Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 2335 del 19 marzo 2026

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 2335 del 19/03/2026
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada e D.M. 146/2018 - Provvedimenti di riabilitazione e provvedimenti riabilitativi - Affidamento in prova ai servizi sociali con esito positivo - La nozione di “provvedimenti di riabilitazione” ex art. 37 D.M. 146/2018 comprende anche l’affidamento in prova ai servizi sociali con esito positivo, idoneo a estinguere pena ed effetti penali. In linea con l’art. 120 Codice della strada, che usa la più ampia locuzione “provvedimenti riabilitativi”, si riconosce un’interpretazione estensiva già avallata dalla Cassazione, evitando disparità tra riabilitazione ex art. 178 c.p. e altri istituti estintivi. Ne deriva, per analogia con la patente di guida, che la revoca non è legittima se gli effetti penali della condanna risultano estinti, valorizzando la funzione rieducativa e il reinserimento del soggetto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5313 del 2025, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

(Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato Basilio Antonino Pitasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00791/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Soggetto 1);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. M. S., nessuno presente per le parti;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Viene appellata, dal Ministero soccombente, la sentenza del TAR Calabria che ha accolto il ricorso del sig. (Soggetto 1) che, a sua volta, agiva contro i provvedimenti del Ministero di revoca della propria patente nautica (più da vicino, si trattava di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la revoca della suddetta patente).

Tale titolo è stato revocato in quanto è emerso che il (Soggetto 1) non avrebbe più i requisiti morali imposti dall'art. 37 del D.M. n. 146 del 2018, risultando infatti condannato a pena superiore ai tre anni e non risultando provvedimenti di riabilitazione.

Il (Soggetto 1), tuttavia, allegava di aver ottenuto, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, l'affidamento in prova ai servizi sociali comportante, in caso di suo esito positivo, l'estinzione degli effetti penali della condanna.

2. La sentenza appellata, per quanto qui rileva, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha ritenuto fondato il ricorso anche nel merito in quanto il provvedimento di riabilitazione era poi stato conseguito.

3. L'appello del Ministero si fonda sui seguenti motivi: a) assenza della giurisdizione del GA sulla base di alcuni precedenti della Corte di cassazione; b) infondatezza anche nel merito del ricorso di primo grado in quanto l'odierno appellato ha ottenuto riabilitazione soltanto a seguito di affidamento in prova ai servizi sociali e non ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.

4. Resiste il (Soggetto 1) mediante articolata memoria di cui più avanti si terrà conto.

5. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato in quanto, pur considerando la presenza di un orientamento della Corte di cassazione (ad es., sentenza delle Sezioni unite n. 26391 del 2020) che ritiene la giurisdizione dell'AGO, reputa in ogni caso il collegio che:

6.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del codice della strada nella parte in cui, per quanto riguarda la revoca della patente per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale, prevedeva che il Prefetto "provvede" alla revoca della patente, anziché "può provvedere". Nella parte finale di questa sentenza, la Corte costituzionale ha precisato quanto segue: "Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga". Ebbene tali principi debbono estendersi, data l'analogia legis, anche alle ipotesi di revoca della patente nautica;

6.2. Non mancano comunque voci discordanti nella giurisprudenza del Consiglio di Stato: cfr., ad es., la sentenza n. 8762 del 14 ottobre 2022 della sez. III che, in fattispecie concernente il diniego della patente di guida per mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada, ha nondimeno sostenuto la giurisdizione del g.a. in quanto in simili ipotesi si assiste alla "emanazione di atti autoritativi, di per sé incidenti su posizioni di interesse legittimo". Più in particolare: "Come ha più volte evidenziato questo Consiglio, anche quando siano emanati atti vincolati si incide su posizioni di interesse legittimo (come del resto avviene nel caso di dinieghi di permessi di costruire o di esclusioni da gare o da concorsi)". Ed ancora: "Rileva al riguardo anche l'art. 7 c.p.a., per il quale il giudice ha giurisdizione quando si contesti un provvedimento espressione che costituisca di un pubblico potere, in coerenza con le statuizioni della Corte Costituzionale, per le quali il giudice amministrativo è il giudice naturale dell'esercizio della funzione pubblica (cfr. le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), anche quando si tratti di atti vincolati (cfr. la sentenza n. 127 del 1998)". Infine: "Poiché non vi è alcuna disposizione di legge (pur consentita dall'art. 113 della Costituzione) che abbia posto una deroga al principio generale sancito dal citato art. 7, si deve escludere che sussista la giurisdizione del giudice civile, invece rilevata dalla sentenza appellata";

6.3. Alla luce delle suddette considerazioni va dunque affermata la giurisdizione del GA. Di qui il rigetto del primo motivo di appello.

