Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 16276 del 5 giugno 2026
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000016276.U/2026 del 05/06/2026
OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private apportate da:
- legge 11 marzo 2026, n. 34 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
- decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”.
(Indirizzi omessi)
Il codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stato oggetto di modifiche ad opera della legge 11 marzo 2026, n. 34 (1), e del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57 (2).
Modifiche introdotte dalla legge n. 34/2026
L’art. 9 della legge 34/2026, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter, all’art. 122-bis del CAP.
Con l’introduzione dei commi 1-bis, e 1-ter, sono state introdotte ipotesi specifiche in cui opera la deroga all’obbligo di assicurazione per:
• i veicoli (3) rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del codice della strada (4), a condizione che non siano immatricolati e che operino all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
• veicoli a motore di qualsiasi tipo rientranti tra quelli definiti dall’art. 1, comma 1, lettera rrr), del CAP, quando sono utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali;
• macchine agricole di cui all’art. 57 del codice della strada, a condizione che non siano immatricolate o che siano prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, e che operino esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico.
In tutti i casi descritti, l’obbligo di assicurazione può essere derogato solo se i predetti veicoli sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria (RC auto).
Modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 57/2026
L’art. 1 del decreto legislativo 27 marzo 2026. n. 57, ha modificato gli artt. 122-bis e 124 del CAP.
La prima modifica dell’art. 122-bis ha interessato il comma 2, e riguarda l’introduzione di un’ipotesi specifica in cui opera la deroga all’obbligo di assicurazione per i veicoli che non sono idonei all’uso come mezzi di trasporto. La novella, infatti, specifica che tra i veicoli non idonei all’uso come mezzi di trasporto rientrano anche quelli privi di parti essenziali che li rendano, in maniera stabile, inidonei per il loro utilizzo. L’individuazione delle predette parti essenziali è, tuttavia, demandata all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more del quale, ai fini della deroga in argomento, valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 8 febbraio 2024, laddove, a pagina 6 dell’allegato 1, è stato precisato che i veicoli possono considerarsi non idonei all’uso come mezzi di trasporto quando non sono più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad esempio, privi del motore o delle ruote, o perché in evidente stato di abbandono, secondo i criteri indicati nell’art. 1, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 22 ottobre 1999, n. 460.
Alla fine del comma 2 è stato, altresì, aggiunto un nuovo periodo con il quale si prevede che i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60, comma 4, del codice della strada – la cui carta di circolazione riporta la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica – possano essere assicurati anche attraverso schemi assicurativi diversi da quello per la responsabilità civile dei veicoli a motore (RC auto). In tali casi la norma prescrive che il certificato assicurativo indichi separatamente il premio relativo al rischio derivante dal movimento (c.d. rischio dinamico) e quello derivante dallo stazionamento (c.d. rischio statico). Pertanto, in caso di controllo, si dovrà verificare se il certificato di assicurazione esibito sia idoneo alla condizione in cui il veicolo si trova (in sosta o in movimento).
La seconda modifica dell’art. 122-bis introduce il comma 2-bis secondo cui è possibile adempiere all’obbligo assicurativo con contratti di assicurazione di durata inferiore a quella annuale normalmente prevista (5) per i veicoli:
• usati stagionalmente;
• per i quali è in corso il trasferimento di proprietà:
• che devono essere demoliti;
• che devono essere esportati definitivamente all’estero.
L’operatività della previsione è subordinata all’adozione di un decreto interministeriale che individua gli schemi dei predetti contratti di assicurazione.
La modifica dell’art. 124 del CAP estende l’obbligo di assicurazione dei veicoli che partecipano alle gare o alle competizioni sportive di qualsiasi genere e alle relative prove anche quando le stesse si svolgono sulle strade interdette alla circolazione e prevede che, in alternativa all’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore (RC auto), possa essere stipulata un’assicurazione per la responsabilità civile generale che sia idonea a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle gare o delle competizioni.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) Pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, ed in vigore dal 7 aprile 2026.
(2) Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2056, ed in vigore dal 12 maggio 2026.
(3) Come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera rrr) del CAP.
(4) I carrelli rientrano nella categoria delle macchine operatrici. Sono inquadrati tra i carrelli anche i mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali; i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali.
(5) Ai sensi dell’art. 170-bis del CAP.
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