Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 37329 del 26 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 37329 del 26/10/2026
Circolazione stradale - Polizia locale - Artt. 608, 610 e 479 del codice penale - Accompagnamento per identificazione - Uso delle manette - Annotazione di servizio - Integra violenza privata l’ammanettamento sproporzionato che preceda la restrizione della libertà e costringa la persona a salire sull’auto di servizio; difetta il presupposto della custodia richiesto per l’abuso contro arrestati o detenuti. Non è innocua la falsa descrizione della resistenza diretta a giustificare l’uso delle manette.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 ottobre 2025, la Corte d'Appello di (Omissis), in parziale riforma della decisione del Tribunale di (Omissis), ha ritenuto (Soggetto 1) e (Soggetto 2) responsabili del reato di cui all'art. 608 del cod. pen., così riqualificato il reato di cui all'art. 323 del cod. pen. contestato al capo 3) dell'imputazione, nonché del reato di cui all'art. 479 del cod. pen. contestato al capo 4), condannandoli alla pena di giustizia.
2. I fatti oggetto della pronuncia e rilevanti nel giudizio possono essere così sinteticamente riassunti.
La sera del 27 ottobre 2020, intorno alle ore 19.00, (Soggetto 1) e (Soggetto 2), agenti della Polizia locale in servizio presso il Comune di (Omissis), venivano inviati dalla centrale operativa in via (Omissis) ove era segnalato il lancio di oggetti. Verificata la presenza in strada di materiale di vario genere, invitavano (Soggetto 3), che si trovava nel palazzo sovrastante, a scendere per rimuovere tali oggetti. La donna, che appariva in stato psicofisico alterato, scesa in strada, raccoglieva gli oggetti, ma richiesta dagli agenti, si rifiutava di declinare le proprie generalità, affermando che erano scritte sul campanello. Mentre si accingeva a rientrare in casa, l'agente (Soggetto 2) si parava davanti all'ingresso e l'agente (Soggetto 1) le ammanettava il polso sinistro. Quindi veniva immediatamente stesa a terra da entrambi gli agenti, che, tenendola premuta con un ginocchio, le ammanettavano le mani dietro la schiena e la facevano salire in auto per poi portarla al Comando per l'identificazione. La dinamica degli eventi veniva parzialmente ripresa dalla bodycam installata indosso all'agente (Soggetto 2).
Entrambi i giudici del merito, preso atto che nelle more del giudizio il reato di abuso d'ufficio originariamente contestato era stato abrogato, hanno ravvisato nella condotta degli imputati il reato di cui all'art. 608 del cod. pen., stante l'illegittimità dell'uso delle manette nei confronti della persona offesa, la quale non aveva posto in essere alcuna condotta violenta o minacciosa nei loro confronti, né risultando la stessa pericolosa.
È stato altresì ritenuto sussistente il reato di falso in atto pubblico, dal momento che la ricostruzione dei fatti contenuta nell'annotazione di servizio era risultata smentita dal video ripreso dalla bodycam.
3. Avverso tale decisione (Soggetto 1), a mezzo dell'avv. (Soggetto 4), ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale, violazione dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione da parte del Tribunale di (Omissis) di un termine a difesa a seguito della riqualificazione dei fatti di reato da parte del Pubblico ministero in sede di repliche. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il motivo di appello svolto in proposito dall'imputato, il quale aveva lamentato che, il pubblico ministero, invece di procedere alla modifica dei capi di imputazione a seguito dell'abrogazione della fattispecie di cui all'art. 323 del cod. pen. originariamente contestata, in modo da consentire il rinvio dell'udienza al fine di notificare il verbale all'imputato assente, in sede di discussione aveva chiesto la riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 608 del cod. pen. La difesa, richiamando la sentenza della Corte EDU dell'11 dicembre 2007, D. c. Italia, aveva chiesto la concessione di un termine a difesa, che era stato negato dal Tribunale, il quale aveva ritenuto sufficiente il generico invito, effettuato dal Presidente all'udienza del 9 luglio, a discutere su eventuali nuove qualificazioni giuridiche dei fatti.
