Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 16342 del 6 maggio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16342 del 06/05/2026
Circolazione stradale - Artt. 1 e 2 Codice della Strada - Principi generali - Definizioni stradali e di traffico - Luogo aperto al pubblico - Accessibilità a una pluralità indeterminata di soggetti - Ai fini dell'applicazione delle norme sulla circolazione, un luogo aperto al pubblico rileva la concreta destinazione dell'area, indipendentemente dalla proprietà, quando essa sia accessibile a un numero indeterminato di persone, anche a determinate condizioni, senza legittima possibilità di esclusione da parte di chi vi esercita un potere di fatto o di diritto.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.4.2025, la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, riqualificato il fatto in contestazione nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, n. 3), L. 75/1958, ha rideterminato la pena e confermato, nel resto, la declaratoria di responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al reato così qualificato, per avere la stessa abitualmente tollerato la presenza di più persone esercitanti la prostituzione all'interno dei propri appartamenti locati, individuati come strutture "aperte al pubblico" (fatti risalenti al 2013).

 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando - in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea qualificazione degli appartamenti ammobiliati gestiti dall'imputata come "luogo aperto al pubblico".
Deduce che il locale "aperto al pubblico" deve essere caratterizzato a priori dalla possibilità di accesso, senza controllo, di una cerchia indiscriminata di soggetti che non può essere coincidente con la "platea" dei potenziali clienti dell'attività di prostituzione. Il locatore, nel caso, non può essere qualificato come "preposto o gerente", mentre il conduttore è posto nella condizione di esercitare lo ius excludendi a sua piena e legittima discrezione. La sentenza impugnata non distingue tra luoghi privati e locali pubblici o aperti al pubblico.
Ritiene contraddittorio che siano stati valorizzati non meglio precisati "servizi aggiuntivi", che erano già stati esclusi nel giudizio rescindente in relazione all'ipotesi di agevolazione della prostituzione.

II) Violazione di legge per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Deduce che la sentenza impugnata ha trasformato radicalmente la fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, operando un inammissibile mutamento del fatto, in violazione del diritto di difesa, atteso che il capo di imputazione non conteneva l'indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie di tolleranza abituale, ma solo quella di favoreggiamento della prostituzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputata ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la qualificazione degli appartamenti ammobiliati gestiti dall'imputata come "luogo aperto al pubblico" ai fini dell'art. 3, comma 1, n. 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

3. La censura non coglie nel segno.

La Corte territoriale ha correttamente ricondotto la condotta della (Soggetto 1) alla fattispecie di tolleranza abituale della prostituzione, valorizzando, in modo coerente con il dato normativo e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la natura degli immobili quali case ammobiliate e la destinazione loro impressa.

4. Va premesso che il delitto di tolleranza abituale della prostituzione è reato proprio del proprietario, gerente o preposto ad un albergo o a una casa ammobiliata o a qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico e consiste nella reiterata tolleranza dell'esercizio del meretricio nel locale ad opera di una o più persone ivi alloggiate.

In tale prospettiva, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o, comunque, da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270251 – 01).

La Suprema Corte, in definitiva, ha chiarito che la formula ampia utilizzata dall'art. 3, comma 1, n. 3), L. n. 75/1958 consente di ricomprendere non solo i locali espressamente indicati, ma anche qualunque struttura aperta o comunque utilizzata dal pubblico, ivi incluse le unità abitative destinate, per scelta del proprietario o gestore e per le concrete modalità di utilizzo, all'accesso di una pluralità indeterminata di soggetti; e ciò indipendentemente da qualificazioni formali del bene, quando risulti impressa una destinazione tale da consentire l'ingresso indiscriminato della clientela delle persone dedite al meretricio, in assenza di effettivi controlli o selezioni sugli accessi (cfr. Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, in motivazione; v. anche, più di recente, Sez. 3, n. 32178 del 11/02/2022).

5. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata si mantiene entro queste coordinate.

La Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione logica e non contraddittoria, che l'imputata locasse abitualmente appartamenti ammobiliati a più donne, con avvicendamento nel tempo, nella consapevolezza che le stesse vi esercitassero la prostituzione, tollerandone stabilmente lo svolgimento; e ha valorizzato, quale indice decisivo della riconducibilità della fattispecie alla nozione di "luogo aperto al pubblico" o "utilizzato dal pubblico", il dato dell'accesso della clientela in modo non selezionato e comunque riferibile ad una platea indeterminata, anche in ragione della pubblicizzazione dell'attività.

Non è dirimente, pertanto, l'assunto difensivo secondo cui l'appartamento locato resterebbe, per ciò solo, luogo privato sottratto al paradigma dell'art. 3, comma 1, n. 3). La norma incriminatrice contempla espressamente anche la casa ammobiliata e, più in generale, qualunque locale aperto o utilizzato dal pubblico; sicché, ove l'immobile sia destinato, in concreto, ad accogliere l'accesso di una pluralità indeterminata di soggetti alle condizioni di fatto determinate dall'organizzazione dell'attività, viene meno la pretesa impermeabilità della sfera domestica propria dell'abitazione "privata" in senso stretto, e si realizza la condizione tipica richiesta dal legislatore.

Né può attribuirsi rilievo decisivo alla deduzione relativa ai "servizi aggiuntivi".
La fattispecie di tolleranza abituale non richiede, per la sua integrazione, ulteriori condotte di agevolazione diverse dalla consapevole e reiterata accettazione dello svolgimento della prostituzione nel locale: ciò che rileva è la tolleranza abituale, non l'erogazione di prestazioni accessorie.

Le considerazioni che precedono trovano, del resto, un ulteriore fondamento sul piano storico-sistematico. La previsione di cui all'art. 3, comma 1, n. 3), L. n. 75/1958 si inserisce nel disegno complessivo della legge Merlin come norma di chiusura, funzionale a impedire che, attraverso forme solo apparentemente lecite di gestione o locazione di immobili, venga aggirato l'obiettivo di colpire la permanenza e la riproduzione di luoghi destinati all'esercizio della prostituzione accessibili a una pluralità di soggetti. In questa prospettiva, l'ampiezza della locuzione "qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico" manifesta la volontà legislativa di ricomprendere tutte le situazioni in cui l'attività di meretricio, pur non svolgendosi in un luogo "pubblico" in senso tradizionale, venga di fatto perpetuata in ambienti stabilmente destinati all'ingresso di una clientela indeterminata, secondo modalità che il proprietario o gestore consapevolmente tolleri.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che la riqualificazione avrebbe determinato un inammissibile mutamento del fatto e un vulnus al diritto di difesa.

7. Anche tale censura è infondata.

È principio consolidato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, in modo da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa; e che la verifica non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi valutare se l'imputato sia stato posto, attraverso l'iter processuale, nella concreta condizione di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Rv. 288246 – 01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 – 04).

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna trasformazione radicale del fatto storico.

Il nucleo essenziale della contestazione è rimasto invariato, essendo sempre consistito nella consapevole e reiterata tolleranza dell'esercizio della prostituzione negli appartamenti locati dall'imputata; la diversa qualificazione giuridica, operata in sede di rinvio, non ha introdotto elementi eterogenei o incompatibili rispetto alle condotte già oggetto del contraddittorio, e non ha quindi determinato alcuna effettiva compressione del diritto di difesa.

Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione, rimanendo fermo il fatto storico e mutando esclusivamente la sua sussunzione giuridica, secondo un esito che non integra violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione dei dati identificativi in quanto imposto dalla legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso in Roma, il 19 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2026.

 

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