Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 25400 del 7 luglio 2026

 

Corte di di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 25400 del 07/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 56 e 317 c.p. - Polizia locale - Pubblico ufficiale - Tentata concussione - Richiesta di denaro - Omissione di controlli su opere edilizie abusive - Persona offesa - Dichiarazioni - Riscontri - Integra la contestazione di tentata concussione la condotta del pubblico ufficiale che richieda denaro prospettando l'omissione dei dovuti controlli antiabusivismo, senza conseguire il pagamento per il rifiuto della persona offesa le cui dichiarazioni possono fondare l'accertamento quando trovino puntuale riscontro nelle captazioni ambientali e nelle dichiarazioni degli appartenenti alla Polizia locale.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentata concussione con conferma delle statuizioni civili.

All'imputato, capitano della Polizia locale di (Omissis), si contesta di avere compiuto atti idonei e diretti in modo equivoco ad indurre (Soggetto 1) a pagargli la somma di 5.000 Euro al fine di consentire alla figlia di questi di completare opere edilizie abusive; l'imputato avrebbe prospettato ad (Soggetto 1) l'omissione di dovuti controlli da parte del competente ufficio antiabusivismo e, non riuscendo nel proprio intento a causa del rifiuto dello stesso (Soggetto 1), avrebbe sollecitato più sopralluoghi presso il manufatto abusivo in corso di realizzazione che poi veniva sottoposto a sequestro (fatto del febbraio 2014).

2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il tema attiene alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, (Soggetto 1), costituita parte civile, escussa ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.; dette dichiarazioni sarebbero state ritenute attendibili in quanto riscontrate da intercettazioni intercorse tra questa e la di lui moglie e figlia, nonché dal contenuto di conversazioni ambientali captate nell'ufficio della Polizia locale il 4.2.2016.

Sostiene il ricorrente che, in realtà, il contenuto dei dialoghi captati atterrebbe ad altre imputazioni e non invece al reato per cui si procede.

Sotto altro profilo, si contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa in ragione dell'astio di cui questa sarebbe stata portatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico.

2. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato perché le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro non solo nelle captazioni ambientali, compiute il 4.2.2016, in relazione anche al fatto per cui si procede, ma anche nelle dichiarazioni rese dagli agenti e dai funzionari di polizia locale relative alle ragioni che condussero alla decisione di compiere un sopralluogo presso il cantiere della figlia di (Soggetto 1), nulla di specifico è stato devoluto alla cognizione della Corte.

3. Nulla è stato spiegato: a) sul perché la persona offesa sarebbe stata nella specie portatrice di un interesse inquinante; b) sui motivi per cui, in concreto, le captazioni valorizzate dai Giudici di merito - non riportate e nemmeno indicate dal ricorrente - non riguarderebbero anche il reato per cui si procede; c) sulle ragioni per le quali gli altri contributi dichiarativi, a cui la Corte ha fatto espresso riferimento, non confermerebbero a loro volta gli assunti accusatori.

4. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., per tutte, Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, G., Rv. 268882 - 02).

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di (Omissis) e (Soggetto 1) che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per il Comune di (Omissis) e Euro 3.167,00, oltre accessori di legge, per (Soggetto 1).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di (Omissis) e (Soggetto 1), che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per il Comune di (Omissis) e Euro 3.167,00, oltre accessori di legge, per (Soggetto 1).

Così deciso in Roma l'1 aprile 2026

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2026.

 

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