FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
POLIZIA LOCALE - LA RIFORMA DOPO IL VOTO DEL SENATO: ANALISI DELLA DELEGA E CONFRONTO CON LA LEGGE N. 65/1986, TRA NUOVE TUTELE, CONTINUITÀ E NODI ANCORA APERTI.
Il 13 ottobre 2026, con 80 voti favorevoli, 46 contrari e 4 astensioni, il Senato ha approvato definitivamente l’A.S. 1903, recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale». L’approvazione conclude il procedimento parlamentare sul testo già approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026 come A.C. 1716.
Il provvedimento rappresenta un passaggio rilevante rispetto alla legge 7 marzo 1986, n. 65, ma non introduce ancora una disciplina operativa integralmente sostitutiva della legge quadro. La maggior parte delle innovazioni dovrà essere definita attraverso uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e i criteri direttivi approvati dal Parlamento.
Avvertenza sul testo: l’articolato riportato di seguito è quello parlamentare definitivamente approvato. Non è presentato come legge già promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Numero, data e decorrenza della futura legge dovranno essere verificati dopo la pubblicazione ufficiale.
Per ogni articolo sono distinti testo approvato, spiegazione, confronto con la disciplina precedente, aspetti positivi e criticità. Le valutazioni sui futuri effetti non devono essere confuse con disposizioni già applicabili.
🏛️ L’iter seguito e quello che si apre dopo il voto
Il disegno di legge è di iniziativa governativa, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Alla Camera, l’A.C. 1716 è stato approvato il 14 maggio 2026, assorbendo le proposte A.C. 125, 600, 875, 1727 e 1862. La trasmissione al Senato è avvenuta il 15 maggio; l’assegnazione alla 1ª Commissione permanente, in sede referente, il 19 maggio.
Al Senato l’esame si è svolto congiuntamente con gli A.S. 610, 704 e 883. L’A.S. 1903 è stato adottato come testo base il 3 giugno 2026. Sono seguite audizioni e acquisizioni documentali; il 22 settembre la Commissione ha concluso l’esame conferendo al relatore Costanzo Della Porta il mandato a riferire all’Assemblea.
Il Senato ha approvato il testo proveniente dalla Camera senza modifiche che richiedano una nuova lettura. Ciò non significa che il testo finale coincida necessariamente con il disegno governativo originario: il confronto tra testo iniziale e testo approvato alla Camera è distinto da quello tra Camera e Senato.
Dopo il voto seguiranno promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Da quest’ultima decorreranno i termini della delega. Successivamente saranno necessari i decreti legislativi e, per le materie che lo richiedono, gli adeguamenti regolamentari, regionali e contrattuali.
Il confronto che segue è per materia: i sette articoli della delega non corrispondono numericamente ai quattordici articoli della legge quadro e non li sostituiscono uno per uno.
📜 ARTICOLO 1 – DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Testo approvato
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 nonché dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 6, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Spiegazione e confronto
L’articolo 1 contiene il meccanismo della riforma. La legge n. 65/1986 è una legge quadro con disposizioni sostanziali; il nuovo provvedimento attribuisce invece al Governo il compito di riscrivere e coordinare la disciplina, entro limiti prestabiliti.
Il termine ordinario è di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge delega, non dal voto parlamentare. La possibilità di adottare più decreti consente una suddivisione per materie, ma richiede coordinamento tra le rispettive decorrenze.
La procedura coinvolge diversi ministeri, Conferenza unificata, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari. Il termine di quarantacinque giorni riguarda il parere del Consiglio di Stato: non può essere esteso automaticamente all’intesa in Conferenza unificata.
Il secondo passaggio parlamentare è previsto quando le Commissioni individuano disposizioni non conformi ai criteri della delega e il Governo non intende adeguarsi. Non si tratta di una nuova approvazione della legge da parte delle Assemblee.
Aspetti positivi
Il procedimento favorisce una verifica tecnica, finanziaria e istituzionale. L’intesa coinvolge le autonomie territoriali; la relazione tecnica consente di valutare costi e coperture. La facoltà di adottare correttivi permette di intervenire sulle difficoltà emerse nella prima applicazione, senza dover ricominciare integralmente il percorso legislativo.
La previsione di una motivazione in caso di mancato adeguamento ai rilievi parlamentari può rendere più trasparente il confronto tra Governo e Parlamento.
Criticità e questioni aperte
Molte scelte sostanziali vengono rinviate al Governo. La qualità della delega dipenderà quindi dalla precisione dei decreti e dal rispetto dei suoi limiti. I pareri parlamentari costituiscono una garanzia importante, ma non attribuiscono alle Commissioni un potere generale di veto.
Il termine di dieci giorni per il parere definitivo è breve, soprattutto per testi complessi. L’adozione di più decreti potrebbe inoltre produrre una fase in cui alcune parti della riforma sono operative e altre ancora assenti.
Servirà una disciplina transitoria esplicita per personale, comandanti, qualifiche, regolamenti, dotazioni e procedimenti già avviati. Non è corretto presumere che la legge quadro cessi integralmente di applicarsi alla sola entrata in vigore della delega.
🧭 ARTICOLO 2 – PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI
Testo approvato
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione;
b) individuazione dei compiti peculiari e delle attività svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale;
c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Spiegazione e confronto
Gli articoli 1 e 12 della legge n. 65/1986 già contemplano le funzioni locali e l’applicazione ad enti diversi dai comuni. La delega esplicita il riferimento a comuni, province e città metropolitane e richiede di valorizzare la specificità professionale del personale.
Il testo conserva la distinzione dalle Forze di polizia dello Stato. Non dispone un’equiparazione generale né l’inserimento della polizia locale tra queste ultime.
Aspetti positivi
Il riferimento alla professionalità può favorire una disciplina più coerente con la complessità delle attività svolte. L’individuazione delle funzioni dei diversi enti può ridurre sovrapposizioni e incertezze, evitando che la riforma sia costruita soltanto sulle esigenze dei grandi comuni.
I princìpi di adeguatezza e differenziazione consentono di considerare dimensioni, territorio e caratteristiche organizzative.
Criticità e questioni aperte
Il riconoscimento della specificità rimane generale finché non si traduce in formazione, responsabilità, tutele e organizzazione. La distinzione dalle Forze statali va coordinata con le numerose attività di collaborazione, senza attribuire alla polizia locale compiti di sicurezza pubblica attraverso formule organizzative prive di una precisa base normativa.
La differenziazione non dovrebbe trasformarsi in diseguaglianza delle garanzie essenziali. Adattare gli organici alle dimensioni degli enti è diverso dal consentire livelli insufficienti di sicurezza, formazione o tutela legale.
⚖️ ARTICOLO 3 – PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI
Testo approvato
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l’attribuzione di quest’ultima, la competenza del prefetto;
b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:
1) mancato godimento dei diritti civili e politici;
2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;
3) sottoposizione a misura di prevenzione;
4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell’onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;
d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell’esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza, prevedendo in particolare:
1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica;
2) il conferimento dell’incarico a tempo determinato;
3) la responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell’ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di utilizzare, nell’ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) riconoscimento, nell’ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all’anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai connessi benefìci relativi al rimborso delle spese di degenza e all’erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l’istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonché alla conferma dell’applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto;
h) ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:
1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;
2) attività di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali;
3) interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana;
4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti;
i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi, in accordo con l’ente di appartenenza, previa verifica dell’assenza di conflitti di interessi e della disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell’ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all’ente di appartenenza o del patrocinio dell’avvocatura dell’ente di appartenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell’ente di appartenenza se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso;
l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché le modalità di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei princìpi di onerosità, con attribuzione delle spese all’ente locale, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), di necessità dell’accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell’accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;
m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa, nell’ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse contrattuali a tal fine destinate;
n) previsione dell’accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all’articolo 1 e nell’ambito delle proprie attribuzioni, sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l);
o) disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;
p) disciplina relativa all’addestramento, all’uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), alla tenuta e alla custodia dell’armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell’affidamento delle armi.
🔎 Articolo 3, lettere a) e c) – Qualifiche e ambito territoriale
Spiegazione e confronto. Le disposizioni mantengono la competenza prefettizia per la qualifica di agente di pubblica sicurezza e il riferimento al territorio dell’ente e alle attribuzioni. La continuità con l’articolo 5 della legge n. 65/1986 è sostanziale.
Per la polizia stradale resta centrale l’articolo 12 del Codice della strada. La delega non ne modifica direttamente il testo. Le qualifiche processuali dovranno inoltre essere coordinate con l’articolo 57 del codice di procedura penale.
Aspetti positivi. Il riordino può chiarire attribuzioni distribuite oggi tra più fonti e ridurre le incertezze sul rapporto tra funzioni amministrative, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
Criticità. Il testo non risolve compiutamente la relazione tra qualifica professionale, qualità processuale, servizio effettivo e territorio. Il futuro decreto dovrà evitare che le nuove denominazioni contrattuali siano interpretate come automatiche attribuzioni di poteri. Non è prevista una competenza generale nazionale né un servizio permanente indistinto assimilabile a quello delle Forze statali.
⚠️ Articolo 3, lettera b) – Conferimento e perdita della qualifica di pubblica sicurezza
Spiegazione e confronto. Rispetto ai requisiti dell’articolo 5 della legge n. 65/1986, la delega dettaglia e amplia le cause ostative. Richiama espressamente condanne non definitive, patteggiamento, licenziamenti disciplinari e una clausola relativa alla condotta anche in assenza di condanna.
Aspetti positivi. La previsione affronta l’esigenza di affidabilità di chi svolge funzioni delicate e può portare armi. Una disciplina più precisa può limitare applicazioni divergenti e distinguere situazioni incompatibili con la qualifica da semplici irregolarità prive di rilevanza.
Criticità. L’ampliamento può incidere profondamente sulla posizione professionale. Servono garanzie di partecipazione, motivazione, proporzionalità e verifica dei fatti. La clausola su onore e prestigio, pur richiedendo elementi concreti e rilevanti, lascia uno spazio valutativo che dovrà essere delimitato.
Particolarmente problematica è la formula «o di esclusione della punibilità» inserita nel punto relativo alla condanna. La non punibilità non coincide necessariamente con una condanna a pena detentiva. Non può quindi essere affermato che ogni decisione di non punibilità produca automaticamente la perdita della qualifica: occorre precisare fattispecie ed effetti.
Il decreto dovrà distinguere perdita della qualifica, sospensione prudenziale, ritiro dell’arma, cambio di mansioni e conseguenze sul rapporto di lavoro. Dovrà inoltre affrontare il successivo venir meno del presupposto, ad esempio per esito favorevole dell’impugnazione. Una misura collegata a una condanna non definitiva richiede anche regole sul possibile recupero della posizione.
👮 Articolo 3, lettera d) – Comandante, selezione e incarico a termine
Spiegazione e confronto. L’articolo 9 della legge n. 65/1986 disciplina la responsabilità del comandante verso il sindaco. La delega interviene anche su requisiti, selezione tecnica ed esperienza, prevedendo l’incarico a tempo determinato.
Aspetti positivi. Una procedura pubblica e commissioni dotate di esperienza specifica possono rafforzare la professionalità della selezione. La valorizzazione dell’esperienza interna evita di considerare irrilevante il percorso maturato nel corpo, purché accompagnato dai requisiti prescritti.
Criticità. Incarico a termine e rapporto di lavoro a termine sono concetti diversi: il testo dovrà essere attuato senza confonderli. Restano da precisare durata, rinnovo, revoca, cessazione, posizione dei comandanti attuali ed enti privi di dirigenza.
La temporaneità può indebolire l’autonomia professionale se la permanenza dipende eccessivamente dal rapporto con il vertice politico. Saranno necessarie garanzie contro revoche prive di motivazione oggettiva e un chiaro confine tra indirizzo politico e responsabilità gestionale.
L’assenza di compensi e rimborsi per le commissioni riduce i costi, ma potrebbe limitare la partecipazione di esperti esterni, soprattutto nei comuni minori. Il requisito dei titoli richiesti per la dirigenza dovrà essere coordinato con i diversi assetti organizzativi.
📈 Articolo 3, lettere e), f) e m) – Contratti, rappresentatività e carriera
Spiegazione e confronto. Il testo colloca la valorizzazione professionale e le qualifiche nella contrattazione delle funzioni locali. Non istituisce un comparto autonomo. Le categorie organizzative dell’articolo 7 e il rinvio negoziale dell’articolo 8 della legge n. 65/1986 devono essere letti insieme alla successiva evoluzione del pubblico impiego.
Aspetti positivi. Sezioni dedicate possono rendere più visibile la specificità del personale. Denominazioni e declaratorie comuni possono favorire percorsi più riconoscibili e ridurre differenze non giustificate tra enti.
Il rinvio ai criteri generali di rappresentatività mantiene la disciplina nel sistema negoziale nazionale.
Criticità. Le nuove denominazioni non assicurano da sole progressioni, aumenti o passaggi di area. Il testo mantiene limiti di spesa e fondi contrattuali: il risultato dipenderà dalle risorse e dagli atti di indirizzo.
Dovranno essere coordinati grado regionale, qualifica contrattuale, mansioni, area economica e qualità di polizia giudiziaria. Occorreranno criteri di prima applicazione per il personale già in servizio, evitando automatismi basati soltanto sull’anzianità o sulla denominazione attuale.
🩺 Articolo 3, lettera g) – Causa di servizio e benefici
Spiegazione e confronto. La disposizione affronta tutele che non sono compiutamente disciplinate dalla legge quadro e che dipendono anche da normativa successiva. Prevede efficacia non anteriore al 2027, causa di servizio, rimborso delle spese di degenza, equo indennizzo, possibili classi di rischio e conferma delle tutele per vittime del dovere ove previste.
Aspetti positivi. Viene riconosciuta l’esposizione professionale a rischi specifici. L’attenzione alle classi di rischio può favorire una protezione calibrata sui compiti effettivi.
Criticità. Il 2027 non è una decorrenza automatica di tutti i benefici, ma il primo limite temporale consentito. Servono coperture, procedure, requisiti e regole di coordinamento con le assicurazioni esistenti.
Restano da definire eventi coperti, personale cessato dal servizio, patologie manifestatesi successivamente e fatti precedenti. Non è prevista in modo espresso una retroattività generalizzata. La tutela delle vittime del dovere è confermata nei casi già previsti: non equivale a un riconoscimento automatico per ogni infortunio di servizio.
🦺 Articolo 3, lettera h) – Valutazione dei rischi operativi
Spiegazione e confronto. La valutazione dei rischi è già obbligatoria secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro. La delega richiede una ricognizione e capitoli specifici per aggressioni, colluttazioni e minacce armate connesse alle attività indicate.
Aspetti positivi. La disposizione può contrastare documenti generici che non rappresentano adeguatamente i rischi del lavoro su strada o degli interventi sanitari e di sicurezza urbana.
Criticità. Inserire capitoli nel documento non garantisce da solo prevenzione. Occorre tradurre la valutazione in organici, procedure, formazione, dispositivi e gestione degli interventi.
Il richiamo alle attività non attribuisce nuove competenze: la sicurezza sul lavoro deve essere valutata rispetto a compiti legittimamente esercitati. Non dovrebbe essere utilizzata per normalizzare l’impiego in attività per le quali mancano poteri, addestramento o dotazioni.
🧑⚖️ Articolo 3, lettera i) – Patrocinio legale
Spiegazione e confronto. La disposizione si aggiunge a un quadro in cui esistono già tutele contrattuali. Riguarda specificamente fatti di servizio relativi ad armi o coazione fisica, nelle qualifiche indicate, con accordo dell’ente, assenza di conflitto e risorse disponibili.
Aspetti positivi. Riconosce che l’operatore può affrontare un procedimento penale proprio per aver compiuto un intervento istituzionale. La possibilità del professionista di fiducia può favorire una difesa adeguata alla particolarità del caso.
Criticità. La dipendenza dal bilancio può produrre differenze tra enti. Dovranno essere chiariti anticipo o rimborso, momento dell’accordo, parametri delle spese, conflitto sopravvenuto e coordinamento con le garanzie contrattuali.
