Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 32702 del 2 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 32702 del 02/09/2026
Circolazione stradale - Art. 187 Codice della strada - Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 10/2026 - Incidente di esecuzione - Giudicato penale - La pronuncia della Consulta che impone l'accertamento della concreta offensività della condotta non travolge le sentenze irrevocabili né rende ineseguibile la pena sostitutiva già applicata. La sentenza interpretativa di rigetto vincola l'interpretazione nei giudizi pendenti, ma non consente al giudice dell'esecuzione di rivalutare il fatto o il compendio probatorio coperti dal giudicato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di (Soggetto 1), volta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, inflitta, in relazione al reato di cui all'art. 187 del cod. strada, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) il 25/11/2025.

2. Propone ricorso per cassazione (Soggetto 1), per il tramite del difensore, avv. (Soggetto 2), che ha articolato i motivi di ricorso di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 187 del cod. strada nell'interpretazione costituzionalmente vincolata di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026.

La Consulta, con la citata pronuncia, ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187 del cod. strada, sia necessario accertare che la condotta di guida abbia concretamente determinato un pericolo per la sicurezza della circolazione. L'ordinanza impugnata, nel rigettare il proposto incidente di esecuzione, ha invece ritenuto la sussistenza di tale pericolo in termini sostanzialmente presuntivi, così mantenendo in esecuzione un titolo fondato su uno schema applicativo non conforme alla pronuncia della Consulta.

2.2. Con gli ulteriori motivi lamenta violazione di legge per motivazione apparente, in relazione a diversi aspetti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità: la concentrazione di sostanze nei liquidi corporei e la tempistica del prelievo (motivo secondo); errata applicazione del parametro di offensività, e mancata considerazione degli indici negativi di pericolo (assenza di manovre irregolari/sinistro), sostituiti da elementi aspecifici (motivo terzo); erroneo ricorso a dichiarazioni verbalizzate ed a connotazioni aspecifiche (agitazione del condannato) senza la verifica di attendibilità/precisione, e senza pertinenza al thema probandum costituzionale (motivo quarto); irrilevanza e contradditorietà del richiamo alla "carrozzeria" come elemento di pericolosità (motivo quinto); mancanza di motivazione sulla cronologia e sulla mancata adozione di misure inibitorie immediate, quale indice rilevante ai fini del requisito del pericolo (motivo sesto).

3. Il Sostituto Procuratore generale, (Soggetto 3), ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che contiene anche tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso deve essere esaminata muovendo dalla natura della decisione costituzionale invocata.

Con la sentenza n. 10 del 2026, la Corte costituzionale ha ricondotto l'art. 187 del cod. strada ad una lettura costituzionalmente orientata, affermando che la responsabilità penale per la guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope richiede l'accertamento non soltanto del dato tossicologico, ma anche della concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. In tale prospettiva, la Consulta ha precisato che la prova del reato ordinariamente esige che, in un momento cronologicamente prossimo alla guida, sia accertata nei liquidi corporei dell'agente la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, in relazione alle matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, secondo le attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psicofisiche e, conseguentemente, delle normali capacità di controllo del veicolo; ciò all'esito, tuttavia, di una pronuncia di non fondatezza delle questioni sollevate, e non di una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione incriminatrice.

Si tratta, dunque, di una pronuncia interpretativa di rigetto, o di rigetto con interpretazione, che non ha prodotto l'effetto ablativo proprio delle sentenze di accoglimento e non ha eliminato dall'ordinamento la norma incriminatrice applicata con il titolo irrevocabile. Essa costituisce un criterio ermeneutico particolarmente autorevole, al quale il giudice deve uniformarsi nei giudizi ancora pendenti, salvo che ritenga di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale; ma non determina, di per sé, la caducazione dei giudicati già formatisi, né attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere di nuova verifica della responsabilità.

In questa prospettiva conserva piena attualità il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia "erga omnes", facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio "a quo", il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione" (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, G., Rv. 211195 - 01).

Il vincolo che deriva dalla pronuncia interpretativa, dunque, opera sul piano dell'interpretazione della legge nei giudizi nei quali la regiudicanda non sia ancora esaurita; non opera, invece, come causa di revoca del titolo ormai irrevocabile.

Sul punto assume rilievo decisivo il dato testuale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale consente la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna soltanto quando la norma applicata sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima. La disposizione postula, dunque, una pronuncia di accoglimento, dotata di efficacia caducatoria, e non è estensibile alle decisioni interpretative di rigetto, con le quali il Giudice delle leggi, lungi dall'eliminare la norma dall'ordinamento, ne individui il significato costituzionalmente conforme.

