Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 3682 del 11 maggio 2026

 

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 3682 del 11/05/2026
Circolazione Stradale - Art. 120 Codice della Strada - Revoca della patente di guida - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Potere discrezionale del Prefetto - Assenza di condanne penali definitive - Legittimità del provvedimento - In tema di revoca della patente nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, il superamento dell’automatismo previsto dall’art. 120 C.d.S., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, impone all’autorità prefettizia una valutazione discrezionale fondata su un’autonoma istruttoria circa il venir meno dei requisiti morali. Tuttavia il provvedimento resta legittimo quando la Prefettura motivi in concreto sulla persistente pericolosità sociale dell’interessato, valorizzando elementi ulteriori rispetto al mero dato giudiziario e bilanciando gli interessi coinvolti, senza necessità che tale giudizio presupponga definitive condanne penali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2024, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00331/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di (Omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. E. B. e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento di revoca della patente di guida adottato dal Prefetto di (Omissis) in data 29.11.2021.

2. Il Giudice di prime cure ha rigettato il gravame, in quanto:

"Dagli atti di causa, invero, emerge che, a differenza di quanto accaduto con il primo dei procedimenti che hanno condotto alla revoca della patente, poi annullata con sentenza di questo organo giudicante n. 1187 del 14 giugno 2021, stavolta l'accurato impianto argomentativo ha messo in luce una complessiva situazione in cui, partendo dal dato giudiziario rappresentato dalla sentenza del Tribunale di (Omissis) n. (Omissis) del 15.06.2020, la Prefettura ha formulato il suo personale giudizio di pericolosità sociale sul conto dell'interessato ed ha conseguentemente ritenuto che fossero venuti meno i requisiti morali legittimanti il possesso del titolo di guida.

Difatti nel provvedimento si legge "considerato che, nel suddetto provvedimento il Tribunale di (Omissis), nei confronti del Sig. (Soggetto 1), tra l'altro, ha rilevato che: "... si appalesa la caratura criminale e verticistica del (Soggetto 1), non solo individuato ed identificato come a capo della cosca denominata (Omissis), con principale sede operativa nel Comune di (Omissis), ma anche come organizzatore dell'associazione costituita al fine di consentire ed agevolare il traffico, anche transnazionale, di ingentissimi quantitativi di sostanza stupefacente anche pesante (dunque economicamente anche assai più remunerativa), nonché come committente ed anche come finanziatore ed acquirente (con dato, quest'ultimo, che deve ritenersi rilevante anche ai fini della verifica delle condizioni del sequestro di natura reale), al fine di accertare e delineare la caratura criminale del proposto e, quindi la sua pericolosità sociale risalente nel tempo e perdurante nell'attualità, valorizzati anche ulteriori elementi, tra cui, ad esempio e tra tutte, le ulteriori risultanze della banca dati SDI" RITENUTO che il quadro delineato dall'Autorità Giudiziaria consente di prefigurare un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica qualora il suddetto (Soggetto 1) possa continuare ad essere titolare di patente di guida, rendendosi quindi oltremodo necessario ed improcrastinabile l'adozione del provvedimento di revoca del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 120 del Codice della strada, essendo venuti meno i requisiti morali ivi previsti".

E, dunque, emerge da tale motivazione che il Prefetto, seppur partendo dalle risultanze di un diverso procedimento giudiziario sfociato nell'applicazione della misura della sorveglianza, non si sia appiattito su tali elementi ma facendo corretto uso del potere discrezionale intestatogli, con proprio autonomo percorso valutativo abbia considerato la sopravvenuta mancanza dei requisiti morali richiesti dall'art. 120, co. 1 e 2 del Codice della strada, tanto da orientarsi per la revoca.

A ciò si aggiunga che il giudizio di pericolosità sociale prescinde dall'eventuale condanna in autonomi giudizi di merito ed è fondato su una pluralità di elementi che non necessariamente devono assurgere alla soglia della rilevanza penale.

Va da ultimo ricordato, quanto alla comunicazione contenuta nell'istanza di prelievo depositata in data 15.11.2023 circa la disposta revoca della misura di prevenzione da parte del Tribunale di (Omissis) con Provv. del 30 marzo 2023, che il Codice della strada prevede che, decorso un certo lasso di tempo dall'intervenuta revoca della patente di guida, il soggetto interessato possa chiedere il rilascio di un nuovo titolo con istanza da rivolgere pur sempre all'autorità amministrativa competente (art. 120, comma 3, del Codice della strada) senza che peraltro sia necessario il previo ottenimento del provvedimento riabilitativo ai fini del conseguimento del nulla-osta ma solo il decorso del tempo secondo l'indicazione legislativa (ex multis TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 24/2020).