3.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla eccepita violazione dell'art. 6 della direttiva 2012/13/UE. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla denunciata lesione del diritto di difesa conseguente alla violazione del diritto al contraddittorio per effetto della riqualificazione giuridica dei fatti contestati operata senza informare tempestivamente l'imputato in modo da consentirgli di svolgere i propri diritti difensivi.
3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La Corte territoriale, confermando la valutazione del Tribunale, ha riqualificato il fatto contestato nel reato di cui all'art. 608 del cod. pen. il quale, tuttavia, presenta elementi essenziali diversi rispetto all'abuso d'ufficio. In particolare, non era mai stata discussa la condizione in cui si trovava la persona offesa prima di essere ammanettata dall'imputato, atteso che ciò era irrilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 323 del cod. pen., né il capo di imputazione faceva alcun riferimento alla situazione di restrizione della libertà personale precedente all'ammanettamento. Stante la diversità degli elementi essenziali del fatto, i giudici del merito non potevano riqualificare in sentenza il reato di abuso d'ufficio in quello di abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 608 del cod. pen. e all'art. 42-bis ord. pen. Dalla erronea ricostruzione della condotta tenuta dalla (Soggetto 3) discenderebbe la ritenuta sussistenza del reato di falso. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, l'uso delle manette da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa sarebbe stato legittimo, ricorrendo i presupposti in cui è obbligatorio del loro utilizzo. Sussisteva, infatti, il pericolo di fuga della persona offesa, che aveva tentato di rientrare in casa; essa, inoltre, doveva ritenersi soggetto pericoloso, trovandosi in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di alcolici ed essendo emerso dalle riprese della bodycam che ella si era rivolta verso l'agente (Soggetto 2) con fare minaccioso.
L'ammanettamento sarebbe stato inevitabile anche in ragione della mancata dotazione alla polizia municipale di una vettura con cella di sicurezza. In ogni caso l'art. 42-bis, comma 5, ord. pen. non prevede alcun divieto nell'uso delle manette. Sotto altro profilo il ricorrente sostiene che la mera applicazione delle manette non renderebbe configurabile il reato di cui all'art. 608 del cod. pen. Tale disposizione, invero, incrimina una restrizione aggiuntiva della libertà di un soggetto che già si trova in vinculis. Nella specie, la persona offesa nel momento in cui è stata ammanettata non era né arrestata né detenuta; né la semplice intimazione a lei rivolta di seguire gli agenti al comando per la sua identificazione costituisce una misura restrittiva della libertà personale.
Difetterebbe altresì l'elemento soggettivo del reato contestato, avendo l'imputato agito nel convincimento che l'ammanettamento fosse necessario per salvaguardare la propria incolumità e quella della persona offesa.
In ogni caso ricorrerebbe la scriminante putativa di cui agli artt. 53 e 59 del cod. pen., per aver l'imputato agito nella convinzione di trovarsi in una situazione di pericolo conseguente al fatto che la persona offesa si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche e aveva assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti degli agenti.
3.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 479 del cod. pen. e omessa motivazione. Secondo il ricorrente la ricostruzione della condotta della persona offesa contenuta nell'annotazione di servizio sarebbe coerente con quanto emergerebbe dal video estratto dalla bodycam in uso al coimputato (Soggetto 2). Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla configurabilità nella specie di un falso innocuo, costituendo una mera imprecisione irrilevante la mancata specificazione che una manetta era già stata infilata dopo che la (Soggetto 3) era stata bloccata fisicamente. Difetterebbe comunque l'elemento soggettivo del reato, atteso che gli agenti erano consapevoli della registrazione video effettuata dalla bodycam, sicché non vi era alcuna volontà di alterare la ricostruzione dei fatti. Si evidenzia inoltre che il Comando di Polizia locale di (Omissis) aveva destinato l'imputato al servizio nonostante che egli non avesse completato il percorso di formazione, in violazione della delibera della Giunta regionale lombarda 4842/2016.
4. Il ricorso proposto da (Soggetto 2), a mezzo dell'avv. (Soggetto 5), articola tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale operato una non consentita interpretazione analogica dell'art. 608 del cod. pen. La sentenza impugnata ha ritenuto che tale disposizione sarebbe applicabile ad ogni situazione in cui la persona interessata sia sottoposta ad una restrizione della libertà, sicché sanzionerebbe anche il caso di fermo per identificazione. In realtà, la tutela apprestata dall'art. 608 riguarderebbe unicamente le persone arrestate o detenute, ovvero quelle affidate in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente; presupposti che nel caso di specie difetterebbero.
4.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che la persona offesa avesse opposto resistenza attiva agli imputati. Dalla visione dei filmati registrati dalle bodycam emergerebbe invece che la donna si era opposta attivamente all'atto dell'ufficio, consentendo in tal modo l'utilizzo delle manette in dotazione agli agenti.
4.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di falso contestato al capo 4) dell'imputazione. L'erroneità della ricostruzione e valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla condotta tenuta dalla persona offesa impedirebbe di ritenere non corrispondente al vero la ricostruzione degli accadimenti effettuata nella annotazione di servizio.
5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.
6. Questa Corte di cassazione, all'udienza dell'8 giugno 2026, in accoglimento dell'istanza di rinvio avanzata dai difensori degli imputati per adesione all'astensione delle udienze proclamata dall'organismo di categoria, ha disposto il rinvio dell'udienza, dando avviso alle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., della possibilità di qualificare il fatto di cui al capo 3) ai sensi dell'art. 610 del cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito specificate.
2. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da (Soggetto 1), in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
Le censure prospettate dal ricorrente si risolvono nella riproposizione delle analoghe doglianze svolte con i motivi di appello, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha correttamente escluso che la mancata concessione di un termine a difesa, a seguito della riqualificazione dei fatti da parte del pubblico ministero determinasse una lesione del diritto di difesa e che la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 3) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 608 del cod. pen. integrasse una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
2.1. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza ha chiarito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, C., Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, L., Rv. 264438 - 01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278093 - 01).
In particolare, le Sezioni unite L. hanno affermato che l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono.
Ne consegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551/2010, C., cit.).
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato, invece, quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (ex plurimis Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, A., Rv. 288246 – 01; Sez. 3, n. 7146 del 4/02/2021, O., Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, A., Rv. 265946 - 01; Sez. 6, n. 899 dell'11/11/2014, dep. 2015, I., Rv. 261925 - 01; Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012 - dep. 2013, D., Rv. 254888 - 01).
In particolare, tale violazione ricorre nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, S., Rv. 284713 – 02). In tali ipotesi, infatti, si realizza una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale viene messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, P., Rv. 284427 – 01).
2.2. Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza della lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella di legittimità. A tale riguardo ha evidenziato che il capo di imputazione conteneva già la descrizione di tutti gli elementi di fatto del reato poi ritenuto in sentenza, e specificamente lo stato di restrizione cui era stata sottoposta (Soggetto 3) ai fini di identificazione (sul quale si dirà più ampiamente infra), nonché l'uso illegittimo delle manette, quale misura di rigore non consentita dalla legge.
Pertanto, il fatto poi riqualificato in sentenza era nei suoi elementi materiali il medesimo rispetto a quello descritto nell'editto accusatorio, sicché esso era fin dall'inizio del procedimento perfettamente noto agli imputati, i quali hanno potuto svolgere adeguatamente le proprie difese.
In modo logico e coerente, inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna violazione del diritto di difesa, dal momento che gli imputati erano stati specificamente avvertiti dal Tribunale della possibilità di riqualificazione del fatto a seguito della sopravvenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del cod. pen., originariamente contestato ed erano stati espressamente invitati ad interloquire in sede di replica alle conclusioni, anche sulla eventuale diversa qualificazione giuridica dei fatti. Inoltre, il processo era stato rinviato ad altra udienza proprio al fine di rendere concreta la possibilità per gli imputati di approntare le proprie difese anche in relazione agli altri reati eventualmente ravvisabili.
