Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/12/2025, n. 515

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione

 

DECRETO DIRIGENZIALE 4 dicembre 2025, n. 0000515

Classificazione di rimorchio non atto al trasporto di cose detto “attenuatore d’urto mobile”.

(non pubblicato in G.U.)

 

Il Direttore Generale

 

 Visto il comma 1, alinea g), dell’art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada e successive modificazioni”, con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale;

 Visto il comma 2, alinea d), dell’art. 56 del medesimo decreto, con il quale sono stati individuati i rimorchi ad uso speciale;

 Visto il comma 2 dell’art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, con il quale sono stati classificati ai sensi dell’art. 56, comma 2, lettera d, del codice della strada i rimorchi per uso speciale;

 Visto il comma 2, alinea s), dell’art. 204 relativo ai veicoli rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal “Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili” – Direzione Generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

 Visto il verbale del CSRPAD n. 209381/RM-24 del 03/12/2024 che ha riconosciuto con visita e prova il veicolo rimorchio di categoria O, non atto al carico, dotato di attrezzature per uso speciale, per l’attenuazione d’urto che, per espletare la sua funzione, deve essere sempre agganciato ad una motrice avente una massa complessiva di almeno 10000 Kg;

 Visto il parere della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto prot. n. 31203 del 30.10. 2025 relativo all’utilizzo degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo sistemati su carrello trainato.

 Considerata la necessità di provvedere all’aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;

 

DECRETA

 

Art. 1

 È classificato per uso speciale il rimorchio, non atto al trasporto di cose, avente carrozzeria costituita da una attrezzatura permanentemente installata, atta all’attenuazione d’urto, agganciato ad una motrice avente una massa di almeno 10000 Kg, detto “attenuatore d’urto mobile”.

 

dott. Gaetano Servedio

Firmato digitalmente

 

 

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