Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35290 del 5 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35290 del 05/10/2026
Circolazione stradale - Art. 187 Codice della strada - Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Incidente stradale - Prova dello stato di alterazione - Memoria difensiva non valutata - Motivazione - Inammissibilità del ricorso - L'omessa considerazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, ma può rilevare come vizio motivazionale se siano trascurati argomenti decisivi. In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche che ripropongano questioni probatorie già esaminate con motivazione congrua dai giudici di merito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di (Omissis), con la sentenza del 23 gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata il 19 novembre 2021 dal Tribunale di (Omissis), che aveva dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada e lo aveva condannato alle pene di legge.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta mancanza e illogicità della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sotto diversi profili.
Si duole il difensore, anzitutto, della mancanza di valutazione delle memoria difensiva con conclusioni scritte della difesa, ritualmente depositata in data 16 gennaio 2026, e della conseguente omissione motivazionale. Evidenzia che con tale memoria la difesa aveva sviluppato ulteriormente quanto dedotto con i motivi di gravame, sottolineando in particolare la prova dell'esistenza di cause concorrenti della verificazione del sinistro rispetto al ritenuto stato di alterazione alla guida, quali la mancanza di illuminazione e la scarsa visibilità, e l'errato utilizzo di massime di esperienza, laddove non si riteneva l'amnesia riscontrata al (Soggetto 1) presso il pronto soccorso quale possibile conseguenza del forte impatto del veicolo da egli condotto.
Lamenta, sotto altro profilo, carenza motivazionale laddove la Corte territoriale desume lo stato di alterazione al momento della guida, e quindi la sussistenza dell'elemento costitutivo della contravvenzione di cui all'art. 187 cod. strada nella formulazione precedente alla novella, evidenziando unicamente che "la repentinità della perdita di controllo e l'assenza di concause rendono la dinamica inspiegabile in normali condizioni di guida, a nulla valendo le scarse condizioni di visibilità". Sostiene che, limitandosi a valorizzare il dato oggettivo della perdita di controllo del veicolo, la Corte territoriale si sia limitata a valorizzare solo l'assenza di tracce di frenata ma senza riferimento alcuno alle condizioni di contesto ovvero alla velocità della vettura, che avrebbero invece reso necessaria la detta frenata. Lamenta che la Corte territoriale abbia pertanto totalmente omesso di argomentare riguardo ad elementi idonei a cagionare la perdita del controllo del veicolo, quali l'assenza di illuminazione e la scarsa visibilità, elementi che, isolatamente considerati, sostiene siano idonei, secondo una massima di esperienza, ad essere ritenuti eziologicamente collegabili all'uscita dalla carreggiata di percorrenza.
Si duole, poi, della illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ritiene che l'amnesia riscontrata sia in sede di primo intervento presso il Pronto Soccorso di (Omissis), alle ore 04:23 del 5 ottobre 2019, sia alle ore 06:15 del medesimo giorno, quando il (Soggetto 1) venne sentito dalla p.g. sulle modalità dell'incidente e dichiarò "non ricordo niente" (pagina 3 dell'impugnata sentenza), sia univocamente dimostrativa dello stato di incoscienza "persino nei momenti precedenti il ribaltamento dell'auto", piuttosto che del trauma conseguente al violento impatto al quale faceva seguito il ribaltamento dell'auto, documentato dal referto medico del presidio ospedaliero di (Omissis), in cui si dà atto della presenza di un "politrauma della strada con focolai lacero-contusivi cerebrali". Aggiunge, sotto questo profilo, che le sentenze di merito non indicano il momento in cui è avvenuta l'assunzione della sostanza stupefacente, limitandosi ad evidenziare la concentrazione nel sangue dell'imputato di cocaina nella misura di 128,2 ng/ml rilevata nelle analisi mediche, e che le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo e quindi potevano essere state assunte giorni prima. Sostiene, pertanto, che la decisione che ricollegava lo stato di amnesia successivo all'impatto allo stato di alterazione al momento della guida non sia stata fondata su una massima di esperienza ma su una congettura.
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 2), ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo profilo di doglianza, relativo alla omessa valutazione delle memoria difensiva con conclusioni scritte della difesa, ritualmente depositata in data 16 gennaio 2026, ed alla conseguente mancanza di motivazione, è inammissibile per mancanza di decisività della memoria.
Osserva il Collegio che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, per ciò solo, alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01), nel senso cioè che detta omissione può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, M., Rv. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, G., Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, C., Rv. 252713 - 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, P., Rv. 248551 - 01).
Deve, pertanto, essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che si ricorda è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio né da altre disposizioni del codice di rito (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, R., Rv. 277667-01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01).
In particolare, le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi (argomenta dal comma primo, quarto e quinto dell'articolo 585 del codice di procedura penale), cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto.
La conseguenza è che l'omessa considerazione, da parte del giudice dell'impugnazione, di una memoria difensiva non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato - diritto di difesa che, secondo i principi generali che regolano le impugnazioni penali, deve essere stato, nel suo preciso e specifico contenuto, già esercitato con la presentazione dei motivi di gravame - ma può determinare e rendere maggiormente riconoscibile un vizio della motivazione del provvedimento gravato per la mancata valutazione delle ragioni illustrate con la memoria, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, R., Rv. 277667-01).
Il diverso indirizzo sostenuto da alcune più risalenti pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, A., Rv. 259488-01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, P., Rv. 244321-01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, P., Rv. 248551-01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, R., Rv. 232702-01), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso - oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione -, non può essere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.); pertanto, "dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge", sicché "le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi" (in termini, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, C., Rv. 252713-01. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01).
Ne consegue che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti non può essere dedotta come vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., potendo invece dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito. Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542 - 01).
Ciò precisato, osserva il Collegio che nel caso in esame la memoria difensiva - oltre ad essere stata depositata in data 16 gennaio 2026 e quindi dopo la scadenza del termine di quindici giorni prima dell'udienza del 23 gennaio 2026 davanti alla Corte di appello svoltasi in camera di consiglio con rito ex art. 598-bis cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del termine esimeva la Corte di appello dall'obbligo di prenderla in esame (cfr., con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., ex plurimis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, A., Rv. 287766-02) - non presenta caratteri di decisività, di talché la sua mancata considerazione non rifluisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della motivazione della sentenza della Corte di appello.
2.2. Il secondo e il terzo profilo di doglianza possono essere esaminati congiuntamente, perché con essi il difensore si duole della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada, riproponendo il motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato la mancanza di prova sia in ordine allo stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti sia in ordine alla influenza di tale stato di alterazione sulla dinamica del sinistro, e sono inammissibili in quanto generici.
La Corte territoriale ha osservato che la dinamica e le modalità dell'incidente stradale ricostruite dal giudice di primo grado (l'uscita del veicolo dell'imputato dalla propria carreggiata con invasione di quella opposta; il ribaltamento del veicolo e lo schianto dello stesso contro un cartellone pubblicitario, in un tratto rettilineo, senza tracce di frenata, in assenza di cause concorrenti) e le condizioni dell'imputato al momento dell'intervento della p.g. (mancanza di lucidità e amnesia sulle modalità del sinistro) dimostrano in modo certo e inequivocabile che l'imputato abbia guidato e provocato l'incidente in stato di alterazione per l'assunzione di stupefacenti. Ha, poi, osservato che "la repentinità della perdita di controllo (nei rilievi planimetrici si indica una deviazione di tipo perpendicolare verso l'opposta carreggiata) e l'assenza di concause rendono la dinamica inspiegabile in normali condizioni di guida, a nulla valendo le scarse condizioni di visibilità (il sinistro è avvenuto in piena notte in una strada provinciale), tenuto conto che il (Soggetto 1) stava percorrendo un rettilineo e l'assenza di segni di frenata indica che non ha dovuto azionare alcuna manovra di emergenza". Ha, infine, osservato che la mancanza di lucidità e l'amnesia dell'imputato erano stati riscontrati sia in sede di primo intervento presso il pronto soccorso di (Omissis), alle ore 04:23 del 5 ottobre 2019 sia alle ore 06:15 del medesimo giorno, quando il (Soggetto 1) venne sentito dalla p.g. sulle modalità dell'incidente e dichiarò "non ricordo niente". Ha, quindi, concluso che sussistevano una pluralità di elementi sintomatici, tutti univocamente convergenti a dimostrare che l'imputato stesse guidando in stato di alterazione determinata dall'assunzione di cocaina, e che questo stato di alterazione fosse eziologicamente ricollegabile al sinistro" (pag. 2 della sentenza impugnata).
Orbene, il motivo di ricorso, sotto entrambi i profili, non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale (la velocità della vettura, l'assenza di illuminazione e la scarsa visibilità, con il secondo profilo; la derivazione dello stato di incoscienza dal trauma conseguente al violente impatto al quale seguiva il ribaltamento dell'auto, con il terzo profilo) con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
Va ricordato, infine, che "il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate... La censura di illogicità manifesta può quindi essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su una massima d'esperienza e valorizzi piuttosto una congettura o una convinzione soggettiva del giudicante, cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e insuscettibile di verifica empirica" (vds, in termini, Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, R., Rv. 269998-01).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente ricollegato lo stato di amnesia successivo all'impatto allo stato di alterazione al momento della guida, fondandolo il ragionamento sulla massima d'esperienza secondo cui "uno stato confusionale prolungato, quindi, con una totale amnesia sulla dinamica del sinistro, che rivela uno stato di incoscienza persino dei momenti antecedenti alla perdita di controllo e al ribaltamento dell'auto, non è spiegabile se non con l'annullamento delle facoltà psico-fisiche in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti" (pag. 2 della sentenza impugnata).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2026.
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