Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 12307 del 26 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 12307 del 30/03/2026
Circolazione stradale – Artt. 187 Codice della Strada e 650 c.p. - Sospensione cautelare della patente - Ordine del Prefetto di consegna del titolo - Rifiuto e mancata notifica - Autonomia del provvedimento amministrativo - Concorso di reati - Integra il reato di cui all’art. 650 c.p. l’inottemperanza all’ordine del Prefetto di consegnare la patente ai fini del ritiro conseguente alla sospensione, anche ove il destinatario rifiuti la notifica. La legittimità dell’ordine non è esclusa dall’esito del procedimento penale di cui all'art. 187 C.d.S., trattandosi di misura cautelare autonoma. Le due fattispecie tutelano beni distinti quali sicurezza della circolazione e rispetto dell’Autorità, e possono concorrere.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21.11.2024, il Tribunale di (Omissis) condannava (Soggetto 1) alla pena di Euro 138,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Riteneva provata la condotta dell'imputato consistente nell'inottemperanza all'ordine del Prefetto di (Omissis) di consegnare la patente di guida, a seguito del provvedimento di sospensione e ritiro del titolo abilitante, conseguente al rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica correlato all'uso di stupefacenti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'odierno ricorrente, formulando due motivi di ricorso che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo, chiede a questa Corte di disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza laddove il numero del RGNR è stato erroneamente indicato in quello n. 475/18 anziché in quello n. 47/20; ugualmente, chiede di correggere il numero del R.G. del Tribunale indicato erroneamente nel numero 65/20 anziché nel numero 65/21.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187 e 192 comma 3 cod. proc. pen., 238-bis cod. proc. pen. e artt. 3, 24 e 111 Cost, osserva che la deposizione del teste (Soggetto 2), sulla quale il giudice ha fondato la pronuncia di responsabilità, è dubbia in quanto contraddetta da due sentenze del Giudice di pace che hanno annullato le ordinanze prefettizie di sospensione e revoca della patente di guida sul presupposto della omessa notifica dei relativi provvedimenti.

3. In allegato ad una successiva memoria, la difesa produce documentazione relativa al procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ovvero: richiesta emissione decreto penale di condanna; opposizione al decreto penale di condanna; decreto di citazione conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna; sentenza di assoluzione del Tribunale di (Omissis) del 3.4.2025.

Osserva che l'irregolarità del procedimento amministrativo di accertamento che ha condotto all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 285 del 1992, determina i propri effetti anche sulla legittimità del provvedimento prefettizio di ritiro della patente di guida, con la conseguenza che, essendo il provvedimento privo dei requisiti di legittimità, manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 650 c.p.

Rappresenta, inoltre, che essendo stata esercitata l'azione penale per il reato di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 285 del 1992, deve escludersi la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 650 c.p. stante la sua natura sussidiaria.

4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ha osservato che la mancata notifica è dipesa dal rifiuto del destinatario di riceverla, sicché la sentenza del giudice di pace non può costituire elemento di contrasto con l'accertamento del giudice penale. Osserva che, in ogni caso, si tratta di questione di merito non deferibile al giudice di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata che, a suo dire, riguarderebbe il numero di RGNR e il numero di RG del Tribunale.

L'art. 130 cod. proc. pen. attribuisce la competenza a provvedere sull'istanza di correzione al giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso in cui questo sia stato impugnato, la competenza viene individuata nel giudice ad quem.
La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato tale disposizione, ritenendo che la competenza del giudice dell'impugnazione sia ravvisabile qualora la correzione dell'errore materiale attenga a statuizioni devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236; Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Rv. 271915; Sez. 4, n. 32956 del 24/06/2009, Rv. 244683). Nel caso in esame, gli errori dedotti attengono, nella prospettazione difensiva, al numero del RGNR e al numero del R.G. del Tribunale indicati nella sentenza impugnata ovvero a dati che non rientrano nell'oggetto della valutazione di questa Corte non vertendo su tali punti, neanche indirettamente, il motivo di gravame. Competente a provvedere sul punto è pertanto il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

La difesa eccepisce che il giudice non si sia confrontato con l'elemento probatorio costituito dalle due sentenze del giudice di pace, al fine di verificarne l'incidenza sulla ricostruzione del fatto. Nella prospettiva difensiva, l'annullamento dei decreti prefettizi per mancata notifica del provvedimento costituisce prova dell'inattendibilità del testimone, che ha dichiarato di essersi recato presso l'imputato per notificare il decreto, incontrando il rifiuto del ricorrente e che ha riferito che il giorno successivo gli operanti si recarono nuovamente al domicilio per ritirare il titolo abilitante alla guida incorrendo in un ulteriore rifiuto.