La difesa è necessaria prima dell’accertamento finale: non sarebbe utile una disciplina che rinviasse ogni sostegno soltanto alla conclusione del processo. La rivalsa per dolo richiede regole su presupposti, accertamento e recupero delle somme. La disposizione non costituisce un’assunzione indiscriminata delle spese per qualsiasi fatto.
🗃️ Articolo 3, lettere l) e n) – Banche dati e NUE 112
Spiegazione e confronto. La collaborazione prevista dall’articolo 3 della legge n. 65/1986 viene affiancata da una disciplina esplicita dell’integrazione informativa. Gli accessi attualmente disponibili secondo altre fonti non devono essere confusi con quelli che saranno riordinati.
Aspetti positivi. Accessi più chiari, trasmissione strutturata dei dati e collegamento delle sale operative possono migliorare tempestività, coordinamento e qualità dei controlli.
Criticità. L’onerosità può ostacolare gli enti minori. Il collegamento con il 112 richiede anche personale, orari, protocolli e capacità di risposta: una connessione tecnica non equivale a un servizio operativo continuativo.
Sono indispensabili selettività degli accessi, tracciamento, sicurezza, formazione e qualità delle informazioni immesse. Il riferimento a dati provenienti anche da attività amministrative richiede una delimitazione precisa delle finalità e della pertinenza. Non si tratta di un accesso libero o di una trasmissione indiscriminata di qualsiasi documento.
🔫 Articolo 3, lettere o) e p) – Armi e porto fuori servizio
Spiegazione e confronto. Il porto senza licenza, anche fuori servizio nel territorio dell’ente, è già contemplato dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 65/1986, alle condizioni previste. Il confronto deve inoltre considerare la disciplina regolamentare e le disposizioni successive.
La delega richiama armamento di reparto, armi a impulsi elettrici, mobilità legata al servizio e alla dimora, custodia e revoca dell’affidamento.
Aspetti positivi. Un riordino può rendere più omogenee regole oggi distribuite tra più fonti e affrontare concretamente spostamenti, custodia e addestramento.
Criticità. La dotazione di nuovi strumenti richiede protocolli, formazione, valutazione sanitaria e registrazione dell’impiego. La loro inclusione nella delega non consente un uso immediato.
Il porto dell’arma fuori territorio non estende automaticamente le attribuzioni di polizia fuori territorio. Questa distinzione deve essere mantenuta nella formazione e nei regolamenti. Anche sospensione della qualifica e sospensione dell’affidamento dell’arma dovranno essere coordinate senza sovrapposizioni improprie.
🤝 ARTICOLO 4 – COORDINAMENTO TRA LO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
Testo approvato
1. Nell’esercizio della potestà legislativa ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 prevedono i princìpi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di:
a) formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;
b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l’esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l’accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.
Spiegazione e confronto
L’articolo 6 della legge n. 65/1986 già attribuisce alle regioni un ruolo nella formazione. La delega affianca princìpi e disposizioni comuni, salvaguardando la potestà regionale e promuovendo strutture interregionali e convenzioni.
Aspetti positivi
Standard comuni possono favorire qualità e riconoscibilità della formazione. Strutture interregionali permettono economie organizzative e competenze specialistiche difficili da sostenere nei singoli enti.
Il finanziamento delle convenzioni può attenuare i costi degli accessi informativi posti sugli enti dall’articolo 3.
Criticità e questioni aperte
Il confine tra princìpi comuni e potestà regionale dovrà essere definito con attenzione. Serviranno regole sul riconoscimento dei percorsi, sulla formazione iniziale, sugli aggiornamenti e sulle specializzazioni.
Il cofinanziamento è una possibilità, non la garanzia di risorse per ogni ente. La cooperazione non dovrebbe dipendere soltanto da convenzioni occasionali o dalla diversa capacità finanziaria regionale.
