Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 11743 del 27 marzo 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 11743 del 27/03/2026
Circolazione, Stradale - Artt. 317 e 319-quater c.p. - Concussione ed induzione indebita - Inutilizzabilità delle dichiarazioni - Riqualificazione del reato - Rapporti - Le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o testimoni restano utilizzabili se, al momento della loro acquisizione, non erano emersi indizi di reato a loro carico, non rilevando la successiva riqualificazione del fatto da concussione a induzione indebita, che non comporta inutilizzabilità retroattiva delle prove. Nei casi ambigui, la distinzione tra le due fattispecie va individuata nella presenza di un abuso costrittivo con minaccia di un danno ingiusto (concussione) ovvero in una pressione che lascia margini di scelta al privato, il quale agisce anche per conseguire un vantaggio indebito (induzione indebita).
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di (Omissis), con sentenza del 16 giugno 2025, rideterminata la durata delle pene accessorie, ha confermato la condanna di (Soggetto 1) alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione in relazione ai reati di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), così riqualificati i reati di concussione (art. 317 cod. pen.) ascrittigli con il decreto che dispone il giudizio, reati commessi, rispettivamente 27 ottobre del 2017 in danno di (Soggetto 2) (capo a) e nei primi mesi del 2018 in danno di (Soggetto 3) (capo b).
L'imputato, quale militare della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo mobile di (Omissis) e comandato ad eseguire dei controlli presso il valico di (Omissis), abusando della propria qualità e minacciando una sanzione ancora più grave e il fermo del mezzo, costringeva i predetti (Soggetto 2) e (Soggetto 3), autisti degli automezzi impegnati nel transito e adibiti al trasporto merci, al pagamento di un'asserita multa per irregolarità nella documentazione relativa al trasporto. Nella prima circostanza, tra l'altro (Soggetto 4), passeggero del mezzo condotto dal (Soggetto 2), aveva anticipato il denaro che consegnato al (Soggetto 1) recandosi, successivamente, a sporgere denuncia dalla quale originava il procedimento penale.
La Corte d'Appello ha ritenuto acquisiti gravi indizi di colpevolezza costituiti, con riferimento al reato di cui al capo a), dalle dichiarazioni rese in dibattimento da (Soggetto 4), riscontrate da quelle di (Soggetto 2), acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; e, con riferimento al reato di cui al capo b), dalle dichiarazioni rese in dibattimento da (Soggetto 3), autista del mezzo, riscontrate da quelle rese da (Soggetto 5), dichiarazioni, queste, acquisite attraverso la lettura disposta ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen, del verbale delle dichiarazioni nonché del verbale di individuazione fotografica effettuati da (Soggetto 5) nel corso delle indagini preliminari. Erano, infatti, risultate vane le ricerche di (Soggetto 2), cittadino ucraino, Paese che, al momento del processo, era in guerra, circostanza, questa non prevedibile al momento della iniziale escussione.
Quanto, invece, a (Soggetto 5), era risultato che questi, cittadino romeno e al tempo dei fatti residente a (Omissis), si era poi allontanato da tale città, senza però fornire elementi ulteriori utili al suo rintraccio.
I fatti posti a fondamento della condanna hanno avuto modalità similari: il ricorrente, fermati i mezzi adibiti al trasporto di persone o pacchi, aveva rilevato carenze della documentazione di trasporto e minacciato l'applicazione di gravi sanzioni e il fermo del mezzo che venivano evitati, nel primo caso, con il pagamento della somma di 800 euro, eseguita da (Soggetto 4), e, nel secondo caso, con il pagamento della somma di 400 Euro effettuata dall'autista del veicolo, (Soggetto 3)
Questi, in occasione di un successivo transito al valico (Omissis), aveva chiesto notizie al militare addetto "su chi fosse il capo della Finanza a (Omissis)" e gli aveva riferito dell'episodio oggetto dell'odierno processo raccontando che il finanziere addetto al controllo in uscita gli aveva contestato che il mezzo era troppo carico e avrebbe dovuto portarlo alla pesa potendo infliggergli una multa di oltre 4.000,00 euro, conseguenze che avrebbe potuto evitare consegnandogli 400 euro, episodio, questo, confermato da (Soggetto 5), sentito nel corso delle indagini.
