Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6711 del 18 febbraio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6711 del 18/02/2026
Circolazione Stradale - Art. 187 Codice della Strada - Guida sotto l’influenza di stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione psicofisica - Valutazione degli indici sintomatici - In tema di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, il reato di cui all’art. 187 C.d.S. richiede la prova dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione, accertabile anche mediante la combinazione tra esiti degli esami biologici e indici sintomatici esterni, non tipizzati e rimessi al prudente apprezzamento degli operanti. Legittima la decisione con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità, che valorizzi comportamenti anomali, coerenti con il contesto e riscontrati dagli accertamenti tossicologici.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/03/2025 la Corte di appello di (Omissis) – Sezione distaccata di (Omissis) – confermava la sentenza del Tribunale di (Omissis) in data 01/02/2024, che aveva condannato (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen., perché, postosi alla guida del veicolo (Omissis) tg. (Omissis) in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacente, cagionava lesioni personali gravi al passeggero.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 354 e 356 cod. proc. pen.
Rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere utilizzabili gli esiti degli accertamenti svolti dal personale sanitario su richiesta della Polizia giudiziaria, in quanto non preceduti dall'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia; che, invero, si tratta di prove assolutamente inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione dell'art. 356 cod. proc. pen., atteso che – trattandosi di accertamenti urgenti ed irripetibili ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. – devono sempre e necessariamente essere preceduti dall'avviso previsto dall'art. 356 cod. proc. pen., come stabilito dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; che, peraltro, la positività del ricorrente alle sostanze stupefacenti è data esclusivamente dall'esame delle urine, che ha solo valore di screening, a differenza dell'esame ematico; che, dunque, le risultanze delle analisi svolte sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 187 del Codice della strada. Osserva che, anche qualora si volessero ritenere utilizzabili i risultati degli
esami, comunque, non sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 187 del Codice della strada, atteso che non vi è la prova che il ricorrente guidasse in stato di alterazione psicofisica; che, invero, tanto si evince dalle dichiarazioni testimoniali dell'agente accertatore, che non ha riferito la presenza di quegli indici sintomatici, enucleati dalla elaborazione giurisprudenziale, da cui desumere l'esistenza dello stato di alterazione psicofisica dello (Soggetto 1); che, in particolare, il verbalizzante ha fatto riferimento unicamente a "movimenti frenetici e sensazioni di eccessiva sicurezza", che nulla hanno a che fare con i tipici segnali elaborati dalla giurisprudenza, quali pupille dilatate, stato di ansia, irrequietezza, difetto di attenzione e ripetuti conati di vomito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto sanata la nullità derivante dall'omesso avviso all'odierno ricorrente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in vista degli accertamenti finalizzati ad accertare la presenza nei liquidi biologici di tracce di sostanza stupefacente, in quanto non eccepita nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen., evidenziando, altresì, come la difesa non si fosse nemmeno opposta alla produzione della documentazione medica effettuata dalla parte pubblica nel pieno contraddittorio all'udienza del 24/02/2023. Sul punto, si osserva che il mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., che rinvia anche all'art. 354 cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, deducibile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, per cui l'eccezione di nullità, sollevata solo in grado di appello, è tardiva.

La difesa ha affermato, anche nel corso della discussione orale, di aver eccepito tempestivamente la nullità di cui si discute nelle conclusioni rassegnate in udienza. Essendo stato dedotto un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto, di talché, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, C., Rv. 255304 – 01). Orbene, all'esito del controllo dei verbali di udienza del 23/06/2023 e del 01/02/2024, non risulta che la nullità sia stata eccepita.

In ogni caso, la difesa non contesta nemmeno gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado, laddove afferma che nella richiesta formulata dalla polizia giudiziaria ai sanitari "è indicata l'esigenza di ottenere il consenso del prevenuto prima di effettuare gli accertamenti e di informare lo stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia", atteso che sul punto il ricorso è silente.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va, innanzitutto, premesso che la condotta tipica del reato previsto dall'art. art. 187 del Codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione (Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, G., Rv. 279140 – 01; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, B., Rv. 256830 – 01; Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009, G., Rv. 245535 – 01). Dunque, il legislatore condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da essa derivante, vale a dire della compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno.
Ciò significa che alla sintomatologia dell'alterazione deve accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione.

Ciò posto, osserva il Collegio che lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. In altri termini, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già avuto cura di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, D. R., Rv. 284099 – 01; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Gi., Rv. 270929 – 01; Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, N., Rv. 254402 – 01).

Gli indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente, che evidentemente sono diversi in relazione alla sostanza assunta (a seconda, cioè, che provochi effetti eccitanti o depressivi), sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo meramente esemplificativo, nelle pupille dilatate, negli occhi lucidi, nello stato di euforia, di ansia o di irrequietezza, nella eccessiva ed ingiustificata loquacità, nel difetto di attenzione, nell'anomala sudorazione, nello stato di torpore, nell'eloquio sconnesso, nell'andamento barcollante o instabile.

Non si tratta, dunque, di un numerus clausus, ma di comportamenti o di caratteristiche di parti anatomiche che sono soggetti al prudente apprezzamento di soggetti qualificati, quali gli agenti operanti e che ovviamente risentono delle peculiarità del caso concreto, dovendo poi trovare conferma negli esiti degli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione della sostanza stupefacente.

In ogni caso, le sentenze di merito motivano in modo congruo sugli indici sintomatici dell'assunzione di stupefacente riscontrati dagli agenti accertatori, che evidenziavano lo stato di euforia in cui versava l'odierno ricorrente, caratterizzato da movimenti frenetici e da una sensazione di eccessiva sicurezza, comportamenti questi giudicati del tutto incongrui rispetto al grave sinistro appena verificatosi. Indici sintomatici che – diversamente da quanto affermato dalla difesa, che ha fatto riferimento a mere impressioni degli agenti accertatori – trovano spiegazione nel rinvenimento di considerevoli quantitativi di plurime sostanze stupefacenti nelle urine, compiutamente indicati dai giudici di merito.

Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e soprattutto esente dai vizi denunciati, che conseguentemente non può essere sindacata in sede di legittimità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2026.

 

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