Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Nota Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Treviso del 30 gennaio 2025

 

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Treviso
Area Terza - Ufficio Patenti

 

Prot.: 30/01/2025

 

OGGETTO: Legge n. 177 del 25/11/2024 - Modifica violazione art. 173.

(Indirizzi omessi)

 

   Com'è noto la Legge n. 177 del 25/11/2024, entrata in vigore il 14/12/2024, ha inasprito il divieto di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante nonché il divieto di usare cuffie sonore, avendo introdotto la citata legge nell’art. 173 del Codice della Strada comma 3 bis, la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, applicata dal Prefetto.

   Detta sanzione si aggiunge alla sospensione della patente in relazione al punteggio, introdotta dall’art. 218 ter comma 2, la cosiddetta “sospensione breve”: a) di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti; b) di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.

   Tale sospensione breve consiste, di fatto, in un ritiro immediato della patente eseguito dallo stesso Agente accertatore, patente che rimane nella disponibilità del Comando.

   Nei casi di cui all’articolo 218 e 218 ter, comma 1, lettera m), ossia quelli riconducibili alla violazione di cui all’art. 173 comma 3 bis del CdS, la patente ritirata dall’organo accertatore dovrebbe essere trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla contestazione o dalla scadenza del termine della sospensione breve per l’applicazione della ulteriore sospensione disposta dal Prefetto.

   In proposito si rammentano le istruzioni fornite con circolare prefettizia, protocollo uscita n. 19152 del 29/03/20214, che di seguito si riportano:

   "e.1.) Sospensione della patente a seguito di violazioni amministrative:
   Nel quadro della totale informatizzazione delle procedure sanzionatorie e nell'ottica del contenimento delle spese postali complessivamente sostenute da questa Prefettura e da codesti Comandi, nei casi di accertata violazione a norme del Codice della Strada che comportino l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida, si chiede che, in caso di avvenuto ritiro la patente, non sia più inviata alla prefettura unitamente a copia del verbale. Alla prefettura, infatti, andrà trasmessa, unitamente al verbale solamente una copia della patente, mentre quest’ultima sarà trattenuta dall'organo accertatore.
   Quest'ultimo, ove non coincidente con l'organo di polizia territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del trasgressore, vorrà procedere a curare la trasmissione della patente di guida ritirata all'organo di polizia di residenza del trasgressore secondo le indicazioni fornite nel provvedimento prefettizio di sospensione. L'organo di polizia di residenza del trasgressore - in esecuzione del decreto prefettizio irrogante la sanzione accessoria - provvederà alla notifica del provvedimento di sospensione della patente e alla successiva restituzione della stessa una volta decorso il periodo di sospensione inflitto
."

   Tali istruzioni restano confermate per tutte le sospensioni collegate a violazioni amministrative, ivi comprese quelle previste dall'art. 173 comma 3 bis, tenuto conto che il breve periodo di sospensione non consentirebbe, ove la patente fosse trasmessa in Prefettura, la restituzione del documento entro lo spirare del termine di sospensione applicato con il concreto rischio di dilatare il periodo di sospensione stesso.

   Per le violazioni di cui all’art. 173 comma 3 bis, in particolare, per le quali quest'Ufficio nella generalità dei casi andrà ad applicare la sospensione di 15 giorni, nel minimo edittale, fatta eccezione per quei casi particolarmente gravi per i quali sarà valutata una sanzione accessoria più stringente (incidente, conducente neopatentato, circolazione con autoarticolato) i Comandi in possesso della patente di guida provvederanno alla restituzione della stessa allo spirare del termine di 15 giorni, qualora nell’applicativo Sana non risulti il relativo provvedimento di sospensione.

   La patente, pertanto, resta custodita presso il Comando accertatore, che provvede:

  • all'invio contestuale ed urgente della patente al Comando del luogo di residenza o domicilio, salvo diversi accordi con l'interessato;
  • alla restituzione della patente allo spirare del termine della sospensione dei 15 giorni, qualora dalla consultazione del fascicolo nell’applicativo Sana non è registrato il relativo decreto di sospensione;
  • all'invio a questa Prefettura, a mezzo dell'applicativo SAN.A, del verbale di restituzione della patente, avendo cura di aggiornare lo SDI.

   S'invitano i Comandi in indirizzo a fornire le informazioni al momento della contestazione, al fine di evitare ulteriori aggravi a carico di questa Prefettura e conseguenti disagi agli utenti.

 

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Sallusto)

Firmato Digitalmente

 

 

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