Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34892 del 30 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34892 del 30/09/2026
Circolazione Stradale - Art. 589-bis codice penale - Omicidio stradale - Invasione della corsia opposta - Nesso causale - Concorso della vittima - L’ipotizzata imperizia della vittima nella mancata manovra di emergenza non interrompe il nesso causale se non introduce un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quello generato dal conducente; è inammissibile il ricorso sul diniego dell’attenuante del comma 7 che non esponga le ragioni tecniche del concorso causale e non si confronti con la motivazione.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2025, la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1). L'ha riformata, invece, quanto alla responsabile civile (Omissis) (designata per la gestione dei sinistri per il Fondo di garanzia per le vittime della strada) eliminando le statuizioni civili adottate in primo grado nei confronti della società. Per quanto rileva in questa sede, (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis del cod. pen. per aver cagionato, per colpa, la morte di (Soggetto 2) e (Soggetto 3). Con la sentenza confermata in appello, applicata la disposizione di cui all'art. 589-bis ultimo comma e operata la riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato, l'imputato è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il (Omissis) sulla strada statale n. (Omissis) nel territorio del Comune di (Omissis).

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la Ford (Omissis) condotta da (Soggetto 1), subito dopo aver effettuato - in un tratto non consentito - il sorpasso di un altro veicolo, affrontò una curva volgente a sinistra e, poiché procedeva alla velocità di circa 80 km/h - superiore al limite stabilito (di 70 km/h) - su una strada resa viscida dalla pioggia e caratterizzata da una "banchina cedevole" (oggetto di apposita segnalazione di pericolo), giunta nel rettilineo successivo alla curva, invase la corsia di marcia opposta entrando in collisione con il veicolo Fiat (Omissis) condotto da (Soggetto 2), sul quale viaggiava come passeggero (Soggetto 3). Per effetto dell'urto, il veicolo condotto da (Soggetto 2), che procedeva sulla propria corsia di marcia a velocità moderata, fu sbalzato all'indietro verso la banchina laterale destra e si ribaltò. La morte di (Soggetto 2) fu immediata. (Soggetto 3), invece, poté essere trasportato in ospedale, ma i tentativi di salvarlo risultarono vani e morì poco dopo.

3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di Appello per mezzo dei difensori di fiducia. Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari, come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.1. Col primo motivo, i difensori deducono violazione di legge per essere stata attribuita all'imputato la responsabilità del sinistro sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dal consulente tecnico del pubblico ministero senza tenere conto delle "controdeduzioni tecniche del consulente della difesa". I difensori sostengono che, non avendo tenuto conto delle argomentazioni dei consulenti della difesa, i giudici di merito non avrebbero compiuto il doveroso giudizio controfattuale e non avrebbero spiegato perché, tenendo una diversa condotta di guida e mantenendo una velocità inferiore, (Soggetto 1) avrebbe potuto evitare l'evento. Osservano a tal fine che, "nonostante l'ampia visuale offerta dai luoghi e la possibilità di percepire in lontananza l'inizio della fase di sbandamento della Ford (Omissis) verso la corsia opposta", (Soggetto 2) non attuò "alcuna manovra di emergenza per scongiurare la collisione, ovvero per ridurne gli effetti".

3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Sostiene che l'evento non può essere ritenuto esclusiva conseguenza della condotta dell'imputato perché (Soggetto 2) avrebbe potuto evitarlo o ridurne l'intensità lesiva attuando una manovra di emergenza.

3.3. Il terzo motivo ha ad oggetto la scelta di non applicare le attenuanti generiche. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti siano state negate in ragione della gravità del fatto senza tenere conto della "giovanissima età" dell'imputato, della sua incensuratezza e della "dinamica della vicenda come ricostruita nel corso delle indagini preliminari". In tesi difensiva, l'imputato sarebbe meritevole delle attenuanti generiche anche per aver chiesto di concordare la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. rinunciando ai motivi di appello, richiesta che non ha avuto esito perché il Procuratore generale non ha prestato il consenso.

4. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Preliminarmente è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Ne consegue che è preclusa alla Corte di cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, F., Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., Rv. 280747).

