Di contro, la sentenza n. 6604 del 23 febbraio 2022 ha escluso la configurabilità del reato in assenza di una condotta violenta o minacciosa.
Il nuovo comma 7-bis si colloca dunque in una posizione intermedia, codificando una fattispecie che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati e li trasforma in norma positiva, con maggiore certezza applicativa. Esso consente di superare le incertezze interpretative legate all’applicazione dell’art. 337 del codice penale in contesti di circolazione stradale, offrendo uno strumento più adeguato alle esigenze operative delle forze di polizia.
La riforma introdotta dal Decreto-Legge n. 23 del 2026, pertanto, rappresenta un intervento mirato e coerente, volto a rafforzare la tutela della sicurezza stradale e a fornire agli operatori strumenti più efficaci per contrastare condotte particolarmente pericolose. La nuova fattispecie delittuosa di cui all’art. 192, comma 7-bis, del codice della strada si inserisce armonicamente nel sistema, valorizzando il principio di specialità e rispondendo alle esigenze di prevenzione e repressione di comportamenti che mettono a rischio la vita e l’incolumità degli utenti della strada. La sua corretta applicazione richiederà, tuttavia, un impegno significativo in termini di formazione, aggiornamento e attenzione operativa da parte di tutti gli operatori del settore.
Documento inserito il 28/03/2026
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