Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 33122 del 8 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 33122 del 08/09/2026
Circolazione stradale - Art. 479 codice penale - Falso ideologico in atto pubblico - Accertamento anagrafico - Polizia locale - Residenza - L'accertamento svolto dalla polizia municipale per verificare la dimora abituale costituisce atto pubblico, perché inserito nel procedimento anagrafico e dotato di rilevanza pubblicistica. Integra il falso ideologico l'attestazione con cui il pubblico ufficiale dichiari, contrariamente al vero e senza accesso in loco, di avere effettuato i controlli sull'effettività della residenza dichiarata.


RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di (Omissis), con ordinanza del 28 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari avanzata, tra gli altri, nei confronti di (Soggetto 1), indagata per il reato di cui agli artt. 117 e 479 del cod. pen., in relazione all'art. 472, comma secondo, cod. pen. perché, in concorso morale e materiale con (Soggetto 2), quale titolare dell'Agenzia di affari di (Soggetto 2), quale ispettrice della Polizia locale del Comune di (Omissis) e, dunque, pubblico ufficiale, "formando quest'ultima un atto nell'esercizio delle sue funzioni e, segnatamente, l'atto di accertamento della residenza anagrafica, attestavano, contrariamente al vero, di aver accertato che tre cittadini brasiliani clienti di (Soggetto 2)... risiedevano a (Omissis), (Omissis), atteso che (Soggetto 1) non si recava personalmente al predetto civico a eseguire la verifica (essendo in quel momento impegnata ad effettuare rilievi su un incidente stradale), ma si accordava con il predetto (Soggetto 2) affinché fosse quest'ultimo a raggiungerla sul luogo dell'incidente, al fine di mostrare i suoi clienti e procedere alla validazione del controllo a loro carico. In (Omissis) il 13/10/2023" (capo 2).

1.1. Ha interposto appello il Pubblico Ministero che, quanto alla posizione di (Soggetto 1) (motivo 4):

- a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusi dal G.I.P., ha richiamato l'informativa di p.g. (e segnatamente il cap. 3.3 "I rapporti di (Soggetto 2) con (Soggetto 1) Ispettore della Polizia locale del Comune di (Omissis), e il falso controllo di residenza del 13 ottobre 2023") ove sono compendiate le risultanze intercettative e documentali (cfr. attestazioni accertamento anagrafico in all. da 120 a 124), da cui risulta che l'ispettrice non si è mai recata all'indirizzo dove i cittadini e le cittadine brasiliane avevano indicato la propria residenza e non ha effettuato alcuna verifica anagrafica; nondimeno, in tutti e tre i casi contestati ella ha firmato un atto di accertamento nella veste di pubblico ufficiale destinato all'ufficiale di anagrafe che, a sua volta, ha operato la registrazione avente indubbio valore di atto fidefaciente;

- sulle esigenze cautelari, ha ribadito la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, sottolineando che tutti i pubblici ufficiali coinvolti avevano mostrato una propensione a ricevere compensi indebiti anche di scarso valore e che si trovavano ancora in servizio, ha domandato, quindi, che all'indagata venisse applicata la misura cautelare domiciliare già richiesta.

1.2. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale del riesame di (Omissis), in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato a (Soggetto 1) la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di mesi sei.

Il Tribunale dalla complessiva valutazione degli elementi intercettativi e documentali emersi nel corso delle indagini ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per avere l'indagata, agendo in concorso con il coindagato (Soggetto 2), effettivamente dato atto di aver svolto i controlli legati alla dichiarazione di residenza di tre clienti brasiliani a (Omissis): richiamando le conversazioni telefoniche intercettate ha ricostruito il comportamento dell'ispettrice che ha dapprima inviato (Soggetto 2) a radunare i suoi clienti affinché la raggiungessero in ufficio, comunicando poi allo stesso di trovarsi impegnata in strada a causa di un incidente stradale ed invitandolo comunque a raggiungerla, in modo che potesse vedere i suoi clienti anche da lontano; richiamando le risultanze dalla banca dati dell'agenzia delle entrate e le altre verifiche documentali ha poi rilevato che in relazione a tre clienti di (Soggetto 2) di nazionalità brasiliana era presente in atti l'attestazione dell'accertamento anagrafico formalizzato il 13 ottobre 2023 dall'ispettrice (Soggetto 1), ossia lo stesso giorno in cui la stessa aveva proceduto ai rilievi di un sinistro stradale assieme ad altra collega.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che "la facile e pronta disponibilità mostrata dall'indagata nel compimento della condotta delittuosa faccia trapelare una sicura disinvoltura che esclude la mera occasionalità della condotta cui si riconnette il rischio di reiterazione di reati della stessa specie né il fatto si colloca... in un'epoca talmente remota da escludere l'attualità del pericolo" (pag. 5).

2. Per la cassazione dell'ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione l'indagata, tramite difensore abilitato, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per mancata applicazione del criterio normativo del "tempo trascorso" e vizio di motivazione apparente in ordine il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Il fatto contestato alla ricorrente risale al 13 ottobre 2023 mentre l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa dal Tribunale del riesame il 12 marzo 2026, a distanza di oltre due anni e quattro mesi: a fronte di un così significativo lasso temporale, il Collegio de libertate aveva l'obbligo giuridico - imposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed invece del tutto pretermesso - di tenere conto di tale circostanza, fornendo una motivazione rafforzata sulla persistente attualità del pericolo di reiterazione; motivazione - si denuncia - del tutto inesistente essendo stata affidata ad una mera clausola di stile ("..né il fatto si colloca in un'epoca talmente remota da escludere l'attualità del pericolo..."), tanto più che lo stesso Tribunale, nel disporre la misura interdittiva (in luogo della misura domiciliare richiesta dal P.M.) abbia riconosciuto lo stato di incensuratezza dell'indagata, il che, unitamente al notevole lasso temporale intercorso, avrebbe dovuto imporre una valutazione di segno diametralmente opposto.

Il Tribunale - lamenta la ricorrente - ha altresì omesso di motivare in ordine all'attualità, specificità e concretezza del pericolo: il giudizio negativo è interamente affidato a clausole di stile che descrivono le modalità della condotta ascritta, trasformando la valutazione del pericolo in un inammissibile automatismo derivante dalla natura stessa dell'illecito; il pericolo di commettere reati in futuro è desunto dalla "disinvoltura" con cui è stato commesso il reato in passato mentre manca l'indicazione di qualsiasi elemento attuale specifico che possa fondare un giudizio di concretezza e soprattutto di attualità del periculum libertatis.

2.2. Con il secondo motivo viene denunziato il difetto di motivazione in merito alla determinazione del quantum della misura interdittiva applicata nella misura di mesi sei dal Tribunale, il quale peraltro ha omesso di esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto congrua e proporzionata una sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per tale durata, che contrasta con l'incensuratezza dell'indagata, pure contraddittoriamente valorizzata dallo stesso Tribunale nella scelta della misura (ma non considerata ai fini di una minore durata).

2.3. Con il terzo motivo si contesta, in punto di gravità indiziaria, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il Tribunale ha erroneamente qualificato come falsa un'attestazione che, alla luce della stessa narrazione contenuta nel provvedimento impugnato, non presenta il carattere della immutatio veri, e ha confuso il piano della irregolarità/illegittimità della procedura amministrativa, al più ravvisabile nella specie, con quello della falsità contenutistica dell'atto pubblico, che costituisce l'elemento materiale del reato contestato.

Dalla stessa sequenza fattuale accertata dal Tribunale emerge che un'attività di "accertamento", per quanto irrituale o superficiale, è stata effettivamente compiuta nella data in contestazione, poiché l'indagata "da lontano" ha compiuto una verifica visiva dei richiedenti cittadini brasiliani, sicché la mera irregolarità della procedura o la sua non conformità ai regolamenti interni, sebbene possano rilevare sul piano disciplinare, non sono sufficienti ad integrare l'elemento materiale del reato di falso in contestazione, che richiede una radicale alterazione della verità fattuale.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, (Soggetto 3), ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente, Avv. (Soggetto 4), in vista dell'odierna udienza camerale ha trasmesso in data 28 agosto 2026 conclusioni scritte in cui ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.

2. Il terzo motivo di ricorso - da esaminare logicamente per primo, in quanto attiene al requisito della gravità indiziaria in relazione al delitto di falso in atto pubblico in contestazione - è destituito di fondamento.

2.1. La ricorrente contesta, nella sostanza, la natura di atto pubblico dell'attestazione resa dall'indagata, quale pubblico ufficiale, "senza aver accertato in modo regolare e specifico la residenza dei... cittadini brasiliani" (pag. 4 ord. imp.) risultati essere clienti del coindagato (determinatore) (Soggetto 2).

A fondamento delle censure svolte, la difesa della ricorrente assume che un'attività di "accertamento", per quanto irrituale o superficiale, è stata effettivamente compiuta dalla ricorrente nella data in contestazione, sicché il suo operato, per quanto irrituale, non può tacciarsi di falsità ideologica.

2.2. La tesi difensiva è manifestamente infondata.

2.2.1. È opportuno ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, S., Rv. 233423-01) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico e, quindi, tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.

2.2.2. Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, poi, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, quali gli atti di impulso di procedimenti amministrativi, indipendentemente dalla circostanza che il loro contenuto sia integralmente recepito nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca mero presupposto implicito necessario (Sez. 6, n. 13031 del 11/03/2026, I., Rv. 289751-01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva attribuito natura di atto pubblico alla relazione di servizio redatta, su richiesta del superiore gerarchico, da alcuni agenti di polizia, per documentare lo svolgimento di un intervento concretamente eseguito; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, D., Rv. 28778002; Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, S., Rv. 283007-01; Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, M., Rv. 282028-01; Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, P., Rv. 281041-01).

2.2.3. In generale, costituiscono atti pubblici non solo quelli redatti da un pubblico ufficiale (o dai soggetti che rivestano le qualifiche soggettive di cui all'art. 493 cod. pen.), ma anche quelli aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (ex multis, v. Sez. 5, n. Sez. 6, n. 13031 del 11/03/2026, cit.; Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, T., Rv. 211440-01, nonché Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, cit.; nel senso che tali sono state ritenute le autocertificazioni del privato redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, cit.): come reiteratamente chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cd. interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289591-01, in motiv. par. 2.2.; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG in proc. D., Rv. 287780-02; Sez. 5, n. 11914 del 15/11/2019, B., Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, P.M. in proc. C., Rv. 277092-01; cfr. anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, B., Rv. 258952-01; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, C., Rv. 25438801; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, M. e altro, Rv. 249858-01; Sez. 5, n. 7636 del 12/12/2006, F., Rv. 236515-01).

2.2.4. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza penale di legittimità:

- ha ritenuto atto pubblico fidefacente il (falso) verbale di operazioni compiute da parte di un militare della Guardia di finanza, in quanto, pur se interno all'amministrazione, è destinato a provare le attività svolte dal pubblico ufficiale nell'esercizio di una sua speciale potestà documentatrice, con presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale, al fine di assicurarne l'eventuale successiva verifica (Sez. 5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, cit., Rv. 289591-01);

- ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, cit.);

- ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico nella condotta del funzionario incaricato alla verifica preliminare delle istanze presentate per l'ottenimento del permesso di soggiorno, che appone a margine della richiesta, priva dei necessari requisiti, la dicitura manoscritta "ok", attestandone in tal modo la regolarità, trattandosi di un atto interno che si inserisce nella sequenza procedimentale quale necessario presupposto degli atti successivi finalizzati al rilascio del permesso medesimo (Sez. 5, n. 11914 del 15/11/2019, B., cit.);

- ha affermato che la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autore o che siano dallo stesso riferiti, nonché dell'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni, sicché integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, P.G. in proc. S. e altro, Rv. 271625-01; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, L. e altri, Rv. 253543; Sez. 5, n. 48252 del 15/01/2010, B. e altro, Rv. 246157-01); in particolare, si è ritenuto atto pubblico la relazione di servizio che attesti falsamente la presenza dell'agente di polizia ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l'indennità di straordinario (Sez. 5, n. 5079 del 10/01/2020, C., Rv. 278739), ovvero che attesti falsamente l'uso da parte del pubblico ufficiale del mezzo di servizio per finalità istituzionali in luogo di quelle private (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, M., Rv. 287749-01).

In fattispecie analoghe a quelle qui al vaglio:

- ha ritenuto l'iscrizione, nel registro anagrafico di un Comune, da parte del pubblico ufficiale preposto, del nominativo di cittadini stranieri (nella specie, brasiliani) richiedenti il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, integrante il delitto di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 cod. pen., perché in tal modo si attesta, contrariamente al vero, la residenza degli stessi nel territorio comunale (Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025, dep. 2026, B., Rv. 289179-01);

- ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. nella redazione documentazione anagrafica (verbale di accertamento per iscrizione anagrafica) attestante la residenza di un cittadino albanese (in realtà latitante) presso un determinato alloggio (Sez. 5, n. 44711 del 17/11/2005, G., non mass.);

- ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. nella redazione di falsa documentazione di convivenza anagrafica presso una determinata residenza con soggetto detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. con conseguente induzione in errore (artt. 48, 480 cod. pen.) del competente ufficiale di anagrafe (Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, D. e altri, non mass.).