È indubbio, pertanto, che i ricorrenti fossero a conoscenza del fatto storico ritenuto in sentenza e abbiano potuto adeguatamente difendersi anche in relazione alla qualificazione giuridica dello stesso.
3. Il quarto motivo del ricorso (Soggetto 1) e il primo e secondo motivo del ricorso (Soggetto 2), in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
3.1. Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, punito dall'art. 608 del cod. pen., ritenendo che l'ammanettamento della persona offesa, operato al di fuori dei casi consentiti, avesse determinato una illecita limitazione della libertà alla stessa residuata a seguito della applicazione della misura restrittiva del fermo di identificazione, al quale era stata legittimamente assoggettata, per aver rifiutato di declinare le proprie generalità agli imputati che ne avevano fatto richiesta nello svolgimento delle proprie funzioni di polizia locale.
3.2. L'art. 608 del cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente.
Il reato in esame è integrato da condotte vessatorie perpetrate da pubblici ufficiali nei confronti di persona arrestata o detenuta, sottoposta a misure di rigore non consentite dalla legge, di modo che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa (Sez. 5, n. 22203 del 19/01/2017, T., Rv. 270049).
Per configurare il reato di cui all'art. 608 del cod. pen. non basta l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia (Sez. 6, n. 9003 del 07/05/1982, F., Rv. 155503), e tuttavia atti di violenza fisica, pur riconducibili a ulteriori ipotesi di reato (percosse, lesioni e simili), ben possono integrare anche la fattispecie tipica della norma in rassegna laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita (Sez. 5 n. 31715 del 25/03/2004, D., Rv 229320; Sez. 5, n. 29004 del 16/04/2012, C., Rv. 253312). In tale ultima ipotesi, il delitto punito dall'art. 608 del cod. pen. concorrerà con quelli di percosse, lesioni e simili (Sez. 5, n. 26022 del 19/04/2018, P.c. in proc. D. e altro, Rv. 273340 – 01).
In ogni caso, l'elemento caratterizzante del reato è dato dalla circostanza che le condotte vessatorie poste in essere dal pubblico ufficiale si rivolgono nei confronti di soggetti la cui libertà sia già limitata e, pertanto, si risolvono in una modifica in senso peggiorativo dello stato di limitazione della libertà personale cui esse sono sottoposte, andando perciò ad incidere su quel residuo di libertà che ancora hanno.
3.3. La sentenza di appello (come già aveva fatto quella di primo grado) ha diffusamente affrontato la questione dell'interpretazione delle espressioni "persona arrestata" o "detenuta" contenute nell'art. 608 del cod. pen., nonché della possibilità di un'interpretazione estensiva delle stesse, tale da comprendere anche l'ipotesi – ritenuta sussistente nel caso di specie – della persona assoggettata al fermo di identificazione.
La Corte territoriale, tuttavia, è incorsa in errore in quanto non si è avveduta che nel caso in esame ciò che difetta è proprio l'esistenza di una misura restrittiva della libertà personale e l'affidamento della persona offesa alla custodia del pubblico ufficiale richiesti dalla norma incriminatrice.
La sentenza impugnata afferma invero che la (Soggetto 3) era stata sottoposta al fermo di identificazione, ai sensi dell'art. 349, comma 4, cod. proc. pen., essendosi rifiutata di declinare le proprie generalità agli agenti che ne avevano fatto richiesta.