Sia la valutazione relativa alla revoca, sia quella relativa al nulla-osta al conseguimento di una nuova patente, viene svolta dall'autorità prefettizia nell'esplicazione della propria e tipica primigenia funzione di prevenzione di pubblica sicurezza".

3. Con l'atto di appello:

a) vengono formulati i seguenti motivi di doglianza:

- error in iudicando, violazione del principio del c.d. "one shot temperato": ritenendo che nel caso di specie "il nuovo provvedimento, per dirsi adeguatamente motivato, avrebbe dovuto nell'ordine:

a) dare atto del precedente provvedimento di revoca e delle ragioni che avevano portato al suo annullamento da parte del Giudice Amministrativo con sentenza definitiva;
b) dettagliare i termini della nuova istruttoria chiarendo se la stessa fosse il frutto della mera rielaborazione di dati già acquisiti ovvero di nuove circostanze;
c) precisare le ragioni che giustificavano l'adozione del nuovo provvedimento dando specifico rilievo a quelle che lo rendevano immune dai vizi accertati nel precedente giudizio.

Ebbene di tutto ciò non vi è traccia nell'atto impugnato se è vero come è vero che l'Autorità Prefettizia, con tipica espressione di eccesso di potere, non si è neppure preoccupata di citare il precedente del TAR, limitandosi a richiamare, nuovamente, il contenuto della misura di prevenzione e così reiterando quell'automatismo già sanzionato con sentenza definitiva";

- error in iudicando, per mancata declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 120 del Codice della strada: sostenendo che l'U.T.G. "in applicazione dell'automatismo già sanzionato, ha ri-esercitato il potere discrezionale di revoca facendo esclusiva leva sulla misura di prevenzione e limitandosi, rispetto al passato, a riportarne in parte il contenuto senza nulla aggiungere.

Nessun approfondimento istruttorio è stato posto in essere, né è stato acquisito alcun elemento nuovo o diverso in grado di dimostrare la maggiore pericolosità cui la collettività sarebbe stata esposta ove il prevenuto avesse mantenuto il titolo di guida. Una tale impostazione ha marcatamente tradito il dictum della stessa Corte Costituzionale la quale, con la nota sentenza n. 99 del 06.05.2020, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 Codice della strada nella parte in cui attribuiva natura vincolata e non discrezionale all'atto di revoca del Prefetto in presenza di misure di prevenzione, aveva espressamente chiarito come il provvedimento dovesse essere tarato su "una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga".

In buona sostanza la Corte si era preoccupata di evitare che l'automatica applicazione della revoca della patente al destinatario della misura finisse per rappresentare un inutile e dannoso ostacolo alla ricerca o alla prosecuzione di un'attività lavorativa lecita, ovvero proprio una di quella attività funzionali a consentire la sua emancipazione e l'affrancamento dai circuiti criminali, con conseguenze in termini di contenimento della pericolosità sociale.

È dunque palesemente errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che il Prefetto non si sia appiattito sulla misura di prevenzione, ma abbia fatto corretto uso del potere discrezionale intestatogli, considerando, con proprio autonomo percorso valutativo, "la sopravvenuta mancanza dei requisiti morali richiesti dall'art. 120 co. 1 e 2 del Codice della strada" e ciò per l'ovvia ragione che di detto "percorso" non vi è la seppur minima traccia nell'atto impugnato";

b) viene chiesto l'accoglimento del gravame, con riforma integrale della sentenza del Tar per la Calabria e con l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida.

4. L'Amministrazione si è costituita con memoria in cui evidenzia che:

- il nuovo provvedimento adottato dalla Prefettura - U.T.G. di (Omissis) non scaturisce "da una acritica applicazione del quadro normativo vigente, bensì dall'attenta considerazione del quadro di pericolosità sociale del ricorrente sulla scorta del quale l'Autorità Giudiziaria ha disposto la misura di prevenzione e in forza del quale è stata desunta l'opportunità di adottare la revoca della patente per garantire la tutela della sicurezza pubblica.

