Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 21650 del 17 luglio 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000021650.U/2025 del 17/07/2025

 

OGGETTO: Tunisia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 16 gennaio 2025.

(Indirizzi omessi)

 

   Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’appunto prot. MAECI|1311|05/06/2025|0097016-I, ha comunicato che in data 20 luglio 2025 entrerà in vigore l’accordo, della durata di 5 anni, (1) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, stipulato il 16 gennaio 2025.

   Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell’altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo in oggetto.

L’Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti rilasciate in Tunisia, redatte sui modelli individuati nell’allegato tecnico, alle condizioni ivi specificate (Allegato 1). (2)

   L’Accordo non si applica alle patenti rilasciate in Tunisia ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

   Eventuali sanzioni e limitazioni alla guida, previste dalla rispettive normative nazionali, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente di guida originaria della quale si richiede la conversione.

   Inoltre, potrà essere richiesto il superamento di un esame teorico e pratico per i conducenti che necessitano dell’utilizzo di protesi o adattamenti speciali per la guida di un veicolo.

   Le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente.

   Si richiama infine l’attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.

 

*****

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

Allegati:

- TUNISIA_Accordo_versione_italiana.pdf
- TUNISIA_Accordo_versione_francese.pdf
- TUNISIA_Accordo_versione_araba.pdf
- ELENCO_STATI_Circolare_TUNISIA.pdf
- TUNISIA_Disciplina_trasferimento_dati.pdf
- TUNISIA_Informativa_Autorizzazione_allegate_alla_Circolare.pdf
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 18606 del 30.06.2025
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 18749 del 01.07.2025
- Tabelle di equipollenza
- Elenco Modelli patenti di guida tunisine completo delle immagini
- Modelli patenti di guida rilasciate in Italia.

 

(1) L’Accordo abroga e sostituisce quello stipulato il 07 maggio 2004 e terminerà di produrre i suoi effetti, se non rinnovato, il 20 luglio 2030.
(2) Può essere richiesta la conversione della patente di guida rilasciata nella Repubblica Tunisina, in corso di validità:

- per le patenti rilasciate prima di aver acquisito la residenza anagrafica in Italia e in caso di rilascio di una patente di guida provvisoria, l’accordo si applica solo per quelle divenute definitive prima dell’acquisizione della residenza sul territorio nazionale.
- entro sei anni dall’acquisizione della residenza sul territorio nazionale al momento della presentazione dell’istanza per la conversione;
- allegando la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici;
- dopo aver compiuto l’età prevista dalla normativa nazionale per il rilascio della patente per la categoria richiesta.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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