7. Quanto, poi, al merito dell'odierna controversia (secondo motivo di appello) va invece condivisa la valutazione del TAR in quanto, nella generale e imprecisata nozione di "provvedimenti di riabilitazione" (utilizzata dall'art. 37, comma 1, del D.M. n. 146 del 2018) non si vede perché non possa rientrare anche quello che ha disposto l'affidamento in prova. Peraltro, come da provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria del 10 settembre 2012, in atti, il (Soggetto 1) risulta avere superato positivamente il periodo di prova e, quindi, è stata dichiarata l'estinzione della pena e degli effetti penali della condanna, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della L. n. 354 del 1975. Il collegio ritiene pertanto che:

7.1. L'art. 37 comma 1 del D.M. n. 146 del 2008, disciplinante i requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche, nel testo illo tempore vigente, statuiva quanto segue: "Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, nonché' coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione". Come puntualmente evidenziato dal TAR, vi è dunque un'espressa clausola di salvezza avuto riguardo ai "provvedimenti di riabilitazione" emessi in favore degli aspiranti titolari ovvero già titolari di patente nautica che siano stati condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni;

7.2. Dal canto suo, l'art. 120 comma 1 del Codice della Strada prevede che: "Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi";

7.3. Va pertanto condivisa la valutazione del giudice di primo grado secondo cui, in particolare: "L'ambito di operatività della cd. clausola di salvezza associata dall'art. 120 Codice Strada agli "effetti di provvedimenti riabilitativi" è assimilabile ai "provvedimenti di riabilitazione" di cui agli artt. 31-47 D.M. n. 146 del 2008 in tema di patente nautica";

7.4. Ebbene, proprio con riguardo ai "provvedimenti riabilitativi" di cui all'art. 120 D.Lgs. n. 285 del 1992 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23815/2022, ha avuto modo di affermare che in tale espressione debba ricomprendersi "non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello indicato dalla Corte Costituzionale della riabilitazione prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 70, e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 12, e successive modifiche";

7.5. Ciò in quanto diversamente opinando, come correttamente evidenziato dal TAR: "si legittimerebbero disparità di trattamento ingiustificate e, come tali costituzionalmente inaccettabili, tra soggetti condannati e riabilitati ex art. 178 c.p. ed individui condannati con pena ed effetti penali della condanna parimenti estinti in forza di altri istituti giuridici quali, per quanto qui di interesse, quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47, comma 12. n. 354/1975";

7.6. Del resto, l'utilizzo della generica locuzione "provvedimenti riabilitativi" (nel Codice della Strada) e "provvedimenti di riabilitazione" (nel D.M. n. 146 del 2008) evoca una pluralità di istituti giuridici aventi effetti estintivi della pena e degli effetti penali della condanna, non limitandosi al solo istituto di cui all'art. 178 c.p.;

7.7. Più in particolare entrambi gli istituti - riabilitazione e affidamento in prova - sono infatti finalizzati ad assicurare il positivo reinserimento del condannato attraverso la verifica della condotta tenuta per un determinato periodo, in adesione al principio costituzionale di cui all'art. 27, comma 3, Cost.;

7.8. In questa stessa direzione l'art. 47, comma 12, L. n. 354 del 1975 stabilisce espressamente che: "L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale"; così producendo gli stessi effetti dell'art. 178 c.p. il quale prevede a sua volta che; "La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna";

7.9. Per le suddette ragioni, anche il secondo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.

8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite attesa la peculiarità delle esaminate questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

S. F., Presidente FF

G. L. B., Consigliere

M. P., Consigliere

A. F., Consigliere

M. S., Consigliere, Estensore.

 

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