3.4. Occorre al riguardo precisare, innanzitutto, che nella specie non viene in rilievo l'art. 349 cod. proc. pen. – che consente alla polizia giudiziaria, di accompagnare nei propri uffici per la identificazione, la persona nei cui confronti vengono svolte indagini e le persone in grado di riferire sui fatti –, bensì l'istituto disciplinato dall'art. 11 della legge n. 191 del 1978, che – con finalità preventive e dunque a prescindere dalla commissione di un reato – consente agli ufficiali e agli agenti di polizia di accompagnare nei propri uffici una persona allo scopo di procedere alla sua identificazione, allorché la persona rifiuti di dichiarare le proprie generalità, ricorrano sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false ovvero che i documenti esibiti siano falsi.
La condotta ascritta agli odierni imputati, per come risulta conformemente accertato dalle sentenze di merito, si colloca temporalmente in una fase antecedente all'accompagnamento, quando ancora non era stata posta in essere alcuna limitazione della libertà personale della (Soggetto 3). Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, infatti, il fermo di identificazione non può ravvisarsi nel mero "ordine orale" di seguirli o nel "monito" rivolto dagli imputati alla persona offesa mentre tentava di rientrare nella propria abitazione, non curandosi della richiesta da costoro rivoltale di declinare le proprie generalità. A quel momento, infatti, la (Soggetto 3) non era stata ancora accompagnata presso gli uffici della polizia locale, né era stata posta in essere alcuna limitazione della sua libertà personale; tale limitazione si è, infatti, realizzata solo allorché la persona offesa, mentre stava cercando di entrare nel portone di casa, era stata ammanettata al polso sinistro da (Soggetto 1), quindi era stata immediatamente sdraiata a terra da entrambi gli imputati che, tenendola premuta con un ginocchio, l'avevano ammanettata con entrambe le mani dietro la schiena e quindi l'avevano fatta salire in macchina per portarla negli uffici della polizia locale.
Ne discende che gli imputati hanno apposto le manette alla persona offesa prima che la stessa fosse sottoposta al fermo per identificazione, ed anzi proprio al fine di realizzarlo. Difetta, pertanto, il presupposto dell'art. 608 del cod. pen., costituito dal fatto che la condotta di applicazione di "misure di rigore non consentite dalla legge" sia rivolta nei confronti di persone che già si trovano in stato di restrizione della loro libertà (in quanto arrestate o detenute).
4. Ritiene il Collegio che la condotta ascritta integri gli estremi del reato di cui all'art. 610 del cod. pen.
4.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva, ma l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta (Sez. 6, n. 22529 del 18/03/2015, V., Rv. 263690 – 01, la quale ha affermato il principio in ipotesi in cui gli agenti di Polizia avevano accompagnato coattivamente presso i propri uffici il soggetto richiesto di declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso, in un contesto di persone in atteggiamento ostile alle Forze dell'Ordine, si era limitato alla "fugace" esibizione di un documento di identità; Sez. 5, n. 38229 del 24/06/2008 - dep. 07/10/2008, P.C. in proc. M., Rv. 241237, relativa ad ipotesi in cui un vigile urbano aveva bloccato la persona offesa al fine di identificarla e contestarle una infrazione al codice della strada).
Tale interpretazione risulta coerente con i limiti tracciati dall'art. 53 alla scriminante dell'uso legittimo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale.
Presupposto della scriminante è che la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità alla quale il pubblico ufficiale è autorizzato a reagire al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio.
Tanto la giurisprudenza che la dottrina mettono, tuttavia, in evidenza come condizione irrinunciabile, al fine di rendere compatibile la scriminante con la gerarchia dei valori fissata dalla Costituzione, sia costituita dalla proporzione tra la resistenza del privato e la reazione del pubblico ufficiale. Tale requisito va inteso, innanzitutto, come applicazione del principio per cui l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire extrema ratio nella scelta dei metodi necessari per l'adempimento del dovere: diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro mezzo possibile. Tale requisito, inoltre, va interpretato "come espressione dell'esigenza di una gradualità nell'uso dei mezzi di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo). Ed è regola di condotta irrinunciabile quella di graduare l'uso dell'arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione", sicché al pubblico ufficiale "si chiede, senza che debba rinunziare all'adempimento del dovere di ufficio, di conseguire lo scopo con il minor sacrificio del contrapposto interesse. Principio quello di proporzione (inteso come espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti alla luce della situazione concreta) che, secondo la migliore interpretazione, costituisce un limite non espressamente nominato nell'art. 53, ma implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione" (Sez. 4, n. 854 del 15/11/2007 - dep. 10/01/2008, S., Rv. 238335; Sez. 5, n. 41038 del 16/06/2014, N., Rv. 260771 – 01; Sez. 4, n. 35962 del 02/12/2020, B., Rv. 280154 - 01).
