REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
§ 2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade
(Artt. 20 - 22 Codice della Strada)
Articolo 44 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Accessi in generale
(Vedi art. 22 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 22 del Codice della Strada)
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.
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