Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 12940 del 8 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 12940 del 08/04/2026
Circolazione stradale - Art. 7 Codice della Strada e 610 c.p. - Sosta vietata - Violenza privata - Minaccia di chiamare le forze dell’ordine - Violenza impropria - In tema di violenza privata, non integra la minaccia di un male ingiusto l’intimazione a non parcheggiare in area ritenuta privata accompagnata dall’avvertimento del possibile intervento di Carabinieri o Guardia di Finanza, trattandosi di esercizio di facoltà legittima privo di carica intimidatoria contra ius e inidoneo a coartare la libertà di autodeterminazione. Tali condotte, anche se reiterate o accompagnate da riprese fotografiche, non possono essere qualificate neanche come violenza impropria, difettando un mezzo idoneo a comprimere coattivamente la volontà della persona offesa, con conseguente esclusione del fatto tipico ex art. 610 c.p.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di (Omissis) che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) per la particolare tenuità del fatto a lui contestato di violenza privata, condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi separatamente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato (Soggetto 2), che formula un motivo unico, enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Al ricorrente è contestato di avere costretto le persone offese, nonché ospiti occasionali delle stesse, con violenza e minaccia consistita nel pronunciare frasi del tipo “questa è una proprietà privata se non levi subito il furgone chiamo i carabinieri”, a non parcheggiare nel viale condominiale comune, in uso anche all’imputato.
2.2. Deduce che, con l’atto di appello, aveva contestato la configurabilità del reato di violenza privata continuata, per l’assenza della minaccia di un male ingiusto (tale non essendo l’intimazione a non parcheggiare l’auto nel viale comune con l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbero stati chiamati i Carabinieri o la Guardia di Finanza) e della inidoneità della asserita minaccia a coartare la libertà di autodeterminazione delle persone offese o di terzi, poiché nel periodo in contestazione gli ospiti occasionali (e anche le stesse parti civili) avevano continuato a parcheggiare l’auto nel viale comune, come evidenziato dalle risultanze istruttorie, puntualmente richiamate nell’atto d’impugnazione.
3. Ha depositato memoria il difensore della costituita parte civile che, anche a confutazione delle conclusioni del P.G., ha sottolineato che “la minaccia di chiamare le Autorità, peraltro effettuata con la veemenza e aggressività riferite dai testi, poteva senz'altro indurre - come in effetti ha indotto in più di un'occasione - gli ospiti occasionali della sig.ra (Soggetto 3) ovviamente ignari del regime giuridico del viale e di ciò che potevano o non potevano fare, ad andar via e non parcheggiare”, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. E', infatti, fondato il profilo di criticità della sentenza impugnata, segnalato dalla difesa dell'imputato, concernente la ritenuta configurabilità della minaccia nelle condotte accertate in sede di merito.
2.1. L'elemento oggettivo del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata.
2.2. E' opportuno richiamare quanto hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alla nozione di "minaccia" (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, M., § 13.3-4-5).
2.2.1. Con tale arresto, le Sezioni Unite hanno analizzato la condotta di "minaccia" nel nostro ordinamento per definirne i contorni, così da porre un argine a interpretazioni troppo estensive e per non rischiare di eludere il principio di tipicità, posto che, nel codice penale, manca una norma che offra una definizione legale del concetto di minaccia. L'attenzione della Suprema Corte era in particolare rivolta a quella forma di minaccia presente nel codice penale sotto forma di minaccia-mezzo: essa, detta anche "minaccia condizionante", si caratterizza per l'offesa recata oltre che alla integrità psichica (tipica della minaccia-fine, riscontrabile nella fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen.) anche e soprattutto alla libertà di autodeterminazione del destinatario, la cui volontà è coartata dalla intimidazione. Questa ultima variante di minaccia assume rilievo nel settore penale quale tipica modalità della condotta comune a diverse figure di reato (ad es., violenza privata, estorsione, violenza sessuale e concussione) e, nel settore civile, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto e dei negozi giuridici in genere.
2.2.2. L'essenza della minaccia-mezzo, secondo le Sezioni Unite, può essere ricavata dalla norma incriminatrice della minaccia-fine (art. 612 cod. pen.) e risiede nella prospettazione ad altri di "un ingiusto danno", che è nel dominio dell'agente realizzare. Il danno oggetto della minaccia, per essere ingiusto in senso giuridico, secondo le Sezioni Unite, deve essere contra ius, vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima riconosciuto dall'ordinamento. Si è precisato, altresì, che il parametro, sulla base del quale deve valutarsi l'ingiustizia del danno, deve essere oggettivo e che il danno ingiusto può concretamente assumere varie forme: perdita di un bene legittimamente acquisito; mancata acquisizione di un bene a cui si ha diritto; omessa adozione di un provvedimento vincolato favorevole; ingiusta lesione di un interesse legittimo.
2.2.3. Il concetto giuridico di minaccia, pertanto, deve essere circoscritto all'annuncio da parte dell'agente di un male o danno ingiusto, vale a dire di un sopruso, di un illecito che abbia idoneità ad incutere timore, paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l'integrità del benessere psichico e la libertà di autodeterminazione.
2.2.4. La minaccia non necessariamente deve concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma potrà essere anche implicita, velata, allusiva, più blanda ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purché tali comportamenti evidenzino, in modo chiaro, una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita, vi sia, cioè, una "esteriorizzazione" della minaccia, pur implicita o sintomatica, come forma di condotta positiva.
L'autore della minaccia condizionante deve, in ogni caso, prospettare alla vittima un'alternativa secca: sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male ingiusto indicato, il che realizza la coercizione.
2.3. Fatte queste premesse, va rilevato che, nel caso in esame, la difesa appellante aveva contestato la valutazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto integrato il reato di violenza privata continuata, in assenza della minaccia di un male ingiusto, tale non potendo considerarsi l’intimazione a non parcheggiare l’auto nel viale comune rivolta dall’imputato alle parti civili e a suoi ospiti occasionali, con l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbero stati chiamati i Carabinieri o la Guardia di Finanza, altresì segnalando la inidoneità della asserita minaccia a coartare la libertà di autodeterminazione delle persone offese o di terzi, poiché nel periodo in contestazione gli ospiti occasionali (e anche le stesse parti civili) avevano continuato a parcheggiare l’auto nel viale comune, come evidenziato dalle risultanze istruttorie, puntualmente richiamate nell’atto d’impugnazione.
2.3.1. La Corte di appello, in modo carente e illogico ha ritenuto infondata la censura difensiva e ha qualificato come violenza privata la descritta condotta dall'imputato, richiamando genericamente la sentenza di primo grado e considerando integrato il reato di violenza privata assimilando l’avvertimento di “mandare la Finanza e i Carabinieri” e le ripetute fotografie (che, all’evidenza, non integrano minaccia di un male ingiusto ex art. 612 cod. pen.) alla “violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione, idonea a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”, così incorrendo nel lamentato vizio di violazione di legge.
2.3.2. Giova, a questo punto, chiarire che dell’espressione “se non ti muovi scendo dalla macchina e ti do una bella lezione”, di cui si legge nel capo di imputazione, non v’è traccia nelle due sentenze di merito, e neppure vi accenna la memoria della parte civile, cosicché deve ritenersi tale condotta non accertata nel giudizio di merito.
2.3.3. Come si è ricordato, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento a tenore del quale il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015 Rv. 266020), mentre la minaccia può sostanziarsi in un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017 Rv. 270869).
2.3.4. In applicazione di tali coordinate, deve rilevarsi come la mancata prospettazione di un male o di un danno ingiusto, inteso come sopruso tale da ingenerare timore o preoccupazione nella persona offesa, consente di escludere che la mera prospettazione alle persone offese della alternativa tra il parcheggiare l’auto nel vialetto condominiale e l’esporsi al rischio dell’intervento delle forze dell’ordine o alle ripetute fotografie costituisse per le stesse un danno "ingiusto" nel senso sopra chiarito, posto che costoro dovevano limitarsi a recepire la volontà dell’imputato di non consentire loro di parcheggiare negli stalli privati riservati ai condomini.
2.3.5. Né alla stregua di quanto accertato in sede di merito può ritenersi che la illiceità della condotta sia nella specie derivata piuttosto dall'esercizio "distorto" di una facoltà legittima (Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006 Rv. 233226), dal momento che l’invito a non parcheggiare negli stalli riservati era prospettata in funzione dell’interesse a vedere rispettata una legittima prerogativa.
2.3.6. Anche la prospettazione del ricorso alle forze dell’ordine non era di per sé idonea a far acquistare una valenza illecita alla condotta dell'imputato, rientrando nelle prerogative legittime del titolare del diritto di proprietà la denuncia della violazione da parte di terzi.
2.3.7. In definitiva, la ricostruzione dei fatti non consente di configurare nella condotta dell'imputato quel comportamento o atteggiamento "idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa" (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249162). Le frasi rivolte alle persone offese risultavano, invero, prive di valenza minatoria sia per il loro contenuto sia perché il male minacciato era privo dell'ineludibile connotato di ingiustizia.
3. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
3.1. E invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio, poiché il quadro probatorio appare insuscettibile di ulteriori apporti da colmare in un eventuale giudizio di rinvio (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, C., Rv. 224182; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, A., Rv. 226100). L'annullamento esime il Collegio dall'esaminare i motivi proposti dalla parte civile, posto che questi ultimi presuppongono pur sempre la configurabilità di un abuso costrittivo, attuato mediante la minaccia di un danno contra ius.
3.2. All’annullamento senza rinvio consegue la revoca delle statuizioni in favore delle parti civili, alle quali nulla deve essere liquidato per le spese sostenute nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2026.
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