2.3. Di questi principi giurisprudenziali, sia pure non evocandoli, ha fatto buon governo il Tribunale del riesame di (Omissis) nel ravvisare la gravità indiziaria, a carico della ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 479 cod. pen. (in relazione all'art. 476, comma secondo, cod. pen.: circostanza aggravante non oggetto, peraltro, di contestazione in questa sede), avuto riguardo al plesso di disciplina pubblicistica che governa la materia dell'iscrizione anagrafica subordinata alla previa verifica in situ della dimora abituale dell'istante.

2.3.1. L'iscrizione anagrafica - che "si fonda in primis sul diritto a risiedere in un determinato luogo" e che costituisce "la porta di accesso a ogni diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale" (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 32294 del 11/12/2025, Rv. 676829-02, in motiv. par. 7.2) - costituisce procedimento amministrativo complesso facente capo al competente ufficiale dello stato civile tenuto agli adempimenti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, il cui art. 7 disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente che viene effettuata, tra l'altro, "... c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto...") e - per quel che qui rileva - all'effettuazione, prima di procedere all'iscrizione anagrafica, di tutti i controlli necessari ad appurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025, cit., in motiv. par. 3.3.). In presenza dei presupposti, l'iscrizione anagrafica è qualificabile come attività vincolata (Cons. Stato, Sez. III, n. 2546 del 10/03/2023).

L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni così individuate e, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 ("Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"), ognuno ha l'obbligo di richiedere "l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche" (comma 1).

La residenza è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi insieme al domicilio e alla dimora. Essere residente in un luogo, quindi essere iscritto anagraficamente in uno specifico indirizzo, determina e instaura una serie di relazioni le quali sono espressioni di diritti e di doveri.

Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 186 del 2020), "i moderni sistemi di anagrafe trovano fondamento proprio in un'esigenza di registrazione amministrativa della popolazione residente. Tale registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici, e via dicendo". D'altra parte, il diritto a risiedere in un determinato luogo è stato qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come diritto soggettivo pieno (Cons. Stato, Sez. III, n. 2546 del 10/03/2023).

La residenza è, quindi, anche uno strumento di governo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza in quanto permette alle autorità di pubblica sicurezza di individuare i soggetti iscritti anagraficamente; contemporaneamente è uno strumento di garanzia per l'accesso del soggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali (iscrizione al servizio sanitario e assistenziale territoriale, iscrizione nelle liste elettorali, accesso al gratuito patrocinio, iscrizione nelle liste di collocamento, accesso alla istruzione pubblica, etc.: cfr. ancora Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 32294 del 11/12/2025, cit., in motiv. par. 7.2); ne consegue la sicura rilevanza pubblicistica del relativo procedimento amministrativo agli effetti dell'art. 479 cod. pen.

2.3.2. Nei limiti di scrutinio della presente fase cautelare dall'impugnata ordinanza, per quel che qui rileva - quella materialmente compiuta in data 13 ottobre 2023 dall'ispettrice (Soggetto 1) (su istigazione del privato coindagato: art. 117 cod. pen.) costituisce attestazione endoprocedimentale ex se penalmente rilevante (v. supra par. 2.2), senz'altro passibile di falsità ideologica in quanto avente funzione pubblicistica (fidefaciente: art. 476, comma secondo, cod. pen.), avendo - contrariamente al vero - attestato l'effettiva presenza fisica dei richiedenti iscrizione anagrafica (nella specie, i tre cittadini brasiliani clienti del coindagato (Soggetto 2) intenzionati a richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis) presso la "dimora abituale" indicata agli effetti dell'art. 43 cod. civ. (nella specie sita in (Omissis) del Comune di (Omissis)).

2.3.2.1. Invero, l'accertamento amministrativo in vista dell'iscrizione anagrafica - che qui direttamente rileva in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, è culminato in una attestazione ideologicamente falsa la cui sussumibilità sotto l'art. 479 cod. pen. è contestata dalla ricorrente - costituisce adempimento specificamente disciplinato dall'art. 19 ("Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe) del D.P.R. n. 223 del 1989 ai sensi del quale:

"1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente".

A sua volta il menzionato art. 4, comma terzo, della legge n. 1228 del 1954, stabilisce che l'ufficiale di anagrafe "invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati".

