Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 10201 del 3 aprile 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Classifica 23.18.01
Circolare n. 0010201 del 03/04/2026
(Indirizzi omessi)
Allegati 4:
- allegato 1 - Tabelle di equipollenza;
- allegato 2 - elenco Modelli patenti di guida completo delle immagini dei modelli delle patenti di guida srilankesi;
- allegato 3 - documento recante le immagini dei modelli srilankesi (già presenti nel precedente allegato);
- allegato 4 - modello del Certificato di validità e autenticità previsto dall’art. 8, paragrafo 2.
OGGETTO: Sri Lanka. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, firmato il 12 dicembre 2025. Circolare prot. 9671 del 31.03.2026.
Come preannunciato nella Circolare prot. 9671 del 31.03.2026 - il cui contenuto si richiama - con la presente comunicazione si trasmettono gli allegati tecnici dell’Accordo in oggetto, che si indicano di seguito con le relative osservazioni.
Tali allegati tecnici sono individuati dall’articolo 6, paragrafo 3, dell’Accordo.
Tabelle di equipollenza
Le Tabelle di equipollenza (allegato 1) individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti di guida rilasciate nelle due Parti. Per le procedure di conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno fare riferimento alla II e III Tabella (Sri Lanka - Italia), secondo le indicazioni riportate nelle stesse.
Come già espresso nella Circolare in oggetto, si evidenzia che le Tabelle prevedono il solo rilascio (per conversione di patenti srilankesi) di patenti italiane appartenenti alle categorie A1, A, B e B con codice 110.
Nelle predette Tabelle sono presenti varie note esplicative, tra cui quella relativa al codice nazionale 110 che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente di guida srilankese, ove previsto dalle Tabelle stesse.
Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice.
Le istruzioni operative relative a tale codice sono state fornite, a codesti UMC, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017 – prot. 19883 -, dal Centro Elaborazione Dati (CED) di questa Amministrazione.
Elenco Modelli di patenti di guida
L’elenco denominato Modelli di patenti di guida (allegato 2) individua i modelli di patenti di guida, rilasciate nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Democrati Socialista dello Sri Lanka, da ritenere validi ai fini della conversione. Unitamente a detto elenco, si trasmettono le immagini dei modelli di patente di guida srilankesi in esso individuati e presenti nel testo dell’Accordo, (cfr. lo stesso allegato 2).
Per facilitare il riconoscimento dei suddetti modelli da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, si trasmette anche un documento contenente le medesime immagini delle patenti srilankesi, riproposte in una versione più chiara rispetto alla precedente (allegato 3).
Come di prassi, non vengono invece allegate alla presente le immagini dei modelli di patenti di guida italiane, poiché non necessarie alle procedure svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile.
Si evidenzia che, una patente di guida srilankese può ritenersi valida ai fini della conversione in Italia, solo se è redatta in conformità ad uno dei modelli individuati nell’elenco in questione (come previsto dall’art. 6, paragrafo 2).
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Sempre come preannunciato nella Circolare in oggetto, si riportano di seguito i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, con relative competenze territoriali, a cui fare riferimento (tranne per l’aspetto relativo al Certificato di validità e autenticità come di seguito indicato).
Detti recapiti sono stati comunicati dalla Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 -paragrafo 2- dell’Accordo.
Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka
Indirizzo: Via Adige, 2 – 00198 Roma
Tel.: 06 884 0801/06 855 4560
PEO: slemb.rome@mfa.gov.lk
PEC: srilankaembassyrome@pec.it
Competenza territoriale: Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Consolato Generale della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka a Milano
Indirizzo: Via Giovanni da Udine, 15A – 20156 Milano
Tel. 02 495 36530
PEO: slcg.milan@mfa.gov.lk
PEC: slcg.admmilan@pec.net
Competenza territoriale: Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia -Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.
I sopraindicati recapiti e soprattutto gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche srilankesi, saranno necessari agli Uffici della Motorizzazione Civile, in particolare per le procedure previste dall’articolo 7 dell’Accordo, per la cui applicazione si rappresenta quanto segue.
Come già espresso nella Circolare in oggetto, la patente di guida srilankese in originale deve essere restituita, alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, dall’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) che ha effettuato la conversione.
Nella nota di trasmissione, l’UMC deve indicare:
- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione (possibilmente citando l’art. 7 dell’Accordo in oggetto);
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Detta indicazione è utile ad agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione da parte dell’autorità srilankese, qualora riscontrasse anomalie riguardanti la patente di guida convertita in Italia (cfr. articolo 9 dell’Accordo).
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Facendo seguito a quanto indicato nella Circolare indicata in oggetto, si trasmette il “modello tipo” (allegato 4) - concordato con l’autorità estera - del Certificato di validità e autenticità previsto dall’articolo 8, paragrafo 2.
Gli Uffici della Motorizzazione Civile devono sempre verificare che la domanda di conversione sia corredata anche del Certificato di validità e autenticità. Il titolare della patente di guida srilankese, di conseguenza, deve preventivamente richiedere il rilascio di detto Certificato alla Rappresentanza diplomatica srilankese.
Al riguardo, si precisa che, ai fini del rilascio del Certificato di validità e autenticità, le competenze territoriali delle Rappresentanze diplomatiche srilankesi sopra indicate non assumono carattere vincolante. Il Certificato, infatti, è emesso esclusivamente dall’Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka con sede a Roma, sia nei casi in cui l’interessato abbia presentato la relativa richiesta direttamente a tale Ambasciata, sia nei casi in cui la richiesta sia stata inoltrata tramite il Consolato srilankese con sede a Milano.
Infatti, la predetta Ambasciata nella nota Verbale prot. SL/65/26 del 12.03.2026 (trasmessa a questa Amministrazione con Messaggio Operativo del MAECI prot. MAECI|2318|16/03/2026|0051237-P), tra l’altro, ha precisato:
“.... L’Ambasciata dello Sri Lanka comunica che le richieste di conversione della patente di guida dello Sri Lanka verranno accettate sia dall’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma che dal Consolato Generale dello Sri Lanka a Milano, indipendentemente dalla rispettiva giurisdizione territoriale in Italia. L’Ambasciata dello Sri Lanka informa che l’elaborazione di tutte le pratiche verrà svolta esclusivamente dall’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma...”
Conseguentemente, nel caso in cui gli Uffici della Motorizzazione (sempre nel rispetto dell’articolo 8, paragrafo 2) per definire la richiesta di conversione, avessero necessità di chiedere ulteriori informazioni riguardanti il Certificato di validità e autenticità, dovranno rivolgersi esclusivamente all’Ambasciata srilankese con sede in Roma, ai riferimenti sopra indicati.
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Si confida nella consueta collaborazione dei destinatari in indirizzo affinché la presente venga cortesemente diramata agli Uffici periferici competenti per territorio.
Dott. Gaetano Servedio
Firmato digitalmente
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