📹 ARTICOLO 5 – PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI RELATIVI AI REGOLAMENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Testo approvato
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell’informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i regolamenti di cui all’alinea provvedano all’individuazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell’ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all’autotutela dell’integrità fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell’attività operativa;
b) prevedere che i regolamenti di cui all’alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell’ambito territoriale di competenza:
1) operazioni di polizia giudiziaria, d’iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell’ente di appartenenza o degli enti locali associati;
2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d’intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi accordi o, nei casi d’urgenza, d’intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni;
c) prevedere che i regolamenti di cui all’alinea provvedano all’individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere che i regolamenti di cui all’alinea provvedano alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale nonché delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalità, di efficienza e di economicità, tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi, anche stagionali, della popolazione, dell’estensione e della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
🛡️ Articolo 5, lettera a) – Dispositivi e protezione personale
Spiegazione e confronto. Gli articoli 4 e 6 della legge n. 65/1986 già disciplinano regolamenti e strumenti operativi. La delega dettaglia le tipologie di protezione, includendo le bodycam.
Aspetti positivi. L’attenzione all’incolumità può ridurre improvvisazioni e favorire dotazioni coerenti con i rischi. Le registrazioni possono documentare gli interventi e tutelare operatori e cittadini.
Criticità. L’elenco non impone ogni dispositivo a ogni operatore. Serviranno criteri di assegnazione, manutenzione, sostituzione e addestramento.
Per le bodycam occorrono regole su attivazione, finalità, conservazione e accessi; per i dispositivi di contenzione, necessità e proporzionalità. Un regolamento locale non può creare autonomamente poteri coercitivi che la legge non attribuisce.
🚔 Articolo 5, lettera b) – Operazioni fuori territorio
Spiegazione e confronto. L’articolo 4 della legge n. 65/1986 già prevede missioni e operazioni esterne. La delega richiama espressamente gli enti associati, i servizi specifici, gli accordi e le intese urgenti.
Aspetti positivi. La precisazione può facilitare cooperazione e supporto operativo, soprattutto per eventi eccezionali e servizi organizzati tra enti.
Criticità. La nuova formula sulla flagranza riguarda un reato, mentre la legge quadro utilizza il termine illecito. Non è corretto descrivere tutte le differenze come un ampliamento indistinto.
Occorrerà chiarire comando, responsabilità, qualifiche esercitate e territorio degli enti associati. La comunicazione al prefetto non è formulata come una generale autorizzazione. Le diverse ipotesi devono mantenere requisiti distinti, senza essere trasformate in una competenza extraterritoriale permanente.
👥 Articolo 5, lettere c) e d) – Concorsi e organici
Spiegazione e confronto. Gli articoli 7 e 8 della legge n. 65/1986 già considerano organizzazione, popolazione, flussi e titoli di accesso. La delega aggiorna il quadro, mantenendo i limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali.
Aspetti positivi. Il fabbisogno può essere valutato considerando il territorio reale e la popolazione temporanea, anziché soltanto i residenti. Requisiti minimi coerenti possono migliorare selezione e mobilità professionale.
Criticità. Non sono stabiliti un rapporto nazionale obbligatorio tra operatori e abitanti o un piano finanziato di assunzioni. La determinazione del fabbisogno potrebbe quindi non tradursi nella sua copertura.
Requisiti troppo eterogenei possono rendere diseguale l’accesso; requisiti non proporzionati alle mansioni possono restringerlo senza beneficio concreto. La soglia dei sette addetti della legge quadro non viene eliminata immediatamente dal testo di delega: il futuro assetto dovrà essere definito dai decreti.
💶 ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Testo approvato
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall’attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.
Spiegazione e confronto
Il meccanismo distingue le tutele assistenziali dell’articolo 3, lettera g), dalle altre deleghe. Per le prime sono richiamate risorse specifiche e, se insufficienti, è richiesto un provvedimento che finanzi gli ulteriori oneri. Per il resto opera la neutralità finanziaria.
Anche l’articolo 14 della legge n. 65/1986 pone gli oneri sugli enti entro le disponibilità di bilancio. La riforma non supera quindi in modo generale il vincolo finanziario locale.
Aspetti positivi
La relazione tecnica obbliga a rendere verificabili i costi. Il meccanismo per le tutele assistenziali evita che benefici onerosi siano introdotti senza copertura e permette di individuare la necessità di finanziamenti ulteriori.
