Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 33822 del 17 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 33822 del 17/09/2026
Circolazione stradale - Art. 689 c.p. - Pubblici esercizi - Minore di anni 16 - Reato di somministrazione di bevande alcoliche - La contravvenzione richiede l’effettiva cessione della bevanda alcolica, anche in unica soluzione, da parte del gestore o dei suoi dipendenti. Se la consegna del cocktail viene bloccata prima della diretta datio al minore, manca la condotta materiale di somministrazione e il fatto non sussiste; né la condotta può essere riqualificata come tentativo, non configurabile per i reati contravvenzionali.


RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza del Giudice di pace di Palermo, che ha dichiarato (Soggetto 1) e (Soggetto 2) colpevoli del reato di cui all'art. 689 cod. pen., (a quest'ultima contestato a titolo di responsabilità omissiva ex art. 40, comma 2 cod. pen.), condannandoli alla pena di 400 Euro di ammenda per la somministrazione di bevande alcoliche a soggetto minore di anni 16 all'interno di pubblico esercizio, di cui la (Soggetto 2) era titolare.

2. Il ricorso per cassazione di (Soggetto 1), per il tramite del difensore di fiducia, avvocato (Omissis), è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 689 cod. pen. emergendo dalla stessa ricostruzione in fatto della sentenza impugnata che la bevanda alcoolica non venne somministrata al minore, per l'intervento delle forze dell'ordine che bloccarono la consegna. Trattasi di condotta integrante, al più, un tentativo, non configurabile in relazione a reati contravvenzionali.

2.2. Vizi della motivazione e travisamento della prova per omissione quanto all'accertamento del contenuto del bicchiere e dell'età dell'acquirente, (Soggetto 3), non identificato mediante documento di identità ma solo sulla base delle dichiarazioni degli operanti, neppure verbalizzate. D'altronde, si sostiene, neppure è stato accertato che la bevanda in questione fosse destinata al minore infrasedicenne piuttosto che a due giovani con i quali si accompagnava.

3. Il ricorso di (Soggetto 2), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato (Omissis), svolge tre motivi.

3.1. Violazione degli artt. 526 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 689 cod. pen. per omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste Soggetto 4, non essendo stata raggiunta la prova della natura alcoolica della bevanda.

3.2. Violazione dell'art. 689 cod. pen, in punto di inconfigurabilità del tentativo.

3.3. Violazione dell'art. 40 co. 2 cod. pen. quanto alla responsabilità della ricorrente, titolare del locale pubblico, tratta dalla condotta del dipendente, senza accertamento ulteriore in merito al mancato ammonimento dei propri dipendenti circa le condotte da tenere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti per la insussistenza del fatto.

In particolare, sono fondati, in modo assorbente, il primo motivo del ricorso di (Soggetto 1) e il secondo motivo del ricorso della (Soggetto 2)

2. Dalla stessa sentenza impugnata (oltre che dal verbale della deposizione di Soggetto 4, allegato al ricorso (Soggetto 1)) emerge chiaramente che la consegna dei cocktail alcolici fu bloccata dagli operanti al momento dell'intervento.

2.1. Il reato di somministrazione di bevande alcoliche di cui all'art. 689 cod. pen. è integrato dalla condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici (Sez. 5, n. 7021 del 02/12/2010 dep. 2011, R., Rv. 249830), con conseguente necessità - prima ancora della verifica del grado di diligenza dell'agente - di precisare cosa debba intendersi per somministrazione.

2.2. Come è stato chiarito, nell'ermeneusi della norma incriminatrice, il significato letterale della espressione verbale implica il concetto di erogazione.

2.3. Se ne trae la conseguenza per cui, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, la condotta penalmente sanzionata deve ricondursi alla nozione di cessione, anche in unica soluzione; il che, se da un lato non richiede il carattere della pluralità, postula, nondimeno, sotto il profilo materiale del reato, la prova della diretta datio di bevande alcoliche da parte del gestore di un pubblico esercizio a minori di anni sedici  o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico  esercizio o dei suoi dipendenti (cfr. Sez. 5, n. 12058 del 20/01/2021, Rv. 280734-01).

2.4. Essendo, dunque, necessaria, in applicazione di tali principi, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 689 cod. pen., la prova della "somministrazione", e poiché tale cessione effettiva, nel caso di specie, non è avvenuta, non può dirsi sussistente la condotta materiale, né il fatto può essere riqualificato in termini di tentativo, trattandosi di reato contravvenzionale.

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2026.

 

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