2. Con i motivi di ricorso la difesa del ricorrente denuncia:
Motivo 1: erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.) e inosservanza degli artt. 63, comma 1 e 197 cod. proc. pen. quali norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità dal secondo comma dell'art. 63 e dall'art. 191 cod. proc. pen., con riferimento alla illegittima utilizzazione, ai fini del giudizio di colpevolezza, delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 4), quanto al capo a) e da (Soggetto 3), quanto al reato di cui al capo b), e conseguente manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei presupposti da cui era derivata la predetta inutilizzabilità, vizio che ha contribuito alla inosservanza delle norme processuali.
Sostiene il ricorrente che la qualificazione giuridica del fatto come delitto di induzione indebita, reato a concorso necessario, operata con la sentenza di primo grado era prevedibile fin dal primo momento in cui erano stati escussi, in fase di indagini, i dichiaranti che, pertanto, avrebbero dovuto essere sentiti come persone sottoposte a indagini, secondo le modalità e avvisi di cui all'art. 63, comma 1 e 197 cod. proc. pen., in dibattimento, pena la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese senza le garanzie di legge da chi avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, prevista dagli artt. 63, comma 2, e 191 cod. proc. pen.
In particolare, (Soggetto 2) - il cui verbale non era stato interrotto dopo le dichiarazioni autoindizianti - aveva reso dichiarazioni in fase di indagini dopo l'acquisizione di quelle di (Soggetto 4), autore materiale del pagamento e che aveva sporto denuncia, mentre, quanto alle dichiarazioni rese in dibattimento da (Soggetto 4) e da (Soggetto 3) - sentiti come testi benché autori delle dazioni - le dichiarazioni testimoniali erano inficiate da inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., quelle di (Soggetto 4), perché precedute dalla sua stessa denuncia e dalle dichiarazioni rese da (Soggetto) e quelle del (Soggetto 3) perché precedute da quelle di (Soggetto 5), acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
La motivazione della Corte d'Appello che, in linea con quella del Tribunale, ha respinto il motivo di impugnazione, secondo la quale solo con la ricostruzione compiuta nella sentenza di primo grado il fatto era stato sussunto nella fattispecie di cui all'art. 319-quater, cod. pen., piuttosto che in quella di concussione, originariamente contestato, si pone in insanabile contraddizione con la ricostruzione probatoria perché, invece, operata sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone sentite fin dall'inizio delle indagini.
La Corte di merito ha richiamato in merito sentenze superate dalla più recente giurisprudenza in materia.
È erroneo l'ulteriore rilievo che tale inutilizzabilità sarebbe emersa solo al momento della decisione tanto è vero che il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti per procedere nei confronti dei dichiaranti, la cui posizione era stata poi archiviata ai sensi dell'articolo 323-tercod. pen., poiché, invece, si era in presenza di un patrimonio conoscitivo unitario, costituito dalle originarie dichiarazioni.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. rileva che al momento della escussione emergano indizi di reità non essendo necessaria né la preventiva iscrizione di notizia di reato a carico del dichiarante né che tali indizi emergano con carattere di evidenza, evidenza, peraltro, conclamata poiché gli stessi dichiaranti avevano ammesso la sussistenza di violazioni di carattere formale dei documenti di trasporto e veniva prospettata l'applicazione di sanzioni effettivamente previste dalle leggi in vigore, secondo un modello sovrapponibile al reato di induzione indebita in cui il pubblico ufficiale prospetta non già un danno contra ius ma un vantaggio indebito, così che, instaurandosi una dialettica utilitaristica, il destinatario della pretesa concorre nel reato, diversamente dal reato di concussione.
La inutilizzabilità delle prove travolge il giudizio di responsabilità poiché questo si fonda unicamente su tali dichiarazioni quanto al contenuto delle conversazioni intrattenute con i soggetti sottoposti a controllo e alle dazioni da costoro operate, oltre che da quelle rese da (Soggetto 5) (parimenti inutilizzabili per violazione dell'art. 512 cod. proc. pen.) e in carenza di altri elementi di prova essendosi rivelati infruttuose le disposte intercettazioni e irrilevanti le prove documentali - la presenza del ricorrente al valico (Omissis), per l'espletamento del servizio e il transito degli automezzi sui quali viaggiavano i dichiaranti.
Motivo 2: erronea applicazione dell'articolo 323-fercod. pen. che ha concorso alla inosservanza degli artt. 63, 191, comma 1, e 197 cod. proc. pen. quali norme stabilite a pena di inutilizzabilità, in riferimento alla illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 3)
Il dato valorizzato in sentenza - e cioè l'archiviazione delle posizioni di (Soggetto 2) e (Soggetto 3) - è parziale perché l'archiviazione non riguarda anche la posizione di (Soggetto 4), che aveva partecipato alla interlocuzione illecita con il finanziere (Soggetto 1) e alla dazione del denaro, e, comunque, irrilevante perché successiva al momento della escussione in dibattimento. In ogni caso la loro denuncia - a volerla considerare tale - è stata tardiva, perché non intervenuta entro il termine di quattro mesi dai fatti (occorsi il 27 ottobre 2017 e 1 gennaio 2018), ma solo il 1 giugno 2018 e il 6 marzo 2019 né vi è traccia delle restituzioni. L'archiviazione costituisce, comunque, una pronuncia meramente dichiarativa, tra l'altro erroneamente "anticipata" dallo stesso Tribunale in sede di trasmissione delle dichiarazioni.
Motivo 3: erronea applicazione degli artt. 111, comma 5, Cost., 6, pgf. 3, lett. d) CEDU, 512 e 512-bis cod. proc. pen.
La utilizzabilità delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e da (Soggetto 5), ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. pen., è erronea poiché trattandosi di cittadini residenti all'estero avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. che presuppone la notifica all'estero, nel luogo conosciuto di residenza dei dichiaranti, della citazione a giudizio, adempimento, questo, omesso.
La dichiarazione di utilizzabilità si fonda su indagini incomplete, su ricerche superficiali e utilizzando un canale di ricerca dei dichiaranti in Italia non concludente con la posizione dei soggetti da escutere in dibattimento.
Motivo n. 4: carenza di motivazione sul motivo di appello con il quale era stata sollecitata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha motivato il diniego in termini laconici incorrendo nel vizio di motivazione oltre che in quello di violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) non essendo soddisfacente al riguardo neppure la motivazione della sentenza di primo grado.
In buona sostanza si valorizza a carico dell'imputato la carenza di elementi di segno positivo ma la motivazione non si confronta con le deduzioni difensive svolte con i motivi di appello, violando, così, anche il diritto di difesa e si risolve in argomentazioni del tutto assertive e apparenti.
La difesa, infatti, aveva valorizzato la episodicità e occasionalità delle condotte, da parte di un funzionario pubblico che per decenni aveva svolto le proprie funzioni in modo irreprensibile, operando con estremo rigore e diligenza nell'accertamento delle violazioni, come, del resto, attestato dai colleghi di lavoro escussi in dibattimento che ne avevano ricordato i ragguardevoli risultati e in termini di importi complessivi delle sanzioni comminate. Anche le lunghe operazioni di intercettazioni, protratte per oltre sei mesi, non avevano accertato alcuna violazione ma solo la ferma volontà del (Soggetto 1) di perseguire gli illeciti di sua competenza. Tanto anche tenuto conto della modesta gravità complessiva dei fatti e del profitto conseguito.