La censura è infondata. La sentenza, dopo aver ricostruito storicamente la vicenda, individua il segmento di condotta integrante la fattispecie di reato contestato, nel mancato adempimento alle richieste della Polizia Giudiziaria. Il giudice, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logici, ha ritenuto provato il rifiuto di adempiere al provvedimento amministrativo sulla base del dato fattuale costituito dal diniego di consegnare ai Carabinieri il documento, rifiutando anche la notifica del provvedimento. Nessun contrasto logico, né alcuna contraddittorietà è quindi presente nel provvedimento impugnato che si basa su elementi fattuali ed argomenti giuridici diversi da quelli posti a fondamento delle sentenze del giudice di pace.

4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo dedotto con la memoria depositata.

L'art. 187, comma 8 D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede la sospensione in via cautelare della patente di guida sino all'esito dell'esame di revisione come conseguenza del rifiuto di sottoporsi all'accertamento di cui all'art. 2, 2-bis, 3 o 4 della norma. Si tratta di provvedimento amministrativo di natura anticipatoria e cautelare, autonomo rispetto al procedimento penale che possa eventualmente scaturire dal medesimo fatto storico ed il cui esito non influisce sulla legittimità del provvedimento assunto in sede amministrativa.

Questa Corte, con sentenza Sez. 4, n. 4474 del 06/12/1999, dep. 2000, Rv. 215439, richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale (in tre ordinanze nella stessa data 6-13 maggio 1998, nn. 167, 168, 169), ha affermato che "... la sospensione provvisoria della patente di guida, disposta dal prefetto, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto in caso di estinzione del reato o di improcedibilità per il reato connesso a violazione stradale. Cioè, tale misura cautelare - preceduta dal ritiro della patente da parte dell'organo che contesta la violazione stradale nell'immediatezza del fatto- è "strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericolo", e quindi si pone, rispetto all'altra, su un piano diverso...".

Ne consegue che la circostanza che l'odierno ricorrente sia stato assolto all'esito del procedimento penale scaturito dal medesimo fatto storico, non determina una causa di illegalità sopravvenuta del decreto prefettizio di sospensione e ritiro provvisorio della patente di guida.

5. Nella memoria, la difesa prospetta un vizio di illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, al fine di desumerne l'incidenza sulla configurabilità della fattispecie contestata, la quale presuppone un ordine "legalmente dato" dall'Autorità. Dopo aver premesso che il giudice penale del procedimento per il reato di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ha assolto l'imputato in quanto non gli era stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, prospetta che il vizio dell'accertamento nella fase amministrativa riverberi i propri effetti anche sul provvedimento di sospensione della patente di guida e di ritiro della stessa.

Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza prodotta non determina alcun effetto sul presente procedimento in quanto relativo ad altra fattispecie di reato, comunque la decisione si fonda su un assunto non condivisibile laddove individua il vizio dell'atto amministrativo nell'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore.
Questa Corte ha affermato che non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso in cui egli rifiuti di sottoporsi all'accertamento, atteso che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 3631 del 29/1072025, dep. 2026, Rv. 289101-01).
La ratio dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. risiede nella considerazione che la garanzia difensiva è strumentale al corretto compimento dell'atto irripetibile, e quindi alla tutela dei diritti dell'indagato durante lo svolgimento di un accertamento tecnico che, una volta eseguito, non può più essere replicato. Quando invece l'accertamento non viene affatto compiuto per il rifiuto dell'interessato, viene meno la stessa ragione giustificatrice della presenza del difensore, che è quella di vigilare sulla regolarità dell'esecuzione dell'atto. Il rifiuto, in altre parole, impedisce in radice che si realizzi quella situazione di potenziale vulnerabilità dei diritti dell'indagato che la norma intende presidiare attraverso l'assistenza difensiva.

6. Infondata, infine, è anche l'ultima questione relativa alla natura sussidiaria della fattispecie contestata. Le fattispecie di reato di cui all'art. 187 del Codice della strada e quella di cui all'art. 650 cod. pen., hanno ad oggetto condotte diverse e sono poste a tutela di diversi oggetti (la prima, la sicurezza della circolazione stradale e la seconda il rispetto dell'ordine legittimo di un'Autorità) e possono essere, pertanto, concorrenti.

7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, in Roma il 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2026.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale