Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 15133 del 26 maggio 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5

Classifica 23.18.01

 

Circolare n. 0015133 del 26/05/2025

(Indirizzi omessi)

 

Allegati vari:
- Tabelle di equipollenza
- elenco Modelli patenti di guida completo delle immagini dei modelli delle patenti di guida marocchine
- prospetto recante i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche marocchine.

 

OGGETTO: Marocco. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 27 marzo 2024 . Entrata in vigore: 03 giugno 2025. Circolare prot. 15008 del 23.05.2025.

 

   Come preannunciato nella Circolare prot. 15008 del 23.05.2025 - il cui contenuto si richiama - con la presente comunicazione si trasmettono gli allegati tecnici dell’Accordo in oggetto, che si indicano di seguito con le relative osservazioni.

   Tali allegati tecnici sono individuati dall’articolo 7, paragrafo 3, dell’Accordo.

 

   Tabelle di equipollenza

   Le Tabelle di equipollenza, individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti di guida rilasciate nelle due Parti.

   Per le procedure di conversione delle patenti di guida marocchine gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno fare riferimento alla I Tabella (Marocco - Italia).

   In detta Tabella sono presenti varie note esplicative, tra cui quella relativa al codice nazionale 110 che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente di guida marocchina.

   Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110, non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice.

   Le istruzioni operative relative a tale codice sono state fornite, a codesti Uffici della Motorizzazione, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017 – prot. 19883 -, dal Centro Elaborazione Dati (CED) di questa Amministrazione.

 

   Elenco Modelli di patenti di guida

   L’elenco denominato Modelli di patenti di guida individua i modelli di patenti di guida, rilasciate in Italia ed in Marocco, da ritenere validi ai fini della conversione ed è completato dalle immagini dei modelli stessi.

  Si trasmettono le immagini dei due modelli di patente di guida del Regno del Marocco in esso individuati.

   Non vengono invece allegate alla presente le immagini dei modelli di patenti di guida italiane, poiché non necessarie alle procedure svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

   Una patente di guida marocchina può ritenersi valida ai fini della conversione in Italia, solo se è redatta in conformità ad uno dei due modelli presenti nell’elenco in questione (art. 7, paragrafo 2).

 

*****

 

   Nel corso delle negoziazioni dell’Accordo in esame, questa Direzione ha chiesto alla Parte marocchina alcuni chiarimenti e aggiornamenti concernenti la normativa di settore vigente in Marocco che interessano le procedure di conversione delle patenti marocchine in applicazione dell’Accordo in oggetto. In proposito si forniscono di seguito alcune indicazioni utili.

1 - La patente di guida marocchina è valida per dieci anni indipendentemente dalla categoria posseduta.

2 - I titolari di patenti di guida di categoria “C, D, EC e ED” devono effettuare una visita medica biennale presso le competenti autorità marocchine, ma la validità decennale è indipendente da tale visita medica. Pertanto, per stabilire la validità di una patente di guida marocchina di tali categorie sarà sufficiente verificare la data di scadenza riportata sulla patente stessa; non necessita che gli Uffici della Motorizzazione richiedano la presentazione di altro documento/certificato biennale rilasciato dalle autorità marocchine, come fin ora in uso. Peraltro, si fa osservare che il richiedente la conversione deve sempre presentare il Certificato medico rilasciato dalle competenti autorità italiane, che attesti la sua idoneità psicofisica alla guida per le specifiche categorie richieste.

La possibilità di richiedere il Certificato medico rilasciato dalle competenti autorità italiane, in sede di conversione, è previsto anche dall’articolo 3, paragrafo 3, dell’Accordo in esame.

Conseguentemente si comunica che la Circolare prot. 10370 del 07.05.2018, è da considerarsi abrogata con l’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto.

3 - Qualora la patente di guida marocchina sia stata rilasciata per conversione di altra patente estera, riporta sul retro la sigla identificativa del Paese di primo rilascio nonché il numero della patente estera da cui deriva;
Ciò è di utilità agli Uffici della Motorizzazione Civile, per la corretta applicazione dell’articolo 1 - paragrafo 3 - (già richiamato nella Circolare in oggetto) per cui non possono essere considerate valide, ai fini della conversione, le patenti di guida marocchine ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

4 - Nel caso del primo rilascio delle categorie marocchine A e B, viene rilasciata una patente di guida valida 10 anni ma, per i primi due anni, è previsto un periodo di prova; pertanto, per i primi due anni dal conseguimento la patente (di categoria A e B) è da considerarsi provvisoria e quindi non convertibile in Italia. La data di primo rilascio è indicata sul fronte della patente o comunque sul retro, in corrispondenza delle singole categorie.

5 - Anche in relazione al punto precedente, appare opportuno un ulteriore approfondimento dell’articolo 1 dell’Accordo (già richiamato nella Circolare in oggetto), che al paragrafo 2 recita:
“Il presente Accordo si applica esclusivamente alle patenti di guida (o singole categorie di patenti di guida) conseguite prima dell’acquisizione della residenza nel territorio dell’altra Parte ed alle patenti di guida di categoria A e B rilasciate nel Regno del Marocco, esclusivamente nel caso in cui siano divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del conducente.”
Pertanto, si ribadisce che con l’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto, gli Uffici della Motorizzazione non potranno accettare:

  • richieste di conversione di patenti marocchine (o singole categorie) conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia,
  • richieste di conversione di patenti di guida marocchine delle categorie A e B divenute valide in via permanente dopo l’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare (anche se conseguite prima dell’acquisizione di detta residenza).

Di conseguenza, si comunica che la Circolare prot. 91487 del 22.10.2009, è da considerarsi abrogata con l’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto. Infatti, detta Circolare indicava le procedure da attuare per la conversione di patenti marocchine provvisorie, conseguite prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare, ma divenute valide in via permanente dopo l’acquisizione di detta residenza; evidentemente tali procedure non sono più attuabili, viste le disposizioni del nuovo Accordo.

   Si conferma, quindi, che per ritenere valida una patente di guida marocchina ai fini della conversione, il periodo di provvisorietà della stessa deve essere concluso prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare. In caso contrario la richiesta di conversione deve essere respinta, con riferimento al sopra citato articolo 1 - paragrafo 2 - dell’Accordo.

 

*****

 

   Si trasmette in allegato alla presente un prospetto in cui sono indicati i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco - con relative competenze territoriali - a cui fare riferimento per l’applicazione dell’Accordo.

   Tale prospetto è stato fornito dall’Ambasciata del Regno del Marocco.

   Detti recapiti saranno utili agli Uffici della Motorizzazione Civile, in particolare per le procedure previste dagli articoli che si indicano di seguito con relative osservazioni.

 

   Articolo 6, paragrafo 1

   Come già rappresentato nella Circolare in oggetto, la patente di guida marocchina in originale deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco dall’Ufficio della Motorizzazione che ha effettuato la conversione; nella nota di trasmissione, l’UMC deve indicare:

  • che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione (possibilmente citando l’art. 6 - paragrafo 1 - dell’Accordo in oggetto);
  • il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò è utile ad agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione da parte dell’autorità marocchina, nel caso riscontrasse anomalie riguardanti la patente di guida convertita in Italia (cfr. paragrafo 2 dello stesso articolo 6).

 

   Articolo 6, paragrafo 4

   Come indicato nella Circolare in oggetto, l’UMC -ove necessario- può chiedere alle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco, informazioni riguardanti la patente di guida marocchina, prima di procedere alla conversione. Quindi, nel caso di dubbi circa la patente da convertire, l’UMC può rivolgersi ad uno degli indirizzi di posta elettronica delle Rappresentanze diplomatiche marocchine indicate nel suddetto prospetto, nel rispetto delle competenze territoriali individuate nello stesso.

 

*****

 

   Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

 

Il Dirigente
dott. Pietro Marianella

Firmato digitalmente

 

 

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