3. Muovendo da queste premesse, si deve osservare che i giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro alla luce delle sommarie informazioni testimoniali raccolte, dei rilievi eseguiti sul posto, delle fotografie in atti e delle argomentazioni sviluppate dai consulenti tecnici di parte. Se è vero che la sentenza impugnata fa ampio rinvio alla relazione predisposta dal CT del PM, è pur vero che la Corte di appello non ha ignorato l'argomentazione difensiva secondo la quale, tenuto conto dei tempi di avvistamento, il conducente della Fiat (Omissis) avrebbe potuto attuare una manovra di emergenza idonea ad evitare l'impatto o, comunque, a ridurne le conseguenze. Ha sottolineato, però, che l'auto condotta dall'imputato invase la corsia di marcia opposta ponendosi trasversalmente all'asse stradale sicché (Soggetto 2), che procedeva regolarmente sulla propria corsia di marcia ad una velocità moderata, non poté in concreto evitare l'evento.

Non è controverso che l'urto sia avvenuto nella corsia di marcia opposta a quella che (Soggetto 1) stava percorrendo. Neppure è controverso che questi abbia perso il controllo dell'auto avendo eseguito un sorpasso non consentito, oltrepassando la linea continua di mezzeria all'approssimarsi di una curva e mantenendo una velocità eccessiva (perché superiore a quella massima stabilita per quel tratto di strada e comunque non prudenziale in presenza di asfalto bagnato dalla pioggia e di una curva debitamente segnalata). In tale situazione, l'infondatezza del primo motivo di ricorso è manifesta. È evidente, infatti, che se (Soggetto 1) non avesse perso il controllo del mezzo (e ciò fu causato da plurime violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) non avrebbe invaso la corsia lungo la quale (Soggetto 2) procedeva e nessuna manovra di emergenza volta ad evitare l'impatto sarebbe stata necessaria. La serie causale che condusse all'evento, dunque, fu determinata dalla condotta dell'imputato e, quand'anche sussistente, l'ipotizzata imperizia della vittima, non sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale. Ed invero, una causa sopravvenuta è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento solo se "innesca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare" (fra le tante: Sez. 4, n. 22691 del 25/02/2020, R., Rv. 279513; Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, P., Rv. 276238).

4. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al secondo motivo di ricorso col quale la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Il motivo è aspecifico e non autosufficiente. Nel ricorso si afferma che una azione di emergenza di (Soggetto 2) avrebbe potuto evitare l'impatto, ma tale affermazione è formulata in termini apodittici: la difesa sostiene che la consulenza tecnica di parte avrebbe fornito indicazioni in tal senso, ma non spiega quali argomentazioni tecnico scientifiche supporterebbero questa tesi e non si confronta con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata (pag. 9), secondo la quale l'auto condotta da (Soggetto 1) invase "la corsia di marcia opposta e lo fece trasversalmente, travolgendo letteralmente l'autovettura Fiat (Omissis) guidata da (Soggetto 2)", sicché l'impatto fu "improvviso e imprevedibile".

5. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La decisione di non applicare le attenuanti generiche è stata motivata dai giudici di merito evidenziando (pagg. 10 e 11 della motivazione): che al momento del fatto (Soggetto 1) aveva quasi ventinove anni (dunque non era "giovanissimo"); che la giovane età non giustifica da sé sola l'applicazione delle attenuanti generiche, essendo necessario a tal fine che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento (in tal senso Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, G., Rv. 278633); che, nel caso di specie, tale condizione non è documentata. Ha sottolineato, inoltre, la gravità del fatto, reso possibile da plurime violazioni delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale.

Con questa motivazione il ricorso non si confronta perché sostiene che dell'applicazione delle attenuanti generiche l'imputato sarebbe stato meritevole per l'età, per l'incensuratezza, per la "dinamica della vicenda come ricostruita nel corso delle indagini preliminari" e per aver tentato di definire il giudizio di appello concordando col Procuratore generale una pena che non è stata valutata congrua né dal PG né, in seguito, dalla Corte di appello (la sentenza di primo grado, infatti, è stata integralmente confermata).

In sintesi, il motivo col quale i difensori si dolgono della mancata applicazione delle attenuanti generiche è formulato in termini meramente oppositivi, perché non smentisce efficacemente il significato degli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere l'applicazione dell'art. 62-bis del cod. pen. e non evidenzia profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma, a sostegno del riconoscimento di tali attenuanti, ripropone gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione della Corte di appello, motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2026.

 

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