Del tutto coerente con tali principi è la previsione recata dall'art. 42-bis, quinto comma, ord. pen., il quale in linea generale vieta l'uso delle manette per la traduzione di soggetti detenuti, internati, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale. Il loro utilizzo è invece obbligatorio nei soli casi in cui sia richiesto dalla pericolosità del soggetto, dall'esistenza del pericolo di fuga o di circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione.
È dunque con riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta e secondo il criterio di proporzionalità che deve essere condotta la valutazione in ordine alla necessità di adottare il mezzo di coazione fisica al fine di rimuovere gli ostacoli all'adempimento da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio, verificando se sia possibile il ricorso ad altro mezzo di pari efficacia, ma meno invasivo.
4.2. Applicando tali principi al caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti operata in modo conforme dai giudici del merito, anche sulla base delle videoriprese effettuate dalla bodycam indossata da (Soggetto 2), emerge che la persona offesa si era limitata ad ignorare l'invito rivoltole dagli agenti a recarsi presso gli uffici di polizia locale al fine di accertarne l'identità, dirigendosi "lentamente e senza veemenza verso la propria abitazione", senza esercitare alcuna violenza fisica né alcuna forma di minaccia. La Corte territoriale ha, inoltre, specificato che le condizioni fisiche della donna non apparivano tali da costituire un serio pericolo per gli imputati, correttamente concludendo che non sussisteva una condizione tale da determinare in costoro la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare mezzi di coazione fisica come le manette.
Invero, se l'indifferenza della (Soggetto 3) all'invito degli imputati poteva legittimare l'uso di una minima forma di coazione fisica volta a indurla a salire in auto per condurla negli uffici della polizia locale al fine di identificarla, risulta chiaro che non solo l'apposizione delle manette, ma altresì le modalità concrete con cui ciò è avvenuto, e cioè spingendo la donna a terra e tenendola premuta con un ginocchio erano assolutamente sproporzionate rispetto alla condotta di costei, che aveva tenuto un atteggiamento passivo, senza reagire aggressivamente né tentare di darsi alla fuga o opporsi altrimenti.
La condotta tenuta dagli imputati deve pertanto ritenersi integrare gli estremi del reato di violenza privata.
4.3. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 del cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa "deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza", sicché "la coincidenza tra violenza" - e la minaccia - "e l'evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 del cod. pen." (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 2009, G., in motivazione; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. A. e altri, Rv. 268405 – 01; Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, I., Rv. 272796; Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, M., Rv. 280507 – 01).
Da tali premesse è stato enucleato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il delitto di cui all'art. 610 del cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ovvero il pati cui la persona offesa sia costretta: "L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata" (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. A., cit.), in quanto "l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita" (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014 - dep. 2015, C., Rv. 261743).
4.4. Nel caso in esame, il comportamento violento tenuto dagli imputati, consistito nell'ammanettamento della persona offesa senza che ne ricorressero i presupposti, ha avuto l'effetto di determinare la successiva e autonoma costrizione coercitiva consistente nell'obbligarla a salire in auto per condurla in ufficio e identificarla, sicché sussiste quel rapporto di alterità tra la condotta violenta e la successiva costrizione richiesto dalla norma incriminatrice.
4.5. Ricorre, altresì, la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, del cod. pen., la quale sussiste allorché la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato (Sez. 5, n. 9102 del 16/10/2019, dep. 2020, D., Rv. 278662 - 01).
