Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15/03/2023

 

DECRETO 15 marzo 2023

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Procida.

(G.U. n. 79 del 03/04/2023)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ...

DECRETA 


Art. 1.
Divieti

1. Dal 6 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2.
Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e affittuari per l'intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; 
 b) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
comunale, di volta in volta secondo le necessità; 
 c) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli è consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovrà rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno; 
 d) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o  dell'amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista; 
 e) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; 
 f) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì; 
 g) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico; 
 h) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; 
 i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola,
carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della città metropolitana; 
 j) veicoli utilizzati per attività istituzionali del Comune di Procida, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, città metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL. 
 2. Per lo sbarco sull'isola, quando consentito, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera a), b) c), d), e), f), e g), dovranno compilare, con almeno quarantotto ore di anticipo, apposita richiesta, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida, che dovrà essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno. 
 3. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza.

Art. 3.
Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli é concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.
Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.
Vigilanza

1. Il prefetto di Napoli é incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 950 

 

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