Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 15008 del 23 maggio 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Classifica 23.18.01
Circolare n. 0015008 del 23/05/2025
(Indirizzi omessi)
Allegati vari:
- Accordo (versione italiana, araba, francese)
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
- informativa sul trattamento dati personali completa di autorizzazione
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.
OGGETTO: Marocco. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 27 marzo 2024.
1 - Entrata in vigore dell’Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’appunto prot.MAECI|1311|10/04/2025|0064950-I del 10.04.2025, ha comunicato allo scrivente Ministero, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 27 marzo 2024, entrerà in vigore il 03 giugno 2025.
Si evidenzia che l’ultimo paragrafo dell’articolo 10 del predetto Accordo, recita: “Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo del 1991 si intende estinto”. Pertanto, dalla data del 03.06.2025 il nuovo Accordo annulla e sostituisce il precedente nonché le sue successive modifiche e integrazioni.
L’Accordo in oggetto ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 03 giugno 2030.
Si allegano alla presente:
- il testo dell’Accordo in oggetto (nella versione italiana, araba e francese);
- l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, che è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 9 - paragrafo 1- dell’Accordo).
2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
Oltre al citato allegato, recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, l’Accordo in oggetto, prevede gli allegati tecnici (individuati all’articolo 7, paragrafo 3) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, tali allegati tecnici saranno trasmessi alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome per la diffusione degli stessi agli Uffici periferici di competenza. La predetta comunicazione sarà inviata anche alle forze dell’ordine in indirizzo.
Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile, nonché dalle forze dell’ordine.
3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.
Nel precisare che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenza dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida marocchine.
Applicazione dell’articolo 1
Possono essere considerate valide, ai fini della conversione, esclusivamente le patenti di guida marocchine:
- non provvisorie,
- in corso di validità,
- complete di tutti i dati identificativi del titolare (giorno, mese e anno di nascita),
- conseguite prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare,
- delle categorie A e B, divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare.
Inoltre, nel rispetto del paragrafo 3, non possono essere considerate valide ai fini della conversione le patenti di guida marocchine ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell’articolo 3
Il titolare di patente di guida marocchina:
- può chiederne la conversione esclusivamente se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica; conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione (cfr. paragrafo 2). Tale disposizione è ovviamente reciproca, quindi è applicata anche nei confronti del titolare di patente italiana che ne richiede la conversione nel Regno del Marocco;
- deve presentare all’UMC -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Applicazione dell’articolo 6
Nel rispetto del paragrafo 1, la patente di guida marocchina in originale deve essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima. Alla presentazione della domanda di conversione, l’UMC visiona la patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (o scansione).
La patente di guida marocchina in originale deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco.
Nel rispetto del paragrafo 3, l’UMC che riceve la richiesta di conversione- se ritenuto utile- può, chiedere che, oltre alla documentazione di rito, sia presentata la traduzione ufficiale della patente di guida marocchina.
Inoltre, nel rispetto del paragrafo 4, l’UMC, ove necessario, può chiedere alle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco, informazioni riguardanti la patente marocchina, prima di procedere alla conversione.
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Si fa presente che, i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche del Regno del Marocco, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno opportunamente trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.
4 - Informativa sul trattamento dati personali
Considerato che, gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e che il Regno del Marocco non è destinatario di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con il già citato allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, come indicato all’articolo 9 dell’Accordo stesso.
Al fine di garantire la corretta applicazione del citato articolo 9 nonché del citato Regolamento, è stato richiesto il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) di questo MIT, che - con nota prot. 9602 del 20.05.2025 - ha fornito una specifica versione:
- dell’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 27 marzo 2024 (di seguito informativa),
- della dichiarazione di presa visone dell’informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali, (di seguito autorizzazione),
che si trasmettono in allegato.
La suddetta autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo in oggetto.
L’informativa e l’autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale, unitamente alla presente Circolare.
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Si trasmette - come di prassi- l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, aggiornato solo con l’indicazione della data di scadenza del nuovo Accordo in esame; l’Accordo del 1991, infatti, non prevedeva alcuna scadenza. Le Direzioni Generali Territoriali, gli Uffici della Motorizzazione Civile nonché le Regioni e Province autonome provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.
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Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.
Il Dirigente
dott. Pietro Marianella
Firmato digitalmente
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