CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V
DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
(artt. 414 - 421)
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Articolo 420 C.P.
Attentato a impianti di pubblica utilità
1. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. (1)
(1) Modifica per effetto del Decreto Legge 22 ottobre 2026, n. 190 in vigore dal 23.10.2026
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