Nella specie, la commissione del reato è avvenuta durante lo svolgimento dell'attività di servizio ed è stata resa possibile proprio dall'incarico professionale degli imputati.
4.6. Occorre infine considerare che al momento della commissione del fatto contestato agli imputati (27 ottobre 2020), il reato di violenza privata era procedibile d'ufficio. Successivamente, il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha mutato il regime di procedibilità di taluni reati, tra cui quello di cui all'art. 610 del cod. pen., il quale (salvo che non ricorrano le ipotesi previste dal terzo comma) è divenuto procedibile a querela. Tale condizione di procedibilità deve ritenersi nella specie sussistente.
Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, S.), occupandosi del D.Lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, il quale aveva mutato il regime di procedibilità di taluni reati, hanno affermato che "la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio".
Ad analoghe conclusioni questa Corte è addivenuta con riguardo alla modifica del regime di procedibilità per taluni reati introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022. Si è infatti affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del richiamato decreto (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01; Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, B., Rv. 286741 – 01).
Nella specie, la persona offesa si è costituita parte civile nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di (Omissis) conclusosi con sentenza del 10 settembre 2024, ed ha così manifestato in modo inequivoco la propria volontà di punizione dei colpevoli, non revocata nei successivi gradi di giudizio.
5. Il quinto motivo del ricorso proposto da (Soggetto 1) e il terzo motivo del ricorso proposto da (Soggetto 2) possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti il reato di falso contestato al capo 4). Essi sono infondati.
5.1. I giudici del merito hanno accertato che la ricostruzione dei fatti contenuta nella annotazione di servizio del 27 ottobre 2020 redatta dagli imputati non corrispondeva a quanto realmente accaduto, dal momento che, a differenza di quanto da essi attestato, la (Soggetto 3) non aveva tentato di divincolarsi con veemenza costringendo gli agenti ad ammanettarla. Tale conclusione è stata corroborata dalla visione del filmato registrato dalla bodycam appuntata sul petto di (Soggetto 2).
È stato pertanto accertato che gli imputati hanno attestato il falso in un atto pubblico, attestando contrariamente al vero nella annotazione di servizio – la quale costituisce un atto pubblico (ex plurimis Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, D., Rv. 287780 – 02) – che la persona offesa aveva tenuto una condotta tale da legittimare l'utilizzo delle manette.
Le censure con cui i ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata anche richiamando le immagini delle videoriprese propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, D., Rv. 207944). Infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione, le doglianze prospettate dai ricorrenti sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
5.2. Tali argomentazioni consentono, altresì, di escludere che la condotta tenuta dagli imputati possa qualificarsi in termini di falso innocuo.
Questo invero ricorre, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, B., Rv. 280453 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, V., Rv. 258946 - 01)
Sussiste il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, R., Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si rivela in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico" (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, cit.) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, I., Rv. 248395).
Nel caso in esame la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale rendeva chiaro che la falsa attestazione effettuata dagli imputati nella annotazione di servizio, con riguardo alla descrizione del comportamento tenuto dalla persona offesa, non poteva in alcun modo considerarsi innocua, dal momento che essa atteneva proprio alla sussistenza dei presupposti per giustificare l'utilizzo delle manette e dunque la legittimità dell'azione dai medesimi svolta.
Questa Corte regolatrice ha ritenuto che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, B., Rv. 279214 – 01; Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, S., Rv. 276505 - 02).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che avesse rilevanza la circostanza che il (Soggetto 1) non avesse ricevuto una formazione sufficiente, non incidendo questa sulla possibilità di comprendere la non rispondenza al vero degli accadimenti descritti nella annotazione di servizio.
6. In conclusione, diversamente qualificato il fatto di cui al capo 3) ai sensi degli artt. 610 e 61 n. 9 del cod. pen., i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Diversamente qualificato il fatto di cui al capo 3) ai sensi degli artt. 610 e 61 n. 9 del cod. pen., rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma il 15 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2026.
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