PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 16 CdS
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

(Vedi art. 16 del Codice della Strada)
(Vedi art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   L'art. 3, comma 1, num. 22) del presente C.d.S. definisce FASCIA DI RISPETTO la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

_____ 016-1 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 1 lett. a) e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità per canali, fossi ed escavazione fuori dei centri abitati

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati apriva canali, fossi, eseguiva qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade (descrivere sommariamente le circostanze) profondo m. (...) ad una distanza di m. (...) minore (scegliere l'ipotesi)
 [] della sua profondità
 [] del limite minimo di m. 3
così come dettato dall'art. 26 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. (art. 26, comma 1 del Regolamento al nuovo codice della strada)
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-2 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 1 lett. b) e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade fuori dei centri abitati in area priva di strumenti urbanistici

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati in area priva di strumenti urbanistici non rispettava le distanze dal confine stradale in relazione (scegliere l'ipotesi)
 [] alle nuove costruzioni
 [] alle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
 [] agli ampliamenti fronteggianti le strade
avuto riguardo per il tipo di strada confinante. Nella fattispecie osservava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...) così come dettato dall'art. 26, comma 2 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 26, comma 2 del Regolamento al nuovo codice della strada) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del vigente C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
   a) 60 m. per le strade di tipo A (autostrada);
   b) 40 m. per le strade di tipo B (strada extraurbana principale);
   c) 30 m. per le strade di tipo C (strada extraurbana secondaria);
   d) 20 m. per le strade di tipo F (strada locale, ad eccezione delle strade vicinali);
   e) 10 m. per le strade vicinali di tipo F

 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-3 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 1 lett. b) e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade fuori dei centri abitati in area avente strumenti urbanistici

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati in area avente strumenti urbanistici non rispettava le distanze dal confine stradale in relazione (scegliere l'ipotesi)
 [] alle nuove costruzioni
 [] alle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
 [] agli ampliamenti fronteggianti le strade
avuto riguardo per il tipo di strada confinante. Nella fattispecie osservava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...) così come dettato dall'art. 26, comma 3 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 26, comma 3 del Regolamento al nuovo codice della strada) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
   a) 30 m. per le strade di tipo A (autostrada);
   b) 20 m. per le strade di tipo B (strada extraurbana principale);
   c) 10 m. per le strade di tipo C (strada extraurbana secondaria);
Per le strade locali di tipo F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale

 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-4 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 1 lett. b) e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle costruzioni o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza fuori dei centri abitati

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati non rispettava le distanze nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza. Nella fattispecie osservava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...) così come dettato dall'art. 26, comma 4 del regolamento al presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 26, comma 4 del Regolamento al nuovo codice della strada) Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a::
   a) 5 m. per le strade di tipo A e B (autostrada e strada extraurbana principale);
   b) 10 m. per le strade di tipo C e F (strada extraurbana secondaria e strada locale)

 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-5 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 1 lett. c) e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità per impiantare alberi lateralmente alle strade fuori dei centri abitati

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati non rispettava le distanze per impiantare alberi lateralmente alle strade, non inferiore a 6 m (o non
può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo), così come dettato dall'art. 26, comma 6 del regolamento al presente C.d.S. Nella circostanza si è accertato che la distanza dal confine stradale è pari a m. (...)
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • (art. 26, comma 6 del Regolamento al nuovo codice della strada) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-6 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 1 lett. c) e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità per impiantare lateralmente alle strade siepi vive fuori dei centri abitati

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati non rispettava le distanze dal confine stradale in quanto (scegliere l'ipotesi)
 [] impiantava lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, alte non più di 1 m. ad una distanza dal confine di m. (...) invece che 1 m.
 [] installava recinzione alte non più di 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo ad una distanza dal confine di m. (...) invece che 1 m.
 [] impiantava lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, alte più di 1 m. ad una distanza dal confine di m. (...) invece che 3 m.
 [] installava recinzione alte più di 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo ad una distanza dal confine di m. (...) invece che 3 m.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Vedasi art. 26, comma 7 del Regolamento al nuovo codice della strada.
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-7 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 2 e comma 4
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati 
 [] costruiva
 [] ricostruiva
 [] effettuava opere di ampliamento
 [] piantava alberi
 [] piantava siepi
 [] installava recinzioni
in corrispondenza di una intersezione a raso senza rispettare l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi, così come dettato dal comma 2 del presente presente articolo del C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • Indicare le distanze insufficiente al rispetto dell'area di visibilità in corrispondenza dell'intersezione a raso
 • L'art. 3, comma 1, num. 22) del presente C.d.S. definisce l'INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO) come quell'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse

 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"


_____ 016-8 _____

Riferimento normativo: art. 16 comma 3 e comma 4
Inosservanza alla costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione in corrispondenza e all'interno degli svincoli fuori dei centri abitati

Codice violazione: 1291 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di proprietario o avente diritto del fondo confinante con le proprietà stradali fuori dei centri abitati costruiva in corrispondenza e all'interno degli svincoli costruiva ogni genere di manufatti in elevazione in violazione al comma 3 del presente presente articolo del C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative:
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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