Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 23563 del 25 giugno 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 23563 del 25/06/2026
Circolazione stradale - Art. 12 Codice della Strada - Art. 480 Codice penale - Delitto di falso ideologico in certificazione - Dolo generico - Dichiarazione sul possesso della patente di guida - In tema di falso ideologico in certificazione, il dolo non richiede l’animus nocendi vel decipiendi, ma la consapevole volontà dell’immutatio veri, da accertarsi in concreto, restando esclusa la rilevanza della mera colpa. Sono irrilevanti lo stato emotivo dell’agente, le ragioni della dichiarazione e il fatto che la patente non fosse concretamente utilizzata, poiché la verifica dell’elemento soggettivo va riferita esclusivamente alla cosciente falsità dell’attestazione resa.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di (Omissis) ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, (Soggetto 1) dal reato di cui agli artt. 480 cod. pen. e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a lei contestato per aver, secondo la ricostruzione accusatoria, dichiarato falsamente nella domanda di congedo straordinario per gravi motivi, quale Assistente Capo in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale (Omissis), che entrambi i suoi figli conviventi non sarebbero stati possessori di patente di guida, laddove la figlia ne sarebbe stata titolare.
2. Il ricorso per cassazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di (Omissis) è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Giudice avrebbe attribuito valenza escludente dell'elemento psicologico al fatto che la figlia in concreto non guidasse la macchina ed allo stato emotivo dell'imputata, tale da non avere effettiva contezza delle dichiarazioni formulate, tralasciando il fatto che la stessa è appartenente alla Polizia di Stato, dunque consapevole della portata certificativa dell'attestazione, e del fatto che la concessione del congedo straordinario probabilmente non sarebbe stata garantita qualora l'amministrazione fosse stata a conoscenza del titolo di guida conseguito dalla figlia. Il chiaro tenore letterale dell'autocertificazione contenuta nella domanda di congedo contraddirebbe le argomentazioni del Giudice, il quale avrebbe peraltro fatto indebitamente ricorso ad un'asserita influenza di stati emotivi, estranea alla sfera dell'elemento psicologico del reato. Infine, apparirebbe evidente che le suesposte circostanze, in particolare il fatto che la figlia di solito non avrebbe guidato e sarebbe stata accompagnata dall'imputata, non potrebbero ricondurre ad un errore sul fatto idoneo a giustificare la condotta di quest'ultima, poiché non avrebbero alcuna incidenza sull'oggetto dell'attestazione, costituito dal non possesso del titolo di guida.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Occorre premettere che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della sentenza con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, R., Rv. 285504 - 01). Alla stessa è normativamente precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, J., Rv. 216260 - 01).
3. Alla stregua dei principi che precedono, rileva il collegio che il motivo di ricorso è incentrato sull'unica questione della corretta valutazione dell'elemento soggettivo del reato, che in tema di delitti di falso, è generalmente costituito dal dolo generico e, con particolare riferimento alla categoria del falso documentale, ovvero ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, non è richiesto l"anìmus nocendi vel decipiendi", essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" che, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza , ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 6, n. 27230 del 11/09/2020, T., Rv. 279785; Sez. 5, n. 29674 del 03/06/2010, Z., Rv. 248264-01; si vedano anche Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, D. S., Rv. 264328-01; Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, T., Rv. 212939-01).
3.1. Il delitto di falso ideologico in certificazione, contestato all'imputata, è un reato formale, di pericolo e di pura condotta, che, per quanto di pertinente alla vicenda di interesse, ha per oggetto la cognizione di un fatto e della sua rispondenza a verità. Il dolo generico, per quanto debba essere provato, si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero; sono, pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sé o altri (cosi Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, P.C. in proc. I., Rv. 231427).
3.2. Tradisce intima illogicità, allora, la trama espositiva della decisione del Tribunale di (Omissis), che, dopo aver dato atto della sussistenza dell'elemento materiale del reato, ha valorizzato la condizione di presunta emotività nel cui contesto sarebbe stata redatta la dichiarazione oggetto dell'incriminazione - di per sé insufficiente ad escludere il dolo (Sez. 6, n. 39457 del 07/07/2023, P., Rv. 285643) - ed ancorato il ragionamento liberatorio a risultanze processuali - come la situazione di emergenza legata alle condizioni di salute del marito e il dato di fatto, accertato attraverso l'istruttoria dibattimentale, che la figlia, pur provvista di patente abilitativa, non guidasse l'auto - distoniche rispetto alla corretta valutazione di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, che deve essere circoscritta alla verità della dichiarazione di scienza sottoposta all'imputata, a cui era stato richiesto, sic et simpliciter, di documentare la titolarità o meno di patente di guida in capo ai familiari più stretti. Circostanza, quest'ultima, di cristallina intellegibilità, che la sentenza medesima non ha escluso e che, del resto, è arduo ipotizzare non compresa dall'imputata, pubblico ufficiale in servizio alla polizia stradale, deputata proprio ai controlli della regolarità della circolazione veicolare e all'accertamento delle relative infrazioni.
D'altro canto, nemmeno può sottacersi che la decisione impugnata ha riconosciuto che la richiesta di congedo straordinario formulata dall'imputata (di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 3 del 1957), a cui era funzionale la certificazione poi accertata come inveritiera, fosse subordinata all'esistenza di "gravi motivi" che l'amministrazione competente ha ritenuto evidentemente insussistenti, al punto da comminare alla dipendente una sanzione disciplinare per la violazione dei doveri comportamentali previsti dal Regolamento di servizio.
4. Il ricorso del pubblico ministero deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale, per rinnovato esame.
5. La presenza di dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis) in diversa persona fisica.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 28 maggio 2026
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2026.
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