In particolare, per come dimostrato dalle note citate, la Prefettura ha effettuato una opportuna istruttoria coinvolgendo la Questura e la Procura di (Omissis). Sulla scorta di tali richieste è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale, il decreto di applicazione della misura di prevenzione personale del Tribunale di (Omissis) e il parere della stessa Questura in merito alla questione (il quale è stato espresso in termini di diniego circa il possesso dei requisiti morali per il conseguimento della patente).

Parallelamente, nonostante il coinvolgimento dell'interessato nel procedimento, lo stesso non ha ritenuto di produrre alcuna documentazione volta ad alterare il giudizio di pericolosità sociale delineato nel decreto di applicazione della misura (il quale si ricorda che comunque non è determinato dall'esito di condanna o assoluzione di eventuali procedimenti penali collegati, essendo fondato su una pluralità di fatti ed elementi che prescindono persino dalla rilevanza penale dei medesimi - Cass., pen., 31549/2019), né ha dedotto specifiche esigenze lavorative o provato la sussistenza di concrete proposte o offerte di lavoro da valutare nell'ambito del giudizio di merito operato dalla Prefettura";

- "non può non ritenersi che, sebbene l'art. 120, co. 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992 non abbia più carattere vincolato, la sentenza di incostituzionalità era rivolta a scongiurare che si creassero situazioni irragionevoli (si pensi alla statuizione penale che non ravvisava gli estremi per una revoca e il contestuale dovere della Prefettura di procedere in virtù della mera sussistenza astratta dei presupposti) e non anche a rimettere alla Prefettura un ruolo analogo a quello del magistrato di sorveglianza in merito alla valutazione dei parametri della pericolosità sociale e della sua attualità. Ciò premesso, nell'escludere che l'autorità amministrativa debba sostituirsi all'autorità giurisdizionale, è evidente che il parametro di valutazione della motivazione del provvedimento deve essere attenuato e riferito ad una pericolosità sociale del soggetto in senso ampio e comunque riferita ad un criterio di tutela della sicurezza pubblica in merito al possesso del titolo abilitativo di guida a favore del medesimo".

5. All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

2.1. Com'è noto, in materia di patente di guida è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2, del Codice della strada, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nella parte in cui disponeva che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

2.2. Ne discende il superamento del precedente automatismo tra condanna penale e revoca prefettizia della patente di guida già conseguita, con l'effetto che tali provvedimenti vengono adottati non più in via automatica, ma nell'esercizio di un potere valutativo di carattere discrezionale in capo al Prefetto.

2.3. Quanto detto è stato sostanzialmente confermato anche dalla successiva sentenza n. 152/2021, con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto che le ragioni che avevano portato al superamento dell'automatismo della revoca prefettizia non fossero ugualmente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 del Codice della strada, attesa la vincolatività di tale provvedimento.

Più precisamente, il Giudice delle Leggi ha statuito che "Questa conclusione si fonda sul rilievo che "tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida" (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020).

5.3.1.- Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione".

2.4. In definitiva, l'Amministrazione, nell'adozione dei provvedimenti di revoca della patente di guida, deve operare un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti, attraverso una doverosa e puntuale istruttoria che tenga conto, oltreché della pronuncia di condanna del giudice penale, anche della condotta successiva ad essa, delle circostanze del caso concreto e della complessiva situazione personale dell'interessato, in particolare familiare e lavorativa, considerando se il mantenimento del possesso del titolo di guida possa effettivamente e concretamente aggravare, o meno, una effettiva persistente situazione di pericolosità sociale e se, dunque, la revoca della patente di guida costituisca, o meno, una misura necessaria e opportuna (nel senso, Cons. di Stato, III Sez., sent. n. 8599/2023).

3. Nel caso in esame, il provvedimento gravato in prime cure è stato adottato sulla base della valutazione della concreta pericolosità sociale dell'appellante, non solo in virtù del richiamo ad una sentenza di condanna, ma con esplicito riferimento al venir meno dei requisiti morali.

È stata, quindi, de facto compiuta un'istruttoria aderente ai principi normativi e giurisprudenziali citati in ordine alla persona dell'interessato.

4. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l'appello.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Amministrazione appellata, delle spese di lite, che liquida nell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

G. P., Presidente FF

A. M. M., Consigliere

A. R. C., Consigliere

R. S., Consigliere

E. B., Consigliere, Estensore.

 

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