Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 9808 del 7 aprile 2026

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000009808.U/2026 del 07/04/2026

 

OGGETTO: LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14, recante "Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo".

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 5 febbraio 2026, è stata pubblicata la legge 26 gennaio 2026, n. 14 (1) che ha introdotto i commi 8-bis e 8-ter all’art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (2), e i commi 5-bis e 5-ter all’art. 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (3), in tema di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso.  Le disposizioni dei nuovi commi sono tra loro speculari nei contenuti in ragione del diverso ambito di applicazione dei due provvedimenti normativi interessati dalle modifiche (4).

   I nuovi commi 8-bis e 5-bis introducono il principio dell’inopponibilità del fermo fiscale (5) gravante sui veicoli iscritti al PRA ai fini della loro cancellazione dai registri pubblici (6) per la rottamazione. La disposizione si applica ai predetti veicoli fuori uso iscritti al PRA rinvenuti dagli organi pubblici (7), a quelli non reclamati dai proprietari e a quelli acquisiti per occupazione ai sensi delle norme del codice civile, nonché a quelli conferiti volontariamente dal proprietario o dal detentore ai centri di raccolta per la demolizione.

   In tali casi, la legge 14/2026 prevede che la cancellazione dai pubblici registri sia sempre subordinata (8) all’attestazione di inutilizzabilità del veicolo (9).

   Nel caso di conferimento volontario da parte del proprietario o di persona che abbia la legittima disponibilità del veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale, la dichiarazione di inutilizzabilità è rilasciata su richiesta dell’interessato, previo pagamento di una tariffa determinata dai comuni. In tali casi l’interessato provvede direttamente alla consegna del veicolo al centro di raccolta o all’operatore commerciale che accetta la consegna di tali veicoli in sede di vendita di altri veicoli nuovi o usati, e che a sua volta, provvede alla successiva consegna ad un centro di raccolta (10), accompagnandolo con la dichiarazione di inutilizzabilità.

   La procedura prevista dalla novella non trova applicazione in caso di radiazione del veicolo per l’esportazione che rimane, pertanto, preclusa dalla sussistenza del fermo fiscale.

   La legge 14/2026 prevede che la dichiarazione di inutilizzabilità sia rilasciata dalla polizia locale o dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada su cui il veicolo fuori uso è stato rinvenuto (11). A tal fine i commi 8-ter e 5-ter prevedono che, prima della rimozione, il soggetto che ha attestato l’inutilizzabilità ne dia comunicazione (12), entro sette giorni dall’adozione dell’attestazione medesima, all’intestatario risultante al PRA.

   In deroga a quanto indicato, la novella prevede che, in presenza di motivi di incolumità pubblica (13), di sicurezza pubblica o della circolazione stradale (14), di tutela ambientale (15), per esigenze di carattere militare (16), o per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale (17), il veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale possa esser rimosso immediatamente e conferito al centro di raccolta.

   Anche in questi casi, la demolizione rimane subordinata all’attestazione di inutilizzabilità che deve essere comunicata all’intestatario risultante al PRA con le medesime modalità sopra descritte.

   In entrambi i casi, l’intestatario ha facoltà di opporsi all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dandone informazione all’ente procedente attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ai sensi di legge (18). Decorso inutilmente tale termine, il veicolo potrà essere rimosso, qualora non lo sia già stato per le motivazioni sopra indicate, ed avviato alla demolizione accompagnandolo con l’attestazione di inutilizzabilità, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’interno 22 ottobre 1999, n. 460 (19).

   Ricevuta la comunicazione, l’intestatario del veicolo può provvedere anche autonomamente al conferimento del veicolo al centro di raccolta accompagnandolo con l’attestazione di inutilizzabilità che dovrà essere richiesta con le modalità sopra descritte, dandone comunicazione all’ente procedente al fine di sospendere l’iter procedurale attivato.

   La novella prevede, altresì, che il conferimento del veicolo gravato da fermo fiscale impedisce la concessione di qualsiasi forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo.

 

*****

 

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) vigore dal 20 febbraio 2026.
(2) Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
(3) Norme in materia ambientale.
(4) Si rammenta che il d.lgs. 209/2003 si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente) ed N1 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dal regolamento 168/2013, con esclusione dei tricicli a motore (ciclomotori fino a 50 cc e velocità non superiore a 45 km/h a tre ruote - categoria L2e -); mentre il d.lgs. 152/2006 si applica ai veicoli non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003, cioè ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente, ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ai rimorchi, ai ciclomotori a due ruote e ai motoveicoli.
(5) Di cui all’art. 86 del DPR 602/1973 e del relativo regolamento di esecuzione contenuto nel decreto del Ministro delle finanze del 7 settembre 1998, n. 503. In merito, si precisa che sebbene tale regolamento sia attuativo dell’art. 91-bis del medesimo DPR 602/1973, lo stesso è applicabile alle disposizioni dell’art. 86 per espressa previsione dell’art. 3, comma 41 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. Peraltro, si evidenzia che l’art. 86 in argomento è oggetto di abrogazione da parte dell'art. 241, comma 1, lettera c), del d.lgs. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), la cui entrata in vigore è fissata all'1.1.2027, dall’art. 243 del medesimo d.lgs.33/2025. Pertanto, dal momento in cui sarà efficace l’abrogazione dell’art. 86, il riferimento normativo del fermo fiscale sarà costituito dall’art. 187 del d.lgs. 33/2025 e dal suo decreto attuativo.
(6) Le nuove norme, oltre a citare il PRA e i registri presso l’ufficio della motorizzazione (il riferimento è all’archivio nazionale dei veicoli di cui all’art. 225, comma 1, lettera b) del cds), fanno riferimento anche alla cancellazione dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso. Tuttavia, tale ultima indicazione appare impropria atteso che la compilazione di tale registro costituisce presupposto essenziale per procedere alla rottamazione del veicolo, anche attraverso la generazione del certificato di rottamazione (cfr. art. 5, commi 6, 7 e 10, d.lgs. 209/2003 e DPR n. 177/2022).
(7) Gli "organi pubblici" cui fa riferimento la norma sono gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno n. 460 del 22 ottobre 1999 contenente le procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli fuori uso rinvenuti su suolo pubblico, non reclamati o acquisiti per occupazione.
(8) Anche nel caso in cui il veicolo gravato da fermo fiscale sia consegnato direttamente dal proprietario o da chi abbia la legittima disponibilità del veicolo.
(9) Come previsto dall’art. 3 comma 4, della legge 14/2026. L’attestazione costituisce un servizio a domanda individuale di cui al decreto del Ministero dell’interno 31 dicembre 1983, da rendere a fronte del pagamento di tariffe predeterminate. Sostanzialmente si tratta di una dichiarazione che descrive le condizioni d’uso e di conservazione in cui versa il veicolo. A tal fine può farsi riferimento ai criteri in base ai quali rilevare lo stato di abbandono di un veicolo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’interno n. 460 del 22 ottobre 1999. A tal riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 152/2006 il veicolo abbandonato è considerato fuori uso.
(10) In entrambi i casi all’interessato dovrà essere rilasciato un certificato di rottamazione, mentre il centro di raccolta deve provvedere alla cancellazione dal PRA ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.lgs. 209/2003 e art. 231, comma 5 del D.lgs. 152/2006, nonché all’annotazione sul registro telematico dei veicoli fuori uso secondo le procedure delineate con nota congiunta della Direzione generale per la motorizzazione del MIT e della Direzione gestione e sviluppo del PRA n. 15356 del 29.05.2024, allegata alla circolare di questa Direzione Centrale n. 300/STRAD/1/0000019531.U/2024 del 25.06.2024.
(11) Cfr. art. 3, comma 3, legge n. 14/2026. Pertanto l’organo di polizia stradale (diverso dalla polizia locale) che rinviene il veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale deve fare riferimento all’ente proprietario della strada in cui il veicolo stesso è stato rinvenuto al fine di conoscere quale sia l’ente deputato al rilascio dell’attestato di inutilizzabilità.
(12) Attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente che abbia efficacia di legge ai fini delle notificazioni.
(13)  Quando, ad esempio, il veicolo si trovi in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute di persone o animali che possano venirci a contatto.
(14) Quando, ad esempio, il veicolo è lasciato in sosta lungo la strada in condizione di rappresentare un’insidia per gli altri utenti stradali.
(15) Quando, ad esempio, il veicolo disperda sostanze o materiali pericolosi per l’ambiente.
(16) Che dovranno essere rappresentate dai comandi militari interessati.
(17) Quando, ad esempio si devono eseguire dei lavori di manutenzione stradale o per la salvaguardia di tratti stradali a rischio.
(18) Resta ferma la possibilità di provvedere con gli ordinari rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti della Pubblica Amministrazione (Ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).
(19) Per espressa previsione contenuta nell’art. 5, comma 14, del d.l.gs. 209/2003, la demolizione di tutti i veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione sono conferiti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.lgs. 152/2006.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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