Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000006394.U/2021 del 14 ottobre 2021

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000006394.U/2021 del 14/10/2021

OGGETTO: Contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 del codice della strada attraverso i dati registrati dal tachigrafo.

(Indirizzi omessi)

 

   Recentemente, la Corte di giustizia dell'Unione europea (1) è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui viene effettuato il controllo, statuendo il principio secondo cui: "l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 (2) deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un'impresa di trasporto per un'infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione".

   L'occasione offre lo spunto per fare alcune precisazioni in merito alle modalità di acquisizione dei dati utili per la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del codice della strada.

   Il tema, sul quale è stato recentemente rilevato un incremento del contenzioso, è peraltro oggetto di una procedura d'infrazione aperta dalla Commissione UE per contrasto dell'art. 142, comma 6, cds con le norme regolamentari che, secondo un orientamento che si sta diffondendo nei Tribunali di alcuni Stati de1l'Unione europea, consentirebbero di utilizzare i dati memorizzati sul tachigrafo solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e le interruzioni di cui al Regolamento CE 561/2006.

   In attesa che si concluda l'istruttoria della Commissione UE circa la compatibilità della disposizione nazionale con le norme comunitarie, la contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 cds, accertate attraverso l'esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l'organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità indicate nell'allegata scheda illustrativa (all. 1).

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

 

(1) Con la sentenza del 9 settembre 2021, pronunciata nella causa C-906/19.
(2) Che consente all'autorità competente di uno Stato membro di sanzionare una violazione rilevata sul territorio del medesimo Stato, ma commessa nel territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo

 

ALL. 1

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA VELOCITÀ DAL TACHIGRAFO

 I dati relativi alla velocità del veicolo vengono memorizzati sia dal tachigrafo analogico, sia da quello digitale (1). Mentre per il tachigrafo analogico la procedura di trascrizione avviene con modalità meccaniche, imprimendo i tracciati nella specifica porzione del foglio di registrazione a ciò riservata, il tachigrafo digitale memorizza i dati della velocità sia sulla propria memoria di massa sia sulla carta del conducente.

Il tachigrafo digitale, sulla memoria di massa, registra:

  •  la velocità "istantanea", i cui dati vengono conservati per 24 ore su una memoria "transitoria" che viene sovrascritta in modo circolare. Tali informazioni possono essere rese disponibili dal tachigrafo in diverse modalità a seconda della casa produttrice (2), ma affinché siano utilizzabili ai fini sanzionatori è necessario acquisirli attraverso un dispositivo di lettura esterna.
  •  gli eccessi di velocità, cioè il superamento del valore impostato sul limitatore del veicolo (3). Tali dati vengono registrati in maniera autonoma tra le anomalie e sono resi disponibili nelle stampe dell'attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.

 Ciò premesso, per quanto riguarda la contestazione delle relative violazioni, si precisa che:

  • le violazioni di cui all'art. 142, commi 7, 8, 9 e 9-bis (4), cds possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti dì categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo (5), sia con riferimento al superamento dei limiti "locali" fissati dal codice per ogni tipologia di strada (6) o dal proprietario o concessionario della strada (7).
    Tali violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida di cui l'organo accertatore abbia avuto diretto riscontro (8) o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo ad uno specifico luogo (9). In mancanza dell'informazione relativa al tipo di strada ove è stata realizzata la condotta o al limite in essa vigente, non si potrebbe, invero, determinare l'entità del superamento, necessaria per l'applicazione delle diverse sanzioni;
  • le violazioni di cui all'art. 142, comma 11, secondo periodo, del codice della strada (10) possono essere contestate attraverso la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore.
    In tal caso, si ritiene che l'eventuale violazione dei limiti "locali" o dei limiti di categoria realizzata con la medesima condotta con cui è stato superato il valore del limitatore non possa essere contestata per il principio del ne bis in idem sostanziale (11).

 In merito alle modalità di acquisizione dei dati, al fine di garantire la solidità del dato e non pregiudicare l'efficacia probatoria dell'accertamento, è necessario seguire determinati accorgimenti:

  • quelli relativi alla velocità "istantanea" devono essere acquisiti attraverso un dispositivo di lettura esterna (12). I dispositivi di lettura sono in grado di scaricare dal tachigrafo gli archivi digitali sia della memoria di massa sia della carta tachigrafica del conducente, garantendo l'integrità e la perfetta corrispondenza del dato tramite l'acquisizione della firma digitale dell'unità elettronica di bordo. Tale procedura è ancor più fondamentale in caso si proceda al rilievo di sinistri stradali, ambito nel quale la solidità del dato è presupposto imprescindibile per qualsiasi valutazione sulla responsabilità dell'evento.
    Ogni altro dato che il dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le "stampe aggiuntive" (13) non può essere utilizzato a fini probatori per l'accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento (UE) 165/2014. Diversamente sarà possibile utilizzare tali informazioni nell'ottica di un'efficace attività di screening iniziale, in attesa delle operazioni di download, al fine di approfondire eventuali accertamenti o fornire un primo rapido riscontro durante il rilevamento di un sinistro stradale;
  • quelli relativi agli eccessi di velocità possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell'attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità. In particolare, la specifica funzione di stampa che genera il documento "eccessi di velocità" riporta i dati dei superamenti di velocità di durata superiore a 60 secondi (14). I dati relativi agli eccessi di velocità che vengono riportati tra le anomalie possono essere scaricati anche dalla memoria della carta del conducente (15).
    I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta al1'imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 165/2014 (16), è pari a 6 km/h.

 

(1) Il tachigrafo effettua il rilevamento della velocità in maniera indiretta calcolando il numero di impulsi del sensore di movimento e la circonferenza reale della ruota correlata all'effettiva usura del battistrada a seguito di verifica al momento della calibrazione.
(2) La più nota è la stampa "vprofilo" che, tuttavia, è priva di efficacia probatoria, in quanto tale stampa non è prevista dalla normativa.
(3) La direttiva n. 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 stabilisce che tale velocità sia fissata al massimo in 90 km/h.
(4) Si ricorda che, ai sensi del comma 11, primo periodo, le violazioni commesse dai veicoli di cui al comma 3, lett. b), e), f), g), h), i), 1), sono raddoppiate.
(5) Di cui al comma 3 dell'art. 142 cds.
(6) Di cui al comma 1 dell'art. 142 cds.
(7) Di cui al comma 2 dell'art. 142 cds.
(8) Perché ha osservato la condotta di guida cui il superamento di velocità si riferisce.
(9) Ad esempio, attraverso la lettura combinata dei dati registrati dal tachigrafo, valutati unitamente alle dichiarazioni del conducente e alla documentazione di trasporto.
(10) La norma richiama 1'applicazione delle sanzioni relative al limitatore non funzionante o alterato, di cui all'art. 179, commi 2-bis e 3, del codice della strada.
(11) Pertanto, si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore di cui all'art. 142, comma 11, cds in riferimento all'art. 179.
(12) Il riferimento è, più specificamente, al Police controller, software per l'analisi dei dati dei cronotachigrafi digitali ed analogici in uso a ciascun Reparto della Polizia Stradale per le attività di controllo.
(13) È noto che alcune case produttrici di tachigrafi rendano disponibile per il conducente delle stampe aggiuntive, sia in tema di verifica della velocità, sia per quanto riguarda il controllo dell'attività di guida.
(14) Tali dati rimangono nella memoria di massa del dispositivo per 365 giorni successivi alla registrazione.
(15) In tal caso i dati rimangono in memoria per i 28 giorni successivi alla data di registrazione (56 giorni dal 31.12.2024).
(16) Allegato I, par. III, lett. f).

 

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