Criticità e questioni aperte
Neutralità finanziaria non significa assenza di costi. Formazione, protezioni, sistemi informativi e patrocinio richiedono risorse. Se non vengono aggiunte, devono essere reperite nei bilanci esistenti, con possibili riduzioni di altre attività.
Il vincolo potrebbe favorire attuazioni minime e differenze tra enti. Non è possibile ricavare dal solo richiamo al fondo una quantificazione dei benefici effettivamente finanziabili: serviranno dati su platea, prestazioni, risorse disponibili e costi.
Il rinvio a futuri stanziamenti riguarda specificamente la lettera g), non costituisce una clausola generale che autorizzi tutti i decreti a produrre nuovi oneri. L’attesa delle coperture potrebbe inoltre ritardare proprio le tutele più attese dal personale.
🗺️ ARTICOLO 7 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Testo approvato
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Spiegazione e confronto
La disposizione tutela gli ordinamenti speciali. Una salvaguardia delle competenze è già presente nell’articolo 6 della legge n. 65/1986.
Aspetti positivi
La clausola evita di applicare il riordino ignorando statuti e norme di attuazione. Favorisce una lettura coerente con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta.
Criticità e questioni aperte
La compatibilità dovrà essere verificata rispetto alle singole disposizioni attuative. Non è un’esenzione generale dalla riforma, ma neppure una previsione di uniformità automatica.
Sarà importante chiarire eventuali differenze territoriali, soprattutto per qualifiche, formazione e mobilità, evitando che l’operatore debba ricostruire il proprio regime soltanto attraverso rinvii generali.
📌 Il transitorio e gli effetti immediati: ciò che non può essere anticipato
Il testo approvato non abroga immediatamente la legge quadro, non attribuisce nuove competenze nazionali, non reinquadra automaticamente il personale e non rende immediatamente utilizzabili nuove armi o strumenti.
Le disposizioni future dovranno chiarire continuità delle qualifiche già conferite, posizione dei comandanti, procedimenti pendenti, validità dei regolamenti, formazione acquisita e riconoscimento delle esperienze professionali.
Il silenzio della delega non autorizza a presumere revoche, decadenze o passaggi automatici. Anche la contrattazione avrà tempi propri, che potrebbero non coincidere con quelli dei decreti.
Per il servizio quotidiano continua a valere la disciplina effettivamente vigente. La legge delega, una volta entrata in vigore, vincolerà il Governo; le nuove regole operative dovranno essere applicate dalle rispettive decorrenze e secondo il transitorio previsto.
Conclusioni
La delega contiene una direzione di riordino significativa: specificità professionale, sicurezza degli operatori, integrazione informativa, tutele e organizzazione. Conferma però diversi elementi della disciplina del 1986, tra cui territorialità, distinzione dalle Forze statali, ruolo prefettizio e responsabilità verso il vertice dell’ente.
I punti più delicati sono le cause ostative alla qualifica di pubblica sicurezza, il comando a termine, l’effettività delle tutele finanziate con risorse limitate e il coordinamento tra decreti, contratti e regolamenti.
Il giudizio deve quindi tenere insieme opportunità e condizioni di attuazione. Una buona delega può essere indebolita da decreti imprecisi o privi di risorse; viceversa, criteri generali possono essere tradotti in regole chiare e utili se accompagnati da garanzie, coperture e un transitorio ordinato.
Il voto parlamentare conclude una fase, ma apre quella decisiva: verificare come la riforma sarà trasformata in disposizioni concretamente applicabili e quali conseguenze produrrà per gli operatori e per i cittadini.
📚 Fonti
Senato della Repubblica – notizia sull’approvazione definitiva del 13 ottobre 2026.
A.S. 1903 – scheda e lavori preparatori.
A.S. 1903 – testo parlamentare dell’articolato.
Legge 7 marzo 1986, n. 65 – banca dati di Circolazione-Stradale.it.
Legge quadro del 1986 – pubblicazione originaria in Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza editoriale: il testo normativo è distinto dai commenti degli Autori. Il presente approfondimento riguarda l’articolato parlamentare definitivamente approvato e dovrà essere aggiornato agli estremi e al testo della legge promulgata e pubblicata. La riproduzione non sostituisce le fonti ufficiali.
Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori