PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 18 CdS
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

(Vedi art. 18 del Codice della Strada)
(Vedi art. 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   L'art. 3, comma 1, num. 22) del presente C.d.S. definisce FASCIA DI RISPETTO la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

_____ 018-1 _____

Riferimento normativo: art. 18 comma 1 e comma 5
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade nei centri abitati in area priva di strumenti urbanistici

Codice violazione: 1297 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali nei centri abitati in area priva di strumenti urbanistici non rispettava le distanze dal confine stradale in relazione (scegliere l'ipotesi)
 [] alle nuove costruzioni
 [] alle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
 [] agli ampliamenti fronteggianti le strade
avuto riguardo per il tipo di strada confinante. Nella fattispecie osservava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...) così come dettato dall'art. 28 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 28 del Regolamento al nuovo codice della strada) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del vigente C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
   a) 30 m. per le strade di tipo A (autostrada);
   b) 20 m. per le strade di tipo D (strada extraurbana di scorrimento);
   c) 20 m. per le strade di tipo E (strada urbana di quartiere);
   d) 10 m. per le strade di tipo F (strada locale)
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 018-2 _____

Riferimento normativo: art. 18 comma 1 e comma 5
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade nei centri abitati in area dotata di strumenti urbanistici che la prevedono edificabile

Codice violazione: 1297 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali nei centri abitati in area dotata di strumenti urbanistici che la prevedono edificabile non rispettava le distanze dal confine stradale in relazione (scegliere l'ipotesi)
 [] alle nuove costruzioni
 [] alle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
 [] agli ampliamenti fronteggianti le strade
avuto riguardo per il tipo di strada confinante. Nella fattispecie osservava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...) così come dettato dall'art. 28 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 28 del Regolamento al nuovo codice della strada) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del vigente C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
   a) 30 m. per le strade di tipo A (autostrada);
   b) 20 m. per le strade di tipo D (strada extraurbana di scorrimento);
   c) 20 m. per le strade di tipo E (strada urbana di quartiere);
Per le strade di tipo E (strada urbana di quartiere) e F (strada locale) non sono stabilite distanze minime dal confine stradale
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 018-3 _____

Riferimento normativo: art. 18 comma 1 e comma 5
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle nuove costruzioni (o nelle ricostruzioni) dei muri di cinta fronteggianti le strade nei centri abitati

Codice violazione: 1297 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali nei centri abitati non rispettava le distanze dal confine stradale in relazione (scegliere l'ipotesi)
 [] alle nuove costruzioni
 [] alle ricostruzioni
dei muri di cinta avuto riguardo per il tipo di strada confinante. Nella fattispecie osservava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...) così come dettato dall'art. 28 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 28 del Regolamento al nuovo codice della strada) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del vigente C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
   a) 3 m. per le strade di tipo A (autostrada);
   b) 2 m. per le strade di tipo D (strada extraurbana di scorrimento);
Per le strade di tipo E (strada urbana di quartiere) e F (strada locale) non sono stabilite distanze minime dal confine stradale
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 018-4 _____

Riferimento normativo: art. 18 comma 2 e comma 5
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni stradali a raso fronteggianti le strade nei centri abitati

Codice violazione: 1297 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali nei centri abitati non rispettava le distanze dal confine stradale nelle intersezioni stradali a raso in relazione (scegliere l'ipotesi)
 [] alle nuove costruzioni
 [] alle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
 [] agli ampliamenti fronteggianti le strade
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 018-5 _____

Riferimento normativo: art. 18 comma 3 e comma 5
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni stradali a livelli sfalsati fronteggianti le strade nei centri abitati

Codice violazione: 1297 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali nei centri abitati costruiva in corrispondenza delle intersezioni stradali a livelli sfalsati ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione stessa, in violazione al comma 3 del presente presente articolo del C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • E' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 018-6 _____

Riferimento normativo: art. 18 comma 4 e comma 5
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle recinzioni o piantagioni fronteggianti le strade nei centri abitati

Codice violazione: 1297 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali nei centri abitati realizzavava recinzioni o piantagioni, in violazione al comma 4 del presente presente articolo del C.d.S. in quanto (scegliere l'ipotesi)
 [] difforme ai piani urbanistici e di traffico
 [] ostacolava o riduceva, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni".

 

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