Dunque, la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un Comune è prevista dalla legge, all'art. 19 D.P.R. n. 223 del 1989, ed è demandata all'ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 15/02/2021, in motiv.); accertamento che impone l'effettivo accesso (unico o plurimo in caso di precaria assenza del richiedente) in loco del personale di polizia locale incaricato, al fine di "accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo" (così già Cass. civ., Sez. 1, n. 4525 del 06/07/1983, Rv. 429396-01).

2.3.2.2. D'altra parte, come noto ai sensi dell'art. 43 cod. civ. "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" mentre "(l)a residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Come reiteratamente affermato dalle Sezioni civili di questa Corte, la residenza di una persona, stando all'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza per un periodo apprezzabile e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 33294 del 11/12/2025, Rv.676829-02, in motiv. par. 7.1; Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 30/03/2023, Rv. 667475-01; conf. Cass. civ. n. 3841 del 15/02/2021; Cass. civ., n. 25726 del 1/12/2011);

La nozione di residenza si caratterizza, dunque, per la permanenza nel luogo prescelto per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, di guisa che la stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 15/02/2021, Rv. 660496-01).

2.3.2.3. Conclusivamente sul punto, va affermato che la verifica della sussistenza del requisito della "dimora abituale" in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un determinato Comune, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 223 del 1989, consiste nell'accertamento, da parte della polizia municipale incaricata delle verifiche del caso dall'ufficiale di anagrafe, "che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località e che non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui il soggiorno si caratterizzi come più conveniente, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio" (così Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 2023, cit., in motiv., che, richiamando Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 2021, cit., Rv. 660496-01, ha ribadito come tale verifica imponga il ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, dall'altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l'interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma). Ne consegue che detto accertamento, culminante in un'attestazione fidefacente a firma del pubblico ufficiale incaricato dall'ufficiale di anagrafe del competente Comune, deve compendiarsi nell'accesso in situ volto ad appurare che la persona richiedente la residenza dimori effettivamente (e non temporaneamente) nel territorio comunale e, segnatamente, in quella determinata abitazione.

2.4. A questa stregua, del tutto priva di pregio si rivela la tesi difensiva secondo la quale, poiché nella specie l'indagata un accertamento visivo "da lontano" dei cittadini stranieri l'avrebbe comunque effettuato nella data in contestazione (cfr. penult. pag. ricorso), non vi sarebbe alcuna immutatio veri agli effetti del delitto di cui all'art. 479 cod. pen., al più potendosi riscontrare una mera irregolarità della procedura amministrativa di iscrizione anagrafica o la sua non conformità ai regolamenti interni.

La doglianza si fonda su un'errata esegesi sotto il profilo letterale e sistematico dell'art. 479 cod. pen. in riferimento all'art. 43 cod. civ. (nel senso che va considerata dolosa la falsa attestazione contenuta nell'atto di un accertamento in realtà mai compiuto, cfr. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, B. e altri, Rv. 256594-01; conf. Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, cit., in motiv. par. 4.1) e non tiene conto del complessivo quadro normativo in cui si colloca la materia dell'accertamento anagrafico della residenza, anche in correlazione - per quel che qui specificamente rileva - con la legge sulla cittadinanza e con la specifica procedura di acquisizione della stessa iure sanguinis ex art. 1 legge n. 91 del 1992, rispetto alla quale - giova precisare - la residenza nel territorio italiano assume rilevanza come "prerequisito" sotto il profilo amministrativo (nei termini precisati, diffusamente, da Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025, dep. 2026, cit., in motiv. par. 3.3).

2.5. Il motivo di ricorso va, pertanto, rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:

"In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico l'accertamento compiuto dal personale della polizia municipale incaricato ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 223 del 1989 della verifica della effettività della sussistenza del requisito della dimora abituale ex art. 43 cod. civ. in capo al richiedente l'iscrizione anagrafica, sicché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la relativa attestazione in cui si dia atto, contrariamente al vero, in assenza di accesso in loco finalizzato alla verifica dell'effettività della residenza dichiarata, di aver effettuato i controlli necessari ad appurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale".

3. Non è fondato neppure il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.

Circa l'attualità e la concretezza - cioè l'effettività delle esigenze cautelari, sub specie di pericolo di recidiva - la motivazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica laddove il Tribunale del riesame (cfr. punto V.II pag. 5 ord. imp.) trae dalla "facile e pronta disponibilità" mostrata dall'indagata (pubblico ufficiale in servizio quale ispettrice di Polizia Locale nel Comune di (Omissis)) nei confronti del coindagato, come palesata dalle conversazioni telefoniche poco prima sunteggiate (cfr. punto V.I pag. 4 ord. imp.), una "sicura disinvoltura che esclude la mera occasionalità della condotta" cui il Tribunale connette del tutto razionalmente il rischio di reiterazione di reati della stessa specie; rischio evidentemente ricavato - come detto dal Pubblico Ministero appellante - dalla circostanza che tutti i pubblici ufficiali coinvolti "avevano mostrato una propensione a ricevere compensi indebiti anche di modesto valore e che si trovano ancora in servizio" (punto III pag. 3 ord. imp.).

