Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 9671 del 31 marzo 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

Classifica 23.18.01

 

Circolare n. 0009671 del 31/03/2026

(Indirizzi omessi)

 

Allegati 4:
- allegato 1 - Accordo (versione italiana e inglese);
- allegato 2 - Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti (versione italiana e inglese);
- allegato 3 - informativa sul trattamento dati personali completa della dichiarazione di presa visione;
- allegato 4 - elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

 

OGGETTO: Sri Lanka. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, firmato il 12 dicembre 2025.

 

1 - Entrata in vigore dell’Accordo

   Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Messaggio Operativo MAECI|2318|26/02/2026|0038853-P, ha comunicato, che l’Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, firmato il 12 dicembre 2025, entrerà in vigore in data 10 aprile 2026.

   L’Accordo in esame ha durata di cinque anni e avrà vigenza fino al 09 aprile 2031, incluso.

   Si allegano alla presente:
 - il testo dell’Accordo in oggetto (nella versione italiana e inglese) - allegato 1;
 - l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti (nella versione italiana e inglese) - allegato 2.  Detta Disciplina è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell’Accordo).

 

2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

   L’Accordo in oggetto, oltre al citato allegato, recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, prevede gli Allegati tecnici (individuati all’articolo 6, paragrafo 3) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

   Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, tali Allegati tecnici saranno trasmessi alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome per la diffusione degli stessi agli Uffici periferici di competenza. La predetta comunicazione sarà inviata anche alle forze dell’ordine in indirizzo.

   In proposito si richiama la circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo sono destinati agli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile e dalle forze dell’ordine.

   Per completezza, si indicano di seguito gli Allegati tecnici che saranno oggetto della successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti; in merito si evidenzia che - sia in Italia che in Sri Lanka – è possibile rilasciare, per conversione, esclusivamente patenti di guida appartenenti alle categorie A, A1, B e  B con codice 110 nel rispetto delle puntuali indicazioni riportate nelle Tabelle stesse.
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia ed in Sri Lanka da ritenere validi ai fini della conversione. Unitamente a tale elenco, saranno annesse le immagini dei modelli di patente di guida srilankesi indicati nell’elenco.

   Inoltre - sempre con la successiva comunicazione recante istruzioni operative - sarà fornito il modello su cui le Rappresentanze diplomatiche srilankesi redigeranno il Certificato di validità e autenticità previsto dall’articolo 8, paragrafo 2.

   Si evidenzia che tale Certificato (rilasciato direttamente all’interessato dalla Rappresentanza diplomatica srilankese) dovrà essere presentato - unitamente alla documentazione di rito -al momento della presentazione della richiesta di conversione della patente srilankese.

 

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.

   Pur precisando che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a solo titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida srilankesi.

Applicazione dell’articolo 1

   Il titolare di patente di guida srilankese può chiederne la conversione:

-  solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
-  solo se la patente stessa è in corso di validità.

Applicazione dell’articolo 4

   Il titolare di patente di guida srilankese:

-  può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione.  Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica; conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione. L’articolo 4, al paragrafo 2, infatti, recita:
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non si applica.

Per completezza, si evidenzia che la predetta disposizione è reciproca, ovvero è applicata anche al titolare di patente italiana che ne richiede la conversione nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka;

- deve presentare all’UMC -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;

-  per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell’articolo 5

   Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida srilankesi:

- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell’articolo 7

   Si richiama l’attenzione sulla disposizione per cui l’originale della patente di guida srilankese può essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima.  Alla presentazione della domanda di conversione, l’UMC visiona l’originale della patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (oppure scansione).

   L’originale della patente di guida srilankese deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, secondo le indicazioni che saranno fornite nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Applicazione dell’articolo 8

   Nel rispetto del paragrafo 2 dell’articolo 8, gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno sempre richiedere all’interessato (o suo delegato) di presentare - oltre alla documentazione di rito prevista per la domanda di conversione - il Certificato di validità e autenticità redatto su specifico modello (condiviso con l’autorità srilankese) che verrà trasmesso, unitamente ad altre indicazioni, con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Il titolare della patente di guida di cui è richiesta la conversione, quindi, dovrà preventivamente rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche srilankesi per ottenere il rilascio di detto Certificato.

   Si osserva, che sempre il paragrafo 2 dell’articolo 8, prevede che gli Uffici della Motorizzazione possono, ove necessario per la definizione della richiesta di conversione, chiedere specifiche informazioni alle Rappresentanze diplomatiche srilankesi, circa le notizie contenute nel Certificato di validità e autenticità consegnato unitamente alla domanda di conversione.

 

*****

Si fa presente che, i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.

 

4 - Informativa sul trattamento dati personali

   Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e che la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con il già citato allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, come indicato all’articolo 10 dell’Accordo stesso.

   Al fine di garantire la corretta applicazione del citato articolo 10 nonché del citato Regolamento (UE), dopo aver acquisito il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) di questo MIT, con la presente Circolare, si trasmettono:

- l’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, firmato il 12 dicembre 2025 (di seguito informativa),
- la dichiarazione di presa visone dell’informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali, (di seguito dichiarazione di presa visione).

   La suddetta dichiarazione di presa visone, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo in oggetto.

   L’informativa e la dichiarazione di presa visone (contenute in un unico file - allegato 3 -) sono pubblicate sul sito istituzionale, unitamente alla presente Circolare.

 

*****

   Si trasmette infine, come di prassi, l’elenco degli Stati - allegato 4 - che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato.
   Le Direzioni Generali Territoriali, gli Uffici della Motorizzazione Civile nonché le Regioni e Province autonome provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.

 

*****

   Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli Uffici periferici di competenza territoriale.

 

Dott. Gaetano Servedio

Firmato digitalmente

 

 

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