Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica numero 9 del 17 settembre 2026
MASE - MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Il Comitato Nazionale
Indirizzi omessi
Circolare n. 0000009 del 17/09/2026
Iscrizione all’Albo delle macchine operatrici.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante i “requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, impiegati in attività operative specifiche e funzionali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale”, si ritiene utile chiarire quanto segue.
Preliminarmente si ritiene utile ribadire che gli artt. 58 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada) stabiliscono che le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.
Nel caso in particolare, il citato Decreto Direttoriale consente l’immatricolazione, anche come macchine operatrici, degli autocarri appartenenti alla classe dei veicoli N2 con codice di carrozzeria "BA18" ai sensi del Regolamento UE 2018/858, a condizione che vengano accertati determinati requisiti di idoneità alla circolazione.
Sulla base dei predetti requisiti e nel rispetto del citato Decreto Direttoriale, è consentita l’iscrizione all’Albo dei veicoli di cui sopra, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t.
Ciò premesso, fatto salvo quanto già disposto con le Circolari Albo n. 11 del 17 dicembre 2019 e n. 2 del 9 febbraio 2021, il Comitato nazionale ritiene che qualora il prelevamento di rifiuti nell’ambito del servizio porta a porta debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.
Relativamente a questa fattispecie di veicoli, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, le Sezioni riportano la seguente annotazione: “l’uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto”.
Il Presidente
Ing. Daniele Gizzi
(firmato digitalmente)
Il Segretario
Cecilia Gigli
(firmato digitalmente)
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