Trattasi di una motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme a diritto, dovendosi richiamare il persuasivo indirizzo esegetico di questa Corte, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, I., Rv. 282991-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, G., Rv. 282891-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, I., Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 dei 11/11/2021, dep. 2022, M., Rv. 28276901; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, A., Rv. 277242-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, C., Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, V., Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, L., Rv. 268977-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 27399-01).

Nel caso di specie, le modalità realizzative del fatto sono state congruamente espresse e stigmatizzate mentre il lasso temporale intercorso tra i fatti e il vaglio del Giudice della cautela - di circa due anni e quattro mesi - non risulta, alla luce delle superiori considerazioni, rilevante e rende ragione di una valutazione immune da vizi del Tribunale cautelare che fa leva, nei termini sopra precisati ("..né il fatto si colloca... in un'epoca talmente remota da escludere l'attualità del pericolo": pag. 5 ord. imp.), sulla situazione di accertato contatto criminoso ("...facile e pronta disponibilità..": ibidem) tra la ricorrente e il coindagato (Soggetto 2), sicché il Tribunale del tutto legittimamente ha reputato necessario, e sufficiente, assicurare una "separazione" dell'indagata - tuttora in servizio presso il Comando di Polizia Locale di (Omissis) - dall'ufficio pubblico ricoperto, onde scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie.

Dunque, anche sotto il profilo della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento impugnato resiste alle critiche della ricorrente.

4. È infondato, infine, il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa motivazione quanto alle ragioni della durata della misura cautelare interdittiva applicata.

4.1. Al riguardo, premesso che l'art. 289 cod. proc. pen. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, in tema di doveri motivazionali l'indirizzo di questa Corte è nel senso che "la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale" (da ultimo, Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, M., Rv. 285769-01; conf. Sez. 2, n. 43963 del 12/10/2022, P., non mass.; Sez. 6, n. 5398 del 16/12/2021, dep. 2022, S., non mass.; Sez. 3, n. 39752 del 16/09/2021, non mass.; Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016, dep. 2017, M., Rv. 269091-01; Sez. 6, n. 8617 del 11/02/2016, M., Rv. 265846-01), trattandosi di un autonomo potere del Giudice della cautela che, proprio perché consente una modulazione della durata della misura fino ad un massimo, esige che le ragioni per le quali tale potere quantificatorio sia stato esercitato in una determinata misura debbano essere rese note (Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, cit., in motiv.).

Trattasi - osserva il Collegio - di giurisprudenza formatasi con riferimento a vicende cautelari in cui il giudice della cautela aveva determinato il termine di durata in quello massimo di dodici mesi senza motivare sul punto o con motivazione apparente (cfr. fattispecie trattate da Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 4178 del 21/12/2016, dep. 2017, cit.; Sez. 6, n. 8617 del 11/02/2016, cit.), tant'è che esso afferma, con argomento a fortiori, l'obbligo di motivazione "...a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale".

4.2. Nella specie, il Tribunale del riesame ha fissato un termine di gran lunga inferiore a quello massimo previsto dal legislatore (pari a mesi dodici), pari al medio edittale di mesi sei.

Ciò posto, il parametro valutativo operato dal Tribunale in punto di durata della misura interdittiva, pur non espresso in autonomo luogo della motivazione, si trae dal complesso motivazionale che sorregge le esigenze cautelari e, in particolare, dalle considerazioni svolte in ordine all'attualità del pericolo, laddove l'ordinanza impugnata pone in risalto la particolare disponibilità manifestata dalla ricorrente verso il coindagato, così "piegando" il proprio operato ad interessi privati, sicché la scelta della misura (interdittiva, peraltro, meno grave rispetto a quella domiciliare richiesta dal pubblico ministero, in rigoroso ossequio al principio di adeguatezza-proporzionalità) illumina anche l'indicazione della durata, individuata nel medio edittale.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Derivando dalla presente decisione l'esecuzione dell'impugnata ordinanza, la Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28, comma 1, reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così è deciso in Roma, il 3 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 settembre 2026.

 

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