Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36009 del 13 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36009 del 13/10/2026
Circolazione stradale - Art. 187 del Codice della strada - Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e rifiuto degli accertamenti - Artt. 164 e 165 cod. pen. - Sospensione condizionale della pena - Il beneficio richiede una motivata prognosi favorevole, formulata secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.; qualora l’imputato ne abbia già usufruito, deve essere subordinato a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen., anche se il reato oggetto della precedente sentenza di patteggiamento si è estinto.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza del 6 febbraio 2026 in epigrafe, ha dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), e lo ha condannato alle pene di legge, con la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di (Omissis), articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 164 cod. pen. per mancanza di motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - nonché contestualmente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si duole il Procuratore generale ricorrente che la sentenza del Tribunale si sia limitata ad affermare che sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, considerata la sussistenza di un unico precedente penale, in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.

Si duole, inoltre, che la sentenza impugnata abbia omesso di esprimere una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., come disposto dall’art. 164 cod. pen. Richiama giurisprudenza di legittimità sull’obbligo di adeguata motivazione al fine di consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, in via subordinata, lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - nonché contestualmente violazione di legge e segnatamente degli artt. 165 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - in relazione all’omesso condizionamento del beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 165 cod. pen.

Evidenzia che dal certificato del casellario giudiziale risulta che l’imputato ha già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, di talché la sentenza ha disapplicato il disposto dell’art. 165, secondo comma, cod. pen. che impone la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma, qualora l’imputato abbia già usufruito del beneficio in relazione ad una precedente condanna.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 2), ha depositato memoria scritta e ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di (Omissis); dichiararsi l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile.

Ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. "il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".

Nella specie, la sentenza è inappellabile dal pubblico ministero, trattandosi di sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.

Il Procuratore generale è, pertanto, legittimato a ricorrere avverso la sentenza, con ricorso diretto, ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen., con il quale può dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod. proc. pen.

Consegue l’ammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale si è limitato ad affermare che "All’imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, risultando gravato da un unico precedente assai risalente nel tempo".

Ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen., "La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso, anche graficamente, la prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, così venendo meno anche all’obbligo di esplicitare il percorso logico giuridico alla base della statuizione adottata. Né può ipotizzarsi l’esistenza di una motivazione implicita in quanto il Tribunale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche (vds. Sez. 4, n. 606 del 05/10/2022, dep. 2023, C., non mass.; Sez. 4, n. 5313 del 08/11/2019, dep. 2020, P., non mass.).

Sussiste, quindi, la lamentata mancanza di motivazione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

L’imputato aveva riportato una pena detentiva (mesi dieci di reclusione, oltre alla multa), inflitta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2000, prima della pronuncia della sentenza impugnata. Quella pena era stata sospesa condizionalmente, sicché, ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., la pena inflitta con la sentenza impugnata doveva essere obbligatoriamente subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo dell’art. 165 cod. pen.

Ed invero la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 165 cod. pen. non è esclusa dalla estinzione del precedente reato per decorso del termine ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Va ricordato, inoltre, che, secondo un orientamento che sembra ormai essersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità, "In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall’imputato che ha già usufruito di tale beneficio implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo" (Sez. 5, n. 28568 del 25/09/2020, C., Rv. 279696-01: fattispecie in cui la sospensione condizionale della pena era stata in precedenza concessa con sentenza di applicazione della pena. Nello stesso senso, vds. Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, Rv. 285766-02; Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, M., Rv. 284337-02; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712-01; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, B., Rv. 279773-01).

4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Velletri, diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri, diversa persona fisica.

Così deciso il 14 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2026.

 

DISCLAIMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale