Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 2 gennaio 2023

 

2023_01_10 Art. 180 C.d.S. - Invito ad esibire la carta di circolazione a seguito della contestazione della violazione per omessa revisione
a cura del Dott. Gianni Sansonne, Commissario Capo con Posizione Organizzativa della Polizia Locale di Milano

 

 Come è noto, con la Legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, sono state apportate molteplici modifiche alle norme sulla circolazione stradale.

 Una delle norme oggetto di modifica è l'art. 180 del vigente codice della strada, ed in particolar modo il comma 8, prevedendo espressamente quanto segue:

 L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.

 Il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021, a tal proposito, aveva evidenziato che:

 Per alcuni documenti di circolazione stradale di cui il conducente non è in possesso durante un controllo, non possa essere richiesta la successiva esibizione ai sensi dell'art. 180 comma 8. In particolare, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 180 per mancanza di documento a bordo, non si dovrà richiedere la successiva esibizione del documento mancante qualora l'esistenza ed il contenuto dello stesso sia verificabile attraverso banche dati consultabili dagli organi di polizia stradale.
 Il principio sopraenunciato, che era già stato oggetto di direttive operative per tutti gli organi di polizia stradale con la circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.08.2003, trova tuttavia una nuova limitazione imposta dalla norma: infatti in caso di controllo stradale in cui il conducente del veicolo non rechi al seguito uno dei documenti suindicati, si dovrà procedere in ogni caso con la contestazione della violazione di cui ai commi 1 e 7, e, qualora l'esistenza ed il contenuto dei documenti sia verificabile attraverso una banca dati, non si dovrà richiederne l'esibizione.
 Qualora durante il controllo, per qualsiasi ragione la verifica presso la banca dati non sia tecnicamente possibile, permane l'obbligo di esibire i documenti presso un Ufficio di Polizia, e la circostanza dovrà essere dettagliatamente descritta nel verbale di contestazione
.

 

IN CASO DI OMESSA REVISIONE (ex art. 80 C.d.S.)

 La nuova formulazione dell'art. 80 comma 14 C.d.S., come noto non prevede più il ritiro della carta di circolazione, bensì l'annotazione sul documento che il veicolo è "sospeso dalla circolazione".

 Per chiarire come procedere, qualora a seguito della contestazione della violazione la parte non esibisca la carta di circolazione, impendendo in tal modo l'annotazione della sospensione dalla circolazione, il Ministero dell'Interno a seguito di una richiesta di chiarimenti operativi del 11 giugno 2022, riguardante le procedure connesse alla sospensione dalla circolazione di un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica, ha evidenziato una serie di aspetti rilevanti a tal proposito:

  • La sospensione dalla circolazione discende esclusivamente dalla annotazione sul documento di circolazione: in caso contrario sarebbe inapplicabile la sanzione della circolazione con veicolo sospeso (art. 80 comma 14 C.d.S.);
  • L'invito a esibire la carta di circolazione non è finalizzata a verificare se ha effettuato la revisione, bensì quella di annotare sul documento la sospensione dalla circolazione.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 Premesso quanto sopra, in caso di contestazione della violazione per omessa revisione ex art. 80 C.d.S., senza aver potuto procedere all'annotazione sulla carta di circolazione per:

  • Mancanza documento al momento della contestazione o
  • Accertamento della violazione da remoto

 l'interessato è INVITATO, ex art. 180 comma 8 C.d.S., ad esibire la carta di circolazione
(invito che può essere formalizzato all'interno del verbale di contestazione di cui all'art. 80 comma 14 C.d.S.)

 In caso di inottemperanza all'invito, oltre a configurarsi la violazione ex art. 180 comma 8 C.d.S., la necessità di annotare la sospensione sul documento di circolazione va segnalata in banca dati SDI.

 

 

Documento inserito il 10/01/2023

 

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