REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 5. Circolazione delle macchine operatrici
(Art. 114 Codice della Strada)

Articolo 306 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Norme di richiamo

(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 114 del Codice della Strada)

   1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
      a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva);
      b) articolo 266 (dispositivo supplementare);
      c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali);
      d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);
      e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
      f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
      g) articolo 278 (dispositivo di sterzo);
      h) articolo 279 (fascia d'ingombro);
      i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
      l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
      m) articolo 282 (dispositivo retrovisore);
      n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
      o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
      p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
      q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
      r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).

 

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