Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Legge 11/03/2026, n. 34
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026)

 

LEGGE 11 marzo 2026, n. 34

CLegge annuale sulle piccole e medie imprese.

(G.U. n. 68 del 23/03/2026)
Entrata in vigore della legge: 07/04/2026

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Capo I
Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze

 

Omissis

 

Capo II
Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione

 

Omissis

 

Capo III
Semplificazioni

 

Art. 9

Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali

  1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
    1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».

 

Omissis

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 11 marzo 2026

 MATTARELLA

 Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

 Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

 

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