REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle macchine agricole
(Artt. 107 - 110 Codice della Strada)

Articolo 293 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

(Vedi art. 108 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 107 del Codice della Strada)

   1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
      a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
      b) generalità del proprietario;
      c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
      d) numero del telaio del veicolo;
      e) caratteristiche tecniche del veicolo.
   2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
      a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
      b) numero del telaio del veicolo;
      c) caratteristiche tecniche del veicolo.
   3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

 

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