In tal senso è stato già affermato il principio, cui va data continuità, per cui "le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, tenuto conto che l'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 87, prevede il superamento del giudicato solo nel caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamento sanzionatorio" (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, T., Rv. 279845 - 02).

3. Non conduce a diversa conclusione il richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di cedevolezza del giudicato penale a seguito di pronunce di illegittimità costituzionale incidenti sul trattamento sanzionatorio.

Le Sezioni Unite E. hanno, infatti, riconosciuto il potere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato quando la pena in esecuzione risulti fondata su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e il condannato abbia diritto all'applicazione del trattamento più favorevole, affermando che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con quella temporanea di anni trenta di reclusione, deve provvedere alla sostituzione, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, E., Rv. 258651 - 01).

Il principio, tuttavia, è costruito sul presupposto, qui mancante, dell'intervento demolitorio della Corte costituzionale su una norma penale o su una norma incidente sulla pena. Esso non autorizza una generale riapertura del giudizio irrevocabile, né consente di trasformare l'incidente di esecuzione in un rimedio di revisione extra ordinem del titolo, finalizzato a verificare se, alla luce di un successivo arresto interpretativo, l'accertamento di responsabilità avrebbe potuto essere diversamente condotto.

In termini generali, del resto, le Sezioni Unite hanno rimarcato la natura eccezionale delle ipotesi in cui il giudicato penale può essere inciso in executivis, quale deroga al principio della sua tendenziale immodificabilità (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. G., Rv. 260698 - 01; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, E., Rv. 258650 - 01).

4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso che l'incidente proposto nell'interesse di (Soggetto 1) potesse condurre alla declaratoria di ineseguibilità del titolo.

Il ricorrente non ha dedotto una causa legale di ineseguibilità del titolo, né ha indicato una sopravvenienza normativa o costituzionale idonea a travolgere la sentenza di applicazione della pena. Ha, piuttosto, sollecitato il giudice dell'esecuzione a verificare nuovamente se, alla luce delle indicazioni interpretative contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026, la condotta di guida oggetto dell'imputazione elevata nei confronti di (Soggetto 1), e definita con la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa a suo carico, fosse concretamente pericolosa e se gli elementi valorizzati nel giudizio di cognizione fossero sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità.

Una simile prospettazione eccede i limiti dell'incidente di esecuzione.

L'art. 673 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare il titolo irrevocabile esclusivamente quando venga meno, per abrogazione o per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, la previsione legale del fatto come reato. La norma non abilita, invece, ad una rinnovata delibazione del fatto storico, né consente di sottoporre a riesame il percorso valutativo attraverso il quale il giudice della cognizione abbia ritenuto integrato, nel caso concreto, il requisito dell'offensività della condotta, trattandosi di profili ormai coperti dal giudicato e non riconducibili ad una causa legale di ineseguibilità del titolo.

5. Sono, quindi, manifestamente infondate, e come tali inammissibili, le doglianze articolate con i motivi dal secondo al sesto, nella parte in cui pretendono di rimettere in discussione, in sede esecutiva, profili attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del compendio probatorio, quali la concentrazione delle sostanze nei liquidi corporei, la scansione temporale del prelievo, l'assenza di manovre irregolari o di sinistri, lo stato di agitazione del condannato, il richiamo alle condizioni della carrozzeria e la mancata adozione di misure inibitorie immediate.

Tutti tali profili attengono al merito dell'accertamento e alla lettura del compendio probatorio, non alla esistenza di una causa legale di ineseguibilità della pena.

6. Per completezza deve, in ogni caso, osservarsi che il Giudice dell'esecuzione non si è sottratto al confronto con il parametro di offensività concreta delineato dalla Corte costituzionale, né ha fondato la decisione su un automatismo desunto dalla sola positività del condannato agli stupefacenti.

L'ordinanza impugnata ha, invece, richiamato una pluralità di dati fattuali, ritenuti tra loro convergenti, dai quali ha desunto la concreta riconoscibilità, nella vicenda oggetto del titolo irrevocabile, di una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Il richiamo a tali elementi, ferma l'impossibilità di una loro rivalutazione nel merito in questa sede, conferma che le censure si collocano sul piano della diversa lettura del compendio fattuale e probatorio, e non su quello della deduzione di una causa legale di ineseguibilità del titolo.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso in Roma, 26 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2026.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale