Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Direttoriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 98/2026 del 3 marzo 2026

 

MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

 

Decreto Direttoriale n. 98/2026 del 03/03/2026

 

Requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, impiegati in attività operative specifiche e funzionali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice della strada e, in particolare, l’articolo 58 “Macchine operatrici”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;

TENUTO CONTO della necessità di adeguare e integrare l’attuale normativa delle macchine operatrici alle nuove esigenze recentemente prospettate dal settore della manutenzione delle strade e la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

COSIDERATO di ritenere che le macchine operatrici, aventi caratteristiche costruttive e funzionali analoghi alla categoria internazionale N2, dotate di moduli operativi per la manutenzione stradale possono essere ritenute idonee anche per la raccolta dei rifiuti;

 

D E C R E T A

 

Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

  1. Il presente decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, che svolgono un’attività operativa specifica e funzionale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

2. Ai fini del presente decreto per la funzione di manutenzione delle strade si intendono le attrezzature installate sul veicolo per il lavaggio e sanificazione, moduli idrici con pompe, diffusori d'acqua per il lavaggio strade, lancia idropulitrice, sistemi di aspirazione e sistemi per la disinfezione di contenitori rifiuti, di seguito indicati “moduli operativi”.

3. Ai fini del presente decreto, per la funzione di raccolta rifiuti, si intendono vasche di raccolta, minicompattatori e costipatori, istallate su veicoli utilizzati nei centri urbani per la raccolta porta a porta e circolanti nelle strade strette.

 

Art. 2
(macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee per la raccolta dei rifiuti solidi urbani)

1. Le macchine operatrici, aventi carrozzeria permanentemente installata con moduli operativi per la manutenzione delle strade e idonee per il carico e lo scarico di rifiuti solidi urbani, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t, rispondono alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche previste per i veicoli delle categorie internazionali N2 del regolamento (UE) 2018/858.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani rientrano tra le macchine operatrici cui alla lettera a) del comma 2 all’art. 58 del Codice della strada.

3. Le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, anche mediante l’utilizzo di limitatore di velocità.

 

Art. 3
(Immatricolazione quali macchine operatrici di veicoli della categoria internazionale N2 idonei per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dotati di moduli per la manutenzione delle strade)

1. I veicoli della categoria internazionale N2 con codice di carrozzeria, ai sensi del Regolamento UE 2018/858, “BA18”, autocarro per la raccolta di rifiuti, attrezzati anche con moduli operativi per la manutenzione delle strade, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 2 del presente decreto, possono essere immatricolati quali macchine operatrici a seguito di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

 

Art. 4
(Revisione delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani)

1. Le macchine operatrici, di cui al presente decreto, idonee per la manutenzione delle strade e atte alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani sono sottoposte alla revisione periodica secondo tempistiche e la disciplina applicabile alla categoria N2.

 

dott. Gaetano Servedio

firmato digitalmente

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale