Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 8827 del 6 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 8827 del 6/03/2026
Circolazione Stradale - Art. 100 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 codice penale - Reato di falsificazione, manomissione, alterazione di targhe automobilistiche o loro utilizzo - Integra il reato di falso in targa prova la formazione e l’uso di una copia non autorizzata da parte di soggetto privo del titolo a detenerla, non rilevando la mera riproduzione di numerazione originale. La delega del titolare è inefficace, essendo la titolarità personale e non cedibile. Legittimo il sequestro probatorio per accertarne la formazione ed il mancato ottenimento alla restituzione della targa sequestrata
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 settembre 2025, il Tribunale di (Omissis) rigettava la richiesta di riesame proposta da (Soggetto 1) avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale del 16 agosto 2025, avente ad oggetto la targa di prova riportante la dicitura (Omissis), applicata sulla vettura condotta dallo stesso, in quel momento parcheggiata in un'area di sosta, in quanto non originale.

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti (Omissis) e (Omissis), articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli art. 325 cod. proc. pen., 477 e 482 cod. pen. e 100, comma 14, CdS.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 100, comma 14, CdS non sussisteva posto che non vi era prova che l'indagato avesse lui stesso formato la targa di prova falsa piuttosto che si fosse limitato ad utilizzarla.

La targa utilizzata poi portava la stessa numerazione di quella originale. Così che il fatto non configurava il reato contestato (vd. Cass. n. 1560/2020 in cui si era, appunto, affermato che il reato di cui al comma 14 dell'art. 100 CdS poteva concretarsi solo quando la targa riportava una numerazione diversa da quella originale).

Una interpretazione giurisprudenziale confermata anche da altre sentenze (ad esempio la n. 27574/2025, sempre in ordine alla non configurabilità del falso quando sia riprodotta ed utilizzata una targa originale).

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e la mancata valutazione di prova decisiva.

Al momento del controllo, l'indagato aveva mostrato l'autorizzazione a circolare con la targa prova in oggetto, rilasciata alla (Soggetto 2), ma dal cui amministratore era stato delegato a servirsene.

Nessun rilievo poteva avere il fatto che la delega fosse di data antecedente all'autorizzazione stessa.

2.3. Con il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione in relazione agli ulteriori accertamenti istruttori che avrebbero potuto costituire la ragione della permanenza del vincolo.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto (Omissis), ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. I difensori del ricorrente hanno inviato memoria in cui concludono ed insistono per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro probatorio della targa (certamente non originale, trattandosi di copia non regolare e tantomeno autorizzata), considerando che il prevenuto aveva formato una targa falsa traendola da un originale che non aveva neppure diritto di detenere, trattandosi di un mero privato e non di un professionista del settore (automobilistico).

E, infatti, la materia è regolata dal D.P.R. n. 474 del 24 novembre 2001 (e successive modifiche) che prevede:

- all'art. 1, che la "targa prova" può essere rilasciata solo a determinate categorie di soggetti operanti nel settore automobilistico (le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli; le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione);

- all'art. 1 bis, che può essere rilasciato solo un dato numero di targhe prova per ogni operatore;

- all'art. 2, che la targa ha validità annuale;

- all'art. 2 bis, che l'autorizzazione alla circolazione di prova deve essere revocata quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata;

- all'art. 4, che la titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile.

1.1. Era pertanto evidente come la delega all'indagato da parte della società titolare della targa prova, la (Soggetto 2) (non a caso richiamata nella stessa dicitura della targa), fosse priva di qualsivoglia valore ed effetto e, anzi, fosse un motivo di revoca immediata della relativa autorizzazione.

Se ne deduce che l'indagato non poteva considerarsi il titolare della targa prova originale e che, pertanto, ne aveva illecitamente formato una copia.

Così che gli arresti di questa Corte relativi all'utilizzo e alla formazione di un duplicato della targa legittimamente posseduta, non hanno, nella presente fattispecie, del tutto diversa, rilievo alcuno.

Resta pertanto la necessità di mantenere il vincolo probatorio sulla targa per verificarne il metodo di formazione (così avendo, l'ordinanza impugnata, adeguatamente motivato in ordine alla finalità istruttoria perseguita dal vincolo, come richiede Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm/B., Rv. 273548 - 01), anche poi considerando che, comunque, non potrebbe essere restituita all'indagato, non legittimato a possedere né l'originale né, di conseguenza, la sua copia.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2026.

 

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