Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 4031 del 20 maggio 2026
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 4031 del 20/05/2026
Circolazione stradale - Art. 186 e 126 Codice della Strada - Pregressa guida in stato di ebbrezza alcolica - Validità biennale della patente di guida con codice unionale armonizzato 68 (no alcol) in luogo di quella quinquennale - Obbligo di motivazione - È illegittima la conferma del rinnovo biennale della patente fondata sul solo precedente episodio di abuso alcolico risalente nel tempo, non corroborato da successivi accertamenti negativi, poiché la limitazione non può derivare da automatismi. La Commissione Medica Locale deve indicare gli elementi istruttori e i concreti profili di rischio che giustificano la deroga alla durata ordinaria, dimostrando l’attualità di una condizione riconducibile alla dipendenza da alcool.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7173 del 2025, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Azienda (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis), con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00352/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Azienda (Omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. M. S. e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si controverte sul rinnovo di una patente di guida che, invece che per 5 anni, è stata rinnovata per 2 anni in quanto l'appellante, nel 2011, aveva subito un procedimento di revisione per guida in stato di ebbrezza. Nel provvedimento di rinnovo è inoltre stata aggiunta la dicitura "NO ALCOL".
2. Il TAR Basilicata ha rigettato il ricorso in quanto l'allegato 3 al D.Lgs. n. 59 del 2011 prevede che tali casi debbano essere valutati con la massima severità e che il termine massimo di rilascio della patente, di conseguenza, sarebbe di due anni.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati:
3.1. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato rilevato il palese difetto di motivazione circa la limitazione biennale del provvedimento di rinnovo;
3.2. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata rilevata la violazione e falsa applicazione dell'allegato III al D.Lgs. n. 59 del 2011, e ciò anche con riguardo alla attribuzione del "Codice 68" (no alcol);
3.3. Violazione del principio di proporzionalità nella parte in cui l'odierno appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero delle infrastrutture (MIMS) e (Soggetto 1) per chiedere il rigetto del gravame.
5. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di segui indicate:
6.1. L'allegato III, E, al D.Lgs. n. 59 del 2011, così dispone in tema di abuso di alcool e rilascio/rinnovo della patente di guida: "Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico". Ed ancora, con particolare riferimento alla tipologia di patente C di cui è titolare l'odierno appellante (riconducibile al Gruppo 2 della suddetta normativa): "La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni" (E.2.);
6.2. Dal canto suo, il comma 2 dell'art. 331 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede che: "Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento";
6.3. Nella prospettiva del (Soggetto 1) (e del giudice di primo grado) la validità del rinnovo, in simili ipotesi (accertamento uso di alcool), dovrebbe essere sempre pari a due anni. Trattasi tuttavia di una lettura eccessivamente rigorosa in quanto non si rivela ragionevole né proporzionale che, anche a distanza di 15 anni dall'evento, il privato possa continuare a subire tali limitazioni che, aderendo all'impostazione dell'amministrazione, dovrebbero a questo punto durare ad libitum;
6.4. Reputa piuttosto il collegio che la norma, onde imporre una limitazione biennale alla validità del rinnovo, si riferisca alla persistenza di un pericolo attuale di alcolismo e dipendenza. Se poi tale stato di dipendenza è venuto meno (aspetto sul quale il provvedimento di rinnovo non si esprime in alcun modo) non si vede per quale ragione la durata del rinnovo non debba essere pari a quella ordinaria di 5 anni (durata, questa, peraltro già disposta nel 2017 a favore dell'interessato);
6.5. In altre parole, la disciplina sopra descritta non può essere ragionevolmente interpretata nel senso che coloro che abbiano in passato fatto uso di sostanze alcoliche non possano più conseguire la patente per un termine ordinario di validità, trattandosi di conseguenza del tutto sproporzionata e da ritenere non corrispondente all'intenzione del legislatore;
6.6. In siffatta direzione, occorre dunque evitare rigidi automatismi (peraltro non imposti dalla normativa sopra richiamata) ed esprimersi piuttosto in termini adeguatamente motivati, sulla applicazione di un termine ordinario (5 anni) oppure ridotto (due anni) e ciò tenuto conto delle risultanze istruttorie e del conseguente profilo di rischio che ne deriva per la sicurezza del singolo, della circolazione e della pubblica incolumità;
6.7. In tali condizioni il giudizio in questa sede impugnato, che reitera la limitazione di validità biennale senza alcuna specifica motivazione sui profili di rischio, è da ritenersi illegittimo in quanto un fatto intervenuto quasi 15 anni prima, e non più confermato dalle analisi successive, non può di per sé essere assunto a presupposto per la limitazione di validità della patente, occorrendo invece che la commissione medica, laddove intenda apporre una siffatta limitazione, dia contezza degli elementi istruttori che consiglino, nel caso specifico, di derogare al termine ordinario di validità;
6.8. In altre parole la Commissione Medica Locale, nel caso di specie, avrebbe dovuto spiegare, all'atto del rinnovo della patente, che la situazione dell'odierno appellante sia ancora riconducibile a quella cui ha riguardo l'allegato E.2 del D.Lgs. n. 59 del 2011 e, quindi, che l'appellante possa/debba essere considerato un conducente che si trovi tuttora in stato di dipendenza dall'alcool. Valutazione questa come appena visto del tutto obliterata, tuttavia, nel caso qui oggetto di contestazione;
6.9. Da quanto sopra detto consegue l'accoglimento dei due motivi di appello.
7. In conclusione il ricorso in appello va accolto sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento di rinnovo, ragione questa per cui l'amministrazione dovrà rideterminarsi sulla base dello stato di salute effettivo dell'appellante. Va di conseguenza riformata la sentenza di primo grado e, in accoglimento del ricorso di primo grado, va altresì annullato il provvedimento di rinnovo comunicato in data 1 ottobre 2024 nonché la connessa relazione medica.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate, tra tutte le parti costituite, in considerazione della assoluta peculiarità della esaminata questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
P. G. N. L., Presidente
G. L. B., Consigliere
E. Q., Consigliere
A. F., Consigliere
M. S., Consigliere, Estensore.
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