Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Direttoriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 98/2026 del 3 marzo 2026
MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Decreto Direttoriale n. 98/2026 del 03/03/2026
Requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, impiegati in attività operative specifiche e funzionali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice della strada e, in particolare, l’articolo 58 “Macchine operatrici”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;
TENUTO CONTO della necessità di adeguare e integrare l’attuale normativa delle macchine operatrici alle nuove esigenze recentemente prospettate dal settore della manutenzione delle strade e la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
COSIDERATO di ritenere che le macchine operatrici, aventi caratteristiche costruttive e funzionali analoghi alla categoria internazionale N2, dotate di moduli operativi per la manutenzione stradale possono essere ritenute idonee anche per la raccolta dei rifiuti;
D E C R E T A
Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, che svolgono un’attività operativa specifica e funzionale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
2. Ai fini del presente decreto per la funzione di manutenzione delle strade si intendono le attrezzature installate sul veicolo per il lavaggio e sanificazione, moduli idrici con pompe, diffusori d'acqua per il lavaggio strade, lancia idropulitrice, sistemi di aspirazione e sistemi per la disinfezione di contenitori rifiuti, di seguito indicati “moduli operativi”.
3. Ai fini del presente decreto, per la funzione di raccolta rifiuti, si intendono vasche di raccolta, minicompattatori e costipatori, istallate su veicoli utilizzati nei centri urbani per la raccolta porta a porta e circolanti nelle strade strette.
Art. 2
(macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee per la raccolta dei rifiuti solidi urbani)
1. Le macchine operatrici, aventi carrozzeria permanentemente installata con moduli operativi per la manutenzione delle strade e idonee per il carico e lo scarico di rifiuti solidi urbani, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t, rispondono alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche previste per i veicoli delle categorie internazionali N2 del regolamento (UE) 2018/858.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani rientrano tra le macchine operatrici cui alla lettera a) del comma 2 all’art. 58 del Codice della strada.
3. Le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, anche mediante l’utilizzo di limitatore di velocità.
Art. 3
(Immatricolazione quali macchine operatrici di veicoli della categoria internazionale N2 idonei per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dotati di moduli per la manutenzione delle strade)
1. I veicoli della categoria internazionale N2 con codice di carrozzeria, ai sensi del Regolamento UE 2018/858, “BA18”, autocarro per la raccolta di rifiuti, attrezzati anche con moduli operativi per la manutenzione delle strade, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 2 del presente decreto, possono essere immatricolati quali macchine operatrici a seguito di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Art. 4
(Revisione delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani)
1. Le macchine operatrici, di cui al presente decreto, idonee per la manutenzione delle strade e atte alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani sono sottoposte alla revisione periodica secondo tempistiche e la disciplina applicabile alla categoria N2.
dott. Gaetano Servedio
firmato digitalmente
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