Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 21227 del 28 luglio 2026

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000021227.U/2026 del 28/07/2026

 

OGGETTO: Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 2 luglio 2026 concernente le campagne di richiamo per la sostituzione degli airbag prodotti dalla società Takata risultati difettosi.

(Indirizzi omessi)

 

   Il 2 luglio 2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto direttoriale n. 229, con il quale ha introdotto un articolato sistema di misure finalizzate ad assicurare il completamento delle campagne di richiamo relative agli airbag prodotti dalla società Takata, interessati da accertati fenomeni di difettosità suscettibili di determinare gravissimi rischi per l'incolumità degli occupanti del veicolo.

   Il provvedimento, in considerazione delle conseguenze potenzialmente letali derivanti dal malfunzionamento dei dispositivi che può provocare la frammentazione del generatore di gas e la proiezione di schegge all'interno dell'abitacolo, è finalizzato a massimizzare la riduzione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli oggetto della campagna di richiamo, confermando la classificazione di “rischio grave” fino all’avvenuta sostituzione del componente difettoso.

   Per espressa previsione dell’art. 8 del decreto, le disposizioni si applicano a tutti i veicoli immatricolati in Italia interessati da campagne di richiamo relative agli airbag Takata, indipendentemente dall'anno di immatricolazione e dai successivi trasferimenti di proprietà. A tal fine, allo scopo di garantire la continuità della catena informativa anche in caso di ripetuti passaggi di proprietà, l’art. 6 impone agli operatori degli Studi di Consulenza Automobilistica, agli Uffici della motorizzazione e alle Sezioni PRA nell’esercizio delle funzioni di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) di verificare se, all’atto del trasferimento di proprietà, dell’immatricolazione o dell’importazione, i veicoli siano interessati dalla campagna di richiamo in oggetto e di informare l'acquirente/proprietario qualora risulti pendente un richiamo (1).

   Data la rilevanza per la sicurezza individuale, lo stesso art. 8 estende le misure del decreto, con conseguente obbligo di revisione, ai veicoli interessati dalla campagna di richiamo muniti dell’autorizzazione alla circolazione di prova, siano essi immatricolati o non immatricolati.

   Nelle more dell’operatività del sistema di controllo che prevederà l’inserimento di un ostativo sui veicoli interessati (2), l’art. 3, comma 2, del decreto individua una procedura specifica applicabile, in fase di revisione dei veicoli, dal 17 luglio 2026 (3), secondo cui, quando uno dei veicoli interessati viene sottoposto alla visita di revisione ai sensi dell’art. 80 cds, l’ispettore deve preliminarmente accertare l’eventuale sussistenza di campagne di richiamo relative ai sistemi airbag (4) e, in caso di esito positivo, procedere con le modalita indicate dall’art. 3, comma 2, lett. f) e g), a seconda della classificazione del rischio attribuito dalla campagna di richiamo adottata dalla casa costruttrice:

a) veicoli soggetti a richiamo con classificazione “Stop Drive” - A questa categoria di veicoli l’ispettore assegna l’esito «Ripetere - sospeso dalla circolazione»;

b) veicoli soggetti a richiamo classificato come “Rischio grave” privo di prescrizione “Stop Drive” - Per i veicoli la cui revisione è effettuata fino al 30 settembre 2026, il superamento della revisione è subordinato alla esibizione di prova della prenotazione dell’intervento di sostituzione o di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta, debitamente sottoscritta dal richiedente, che attesti la prenotazione. Per i veicoli la cui revisione è effettuata dal 1 ottobre 2026, l’ispettore assegna subito l’esito «Ripetere», a seguito del quale il veicolo deve essere sottoposto a nuova visita di revisione entro trenta giorni.

   Secondo quanto previsto dalla lett. h) del comma 2 dell’art. 3 del decreto, in caso di esito «Ripetere» o «Ripetere - sospeso dalla circolazione», l’ispettore riporta nel certificato di revisione la seguente annotazione: “Veicolo oggetto di richiamo obbligatorio di sicurezza con rischio grave, relativo a sistemi airbag Takata. Intervento di sostituzione non ancora eseguito. Obbligo di messa in sicurezza urgente a tutela della pubblica incolumità”.

   Per i profili di competenza degli organi di polizia stradale, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

a) veicolo con esito revisione «Ripetere - sospeso dalla circolazione»
Qualora dal controllo risulti l’annotazione relativa alla revisione con esito «Ripetere - sospeso dalla circolazione», l'organo accertatore applica le sanzioni previste dall’art. 80, comma 14, quinto e sesto periodo, disponendo il fermo del veicolo per novanta giorni, salvo che lo stesso veicolo non si trovi in circolazione lungo il tragitto per raggiungere il centro di revisione nel giorno della prenotazione a seguito dell'avvenuta sostituzione del componente difettoso.

b) veicolo con esito revisione «Ripetere»
Qualora dal controllo risulta l’annotazione relativa alla revisione con esito “Ripetere”, il veicolo può circolare regolarmente per trenta giorni dall’esito negativo della revisione, solo a seguito dell’avvenuta sostituzione del componente difettoso e previa esibizione della relativa certificazione ufficiale del costruttore. Di conseguenza:

  • in caso di circolazione entro trenta giorni dall’esito negativo della revisione senza aver sostituito l’airbag, si applicano le sanzioni dell’art. 79, comma 4, cds, per il malfunzionamento del dispositivo;
  • in caso di circolazione oltre i trenta giorni dall’esito negativo della revisione, ma esibendo certificazione ufficiale attestante la sostituzione dell’airbag, si applicano le sanzioni dell’art. 80, comma 14, cds, per la mancata esecuzione della visita di revisione;
  • in caso di circolazione oltre i trenta giorni dall’esito negativo della revisione senza aver sostituito l’airbag, si applicano le sanzioni previste dall’art. 80, comma 14, cds, per la mancata esecuzione della visita di revisione e dall’art. 79, comma 4, cds, per il malfunzionamento del dispositivo.

   I controlli e le sanzioni indicate trovano applicazione anche per i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova.

 

*****

 

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

(firmato digitalmente)

 

(1) La presenza della campagna di richiamo può essere verificata attraverso la consultazione delle banche dati di cui all’art. 3, comma 2, lett. d), del decreto; portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, raggiungibile all’indirizzo https://www.mit.gov.it/documentazione/campagne-di-richiamo-airbag-takata-verifica-ora-se-il-tuo-veicolo-e-coinvolto, portali tecnici delle case costruttrici, sezione richiami, o di Enti/Associazioni da essi delegati, ad esempio, https://richiami.unraeservizi.com/.
(2) Il sistema di controllo introdotto dal decreto si basa su un elenco di numeri di telaio, (formato dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e messo a disposizione della Direzione generale per la motorizzazione ai fini dell’inserimento sull’archivio nazionale dei veicoli (ANV), identificativi dei veicoli che non hanno sostituito il dispositivo difettoso, sui quali viene inserito un ostativo che comporta il blocco dei servizi di motorizzazione. L’ostativo, consultabile su ANV, permane sino alla comunicazione, da parte dei costruttori, dell’avvenuto ripristino funzionale degli airbag.
(3) L’art. 8 del decreto fissa l’entrata in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(4) Tramite consultazione dell’apposita sezione del portale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che rinvia agli elenchi delle campagne di richiamo tenuti dai costruttori, ovvero mediante accesso diretto ai portali tecnici delle case costruttrici, sezione richiami, o di Enti/Associazioni da essi delegati, inserendo il numero di telaio (VIN) del veicolo nell’apposito campo di ricerca.

 

 

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