Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Legge 16/10/2026, n. 187
(Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2026)
LEGGE 16 ottobre 2026, n. 187
PDelega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale
(G.U. n. 243 del 19/10/2026)
Entrata in vigore della legge: 03/11/2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Art. 2
Principi e criteri direttivi generali
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;
b) individuazione dei compiti peculiari e delle attività svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale;
c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Art. 3
Principi e criteri direttivi specifici
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;
b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:
1) mancato godimento dei diritti civili e politici;
2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;
3) sottoposizione a misura di prevenzione;
4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;
d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza, prevedendo in particolare:
1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;
2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;
3) la responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonché alla conferma dell'applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto;
h) ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:
1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;
2) attività di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali;
3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;
4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti;
i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso;
l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché le modalità di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;
m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa, nell'ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse contrattuali a tal fine destinate;
n) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l);
o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;
p) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purché' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
Art. 4
Coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali
1. Nell'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di:
a) formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;
b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.
Art. 5
Principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell'attività operativa;
b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:
1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;
2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi accordi o, nei casi d'urgenza, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni;
c) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale nonché delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalità, di efficienza e di economicità, tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi, anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.
Art. 7
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio.
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