Denuncia, infine, quale ulteriore vizio di legittimità della decisione, la mancata applicazione della causa di speciale a tenuità del profitto sotto il profilo dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen.
La Corte di merito, a proposito della richiesta difensiva, ha ritenuto che l'attenuante della tenuità del profitto conseguito era stata applicata, ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen.,ma trascurando che, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 62-bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche possono concorrere con le attenuanti comuni di cui all'art. 62 cod. pen., principio che possiede una valenza di carattere generale e, quindi, applicabile nel rapporto delle circostanze di fatto idonee ad attenuare il trattamento punitivo con qualsiasi attenuante anche specifica, come quella di cui all'art. 323-bis cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di (Soggetto 1) deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.
Possono essere trattati congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso che pongono una questione comune connessa al regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 4), con riferimento al reato di cui al capo a), e da (Soggetto 3), con riferimento al reato di cui al capo b).
In sintesi, secondo la tesi sostenta dal ricorrente, tenuto conto della qualificazione giuridica del fatto come delitto di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.) operata con la sentenza di primo grado che ha disposto, altresì, la trasmissione al Procuratore della Repubblica delle dichiarazioni predibattimentali rese da (Soggetto 2) e delle dichiarazioni testimoniali di (Soggetto 3), perché rese da soggetti astrattamente punibili ai sensi dell'art. 319-quater, comma 2, cod. pen., sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 4) (con riferimento al reato di cui al capo a) e quelle rese da (Soggetto 3) (con riferimento al reato di cui al capo b), quelle del (Soggetto 2), perché rese da persona che, potendo rivestire la qualifica di coimputato, avrebbero dovuto essere interrotte perlomeno al momento in cui erano sorti indizi di reato a suo carico rendendolo edotto il predetto delle facoltà di cui all'art. 63 cod. proc. pen., mentre quelle rese da (Soggetto 4) e (Soggetto 3), sentiti in dibattimento come testi, sono, parimenti, inutilizzabili perché rese da coimputati nel medesimo reato, emergendo a loro carico indizi di reità, quanto a (Soggetto 4) dal contenuto della sua denuncia e dalle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) (acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.) e, quanto al (Soggetto 3), dalle dichiarazioni rese da (Soggetto 5), acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen.
La sanzione di inutilizzabilità è espressamente prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. nonché dall'art. 191 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni acquisite in violazione del divieto di assumere, come testimoni, i coimputati a meno che non sia stata pronunciata nei loro confronti sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione pena, laddove, nei confronti del (Soggetto 2) e del (Soggetto 3), è stato emesso solo decreto di archiviazione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 323-tercod. proc. pen., peraltro solo in epoca successiva alla sua escussione in dibattimento.
Rileva il Collegio che nella ricostruzione della difesa giocano un rilievo decisivo sia l'esito processuale, poiché nel reato di induzione indebita è punibile il soggetto indotto alla dazione per conseguire un vantaggio indebito, rispetto al reato di concussione in cui la persona, costretta alla dazione, è vittima del reato sia la circostanza che, in qualche misura, la sentenza di condanna ha valorizzato le dichiarazioni predibattimentali rese da (Soggetto 2) e quelle rese da (Soggetto 5)
Sostiene, dunque, il ricorrente, che fin dalle originarie dichiarazioni rese dal (Soggetto 2) oltre che dalla denuncia di (Soggetto 4) i fatti esposti avrebbero potuto essere sussunti nel reato di induzione indebita poiché dalle stesse dichiarazioni emergevano indizi di reità a suo carico.
Né avrebbe potuto essere escusso come teste puro il (Soggetto 3) all'udienza del 6 dicembre 2022, visto il contenuto delle sue dichiarazioni in fase di indagine e quelle di (Soggetto 5)
Si tratta, ad avviso del Collegio di una tesi molto suggestiva e genericamente formulata.
Secondo la prospettazione difensiva è, dunque, la stessa cadenza procedimentale, poiché le indagini venivano attivate a seguito della denuncia sporta da (Soggetto 4), a costituire la base probatoria per inferire, a carico dei dichiaranti, gli indizi che avrebbero imposto la escussione di (Soggetto 2), già in fase di indagini, con la formulazione degli avvisi di cui all'art. 63, cod. proc. pen., e reso impossibile procedere alla escussione in dibattimento di (Soggetto 4) e (Soggetto 3), quali testi in relazione ai reati di cui al capi a) e b), essendo precedute, quelle del (Soggetto 3), dalle dichiarazioni rese da (Soggetto 5) e dalla sua stessa denuncia.
2. Fin dall'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 la giurisprudenza ha indicato i caratteri distintivi tra il reato di concussione e quello di induzione indebita individuandoli nell'abuso costrittivo del pubblico agente, che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita mentre nel reato di induzione indebita la condotta dell'agente pubblico si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), esercitando una pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, il che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (cfr. Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, M., Rv. 258470 - 01).
La difficoltà di distinguere le due condotte ai fini della sussunzione nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 317 cod. pen. o in quella di cui all'art. 319-quater cod. pen. si riscontra in quei casi che già la sentenza M. aveva individuato come "ambigui", casi che impongono al giudice un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta, onde individuare il criterio distintivo del danno antigiuridico e quello del vantaggio indebito sui quali si struttura la differenza tra gli elementi costitutivi dell'uno e dell'altro reato.
Un'operazione di interpretazione non sempre agevole nel contesto di naturale asimmetria tra la posizione di potere del pubblico agente e quella del privato e vieppiù complessa quando il potere attribuito al pubblico ufficiale consiste nella possibilità di rilevare una violazione amministrativa e contestualmente irrogare una sanzione avente immediata efficacia, come, nel caso in esame, il fermo del mezzo impiegato nel trasporto minacciato dal (Soggetto 1) per le irregolarità amministrative che aveva riscontrato nel corso del controllo del veicolo condotto da (Soggetto 2), ovvero, il carico eccessivo e la necessità di pesare il veicolo con irrogazione di una sanzione elevata nel caso del veicolo condotto da (Soggetto 3)
3. All'esito del dibattimento, e sulla base dell'istruttoria svolta nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale di (Omissis) aveva ritenuto che le riscontrate violazioni formali (per la mancata indicazione degli indirizzi sui documenti di trasporto, nel primo caso, e l'attività di trasporto merci per conto terzi in assenza delle relative abilitazioni), facevano riferimento a sanzioni effettivamente previste dalla legge così che, nella prospettazione fatta dall'imputato a (Soggetto 2) e (Soggetto 3), poteva ravvisarsi una situazione nella quale al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, non si accompagnava anche la prospettazione di un male ingiusto, di portata assolutamente sproporzionata.
Il Tribunale aveva, dunque, escluso che nella condotta dell'imputato fosse ravvisabile una minaccia, anche solo implicita, ma aveva ritenuto accertato che il (Soggetto 1) aveva prospettato ai destinatari un indebito vantaggio, in quanto lo stesso, dopo avere rappresentato le conseguenze dannose delle violazioni, aveva offerto ai privati una soluzione alternativa, lasciando loro un certo margine decisionale per accettare la proposta e conseguire così un indebito vantaggio (quello della omessa applicazione della sanzione).
4. Non ritiene il Collegio che l'accertamento, svolto a valle, in dibattimento, e la conseguente qualificazione giuridica del fatto come delitto di induzione indebita ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. possa rifluire a monte comportando il mutamento della qualifica soggettiva dei dichiaranti e l'inutilizzabilità retroattiva delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini (quelle del (Soggetto 2) o nel giudizio di primo grado (quelle del (Soggetto 3) e del (Soggetto 4), tenuto conto che le dichiarazioni rese da (Soggetto 4) e quelle rese, già in fase di indagini, dal (Soggetto 2) e dal (Soggetto 3) nonché da (Soggetto 5) avevano determinato l'iscrizione del procedimento a carico del (Soggetto 1) per il reato di concussione (art. 317 cod. pen.), posto a base del decreto che dispone il giudizio del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis).
Ritiene la Corte che le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata sui fatti o testimone, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.
Si applica, dunque, in materia il principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 17164 del 30/01/2025, Scaramella, Rv. 288066 - 01; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo, Rv. 264482 - 01).
In tal senso si è già ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità in riferimento alle dichiarazioni concernenti episodi di concussione, successivamente qualificati come corruzione, con decisioni richiamate (pag. 6) nella sentenza impugnata che, infatti, nel rispondere ai rilievi difensivi - oggi riproposti - ha richiamato numerosi precedenti di questa Corte (Sez. 2, n. 25958 del 12/02/2013, D. M., Rv. 256453 - 01; Sez. 6, n. 28110 del 16/04/2010, P.g. e p.c. in proc. S., Rv. 247773 - 01; Sez. 6, n. 4422 del 07/10/2004, dep. 2005, S., Rv. 231446 - 01), evidenziando che si trattava di fattispecie simili al caso in esame poiché, nelle decisioni ora richiamate, in particolare S. e S., il reato di concussione era stato riqualificato come delitto di corruzione con la conseguenza che i dichiaranti, già sentiti come persone informate sui fatti quali persone offese, erano, invece, divenuti coimputati nei reati di cui agli artt. 318 o 319 cod. pen.
Nella sentenza S., innanzi indicata, si afferma con nettezza che "una volta esercitata l'azione penale e disposto il rinvio a giudizio per il reato di concussione, non residua più alcuno spazio per una sorta di "regressione", in grado di ritenere inutilizzabile una dichiarazione di un soggetto, assunto come concusso (e, quindi, come persona informata dei fatti) e poi ritenuto corruttore".
In tale evenienza, non rileva, ad avviso del Collegio, neppure la scelta del giudice di trasmettere le dichiarazioni al Procuratore della Repubblica, perché proceda per il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. a carico del dichiarante né l'esito di tale procedimento - che, nel caso in esame, si sarebbe concluso con l'archiviazione, ai sensi dell'art. 323-ter cod. pen.- poiché ciò che rileva è che nel momento in cui venivano acquisite le dichiarazioni, fosse ragionevolmente ritenuta sussistente nei fatti acquisiti la configurabilità del reato di concussione, poi cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio.
Una conclusione ribadita anche in una situazione processuale del tutto sovrapponibile al caso in esame in cui, sentito come persona offesa del reato di concussione nel dibattimento di primo grado, era mutata la veste giuridica del dichiarante poiché, con la sentenza, il fatto contestato era stato sussunto nella fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. avendo accertato i giudici del merito, il conseguimento di un vantaggio indebito (Sez. 6, n. 5190 del 12/12/2022, dep. 2023, non mass.).
5. La verifica cui il giudice è chiamato in materia di inutilizzabilità della prova è, dunque, una "verifica statica", da collocare, cioè, nel momento genetico dell'acquisizione delle dichiarazioni e, in tal caso, ci si è domandato quali siano gli elementi da valorizzare ai fini del potere di controllo del giudice sulla veste giuridica del dichiarante potendo venire in rilievo fattori diversi quali l'iscrizione della notizia di reato, la sussistenza, a carico del dichiarante, di semplici elementi indiziari oppure se sia necessaria la emersione di gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
Per come già cennato, tale verifica non può essere il risultato di un automatismo che discende dalla riqualificazione giuridica del fatto compiuta con la sentenza ovvero dalla disposta trasmissione alla Procura della Repubblica delle dichiarazioni acquisite (nel caso in esame quelle del (Soggetto 2) e del (Soggetto 3), quali coimputati del reato di induzione indebita così riqualificato a carico del (Soggetto 1), una verifica che, inoltre, va calibrata sulla tipologia di atto processuale che, di volta in volta, viene in rilievo e sui presupposti costitutivi della specifica attività di indagine o processuale.
Così, in materia di intercettazioni telefoniche, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, R., in motivazione; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, L. S., Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, N., Rv. 268900), ha precisato che la verifica del giudice deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non rilevando ai fini della utilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata.
Ciò che è indispensabile, in ossequio ai criteri di ragionevolezza, è, innanzitutto, che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano la corretta formulazione da parte del pubblico ministero in relazione alla specifica attività di indagine potendo l'addebito modificarsi per motivi sopravvenuti fisiologici, legati cioè alla naturale evoluzione del procedimento che può determinare sia una modifica del fatto storico sia della sua qualificazione giuridica.
In tali casi non si è in presenza di una patologia processuale considerando la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti, la loro possibile modificazione.
6. In relazione all'acquisizione di informazioni da parte di persona informata sui fatti, l'art. 63 cod. proc. pen. è stato univocamente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che sono inutilizzabili nei confronti dei terzi le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata, e, quindi, se provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato (ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo), per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano, invece, al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, C. ed altri, Rv. 206846 - 01).
Ciò che rileva, dunque, ai fini della inutilizzabilità - quando non siano state rispettate le condizioni previste dall'art. 63 cod. proc. pen. fin dal momento delle iniziali dichiarazioni ovvero dal momento in cui gli indizi emergano nel corso della escussione - è che tali dichiarazioni siano assunte in assenza di indizi di una possibile responsabilità del dichiarante.
La disposizione in esame - e quella omologa di cui all'art. 197 cod. proc. pen. in materia di incompatibilità del teste - non richiama la necessità della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del dichiarante.
Cionondimeno la giurisprudenza ha ritenuto che spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone, bensì quale coimputato (o imputato di reato connesso), prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato e ritenendo necessaria e sufficiente la individuazione di elementi indicativi del contributo causalmente rilevante ai fini della consumazione del reato.
Così, ad esempio, si è ritenuta inutilizzabile, in quanto assunta in violazione del divieto previsto dall'art. 210 cod. proc. pen., la testimonianza di un soggetto, mai iscritto nel registro degli indagati, di cui risultava già in atti un ruolo attivo nella consegna del denaro per conto del corruttore, tale da far ritenere sussistente la qualifica di concorrente nel reato (Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, P., Rv. 279606 - 01).
Un accertamento che, tuttavia, non è sempre agevole quando venga in rilievo non la mera ricostruzione della condotta e dei suoi tratti materiali ma proprio la individuazione degli elementi normativi della fattispecie incriminatrice che non siano di immediata evidenza.
In relazione ai reati di concussione e induzione indebita, come indicato al punto 2. del Considerato in diritto, vengono in rilievo, quale criterio selettivo, non gli aspetti materiali della condotta (l'iniziativa del pubblico ufficiale o quella del privato; il potere del pubblico funzionario; le modalità del registro comunicativo; la consegna del denaro), ma profili che investono più propriamente la individuazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito.
Una situazione in cui risulta davvero complesso individuare "ictu oculi" o, con carattere di evidenza - secondo gli indicatori della giurisprudenza -, il ruolo del privato che, quale soggetto indotto, si determina alla consegna del denaro per conseguire un indebito vantaggio tenuto conto delle precisazioni che la giurisprudenza ha via via enucleato per la individuazione in concreto del danno ingiusto e del vantaggio indebito.
Si è, per quel che qui rileva alla stregua degli elementi accertati, che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia (Sez. 6, n. 21943 del 07/02/2024, C., Rv. 286510 - 01) e che qualora, rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente o anche marginale per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita (cfr. Sez. 6, n. 1298 del 19/10/2022, dep. 2023, Pg, Rv. 284334 - 01; Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 2015, S., Rv. 262332 - 01).
7. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la qualificazione giuridica del fatto come delitto di concussione non era implausibile al momento in cui venivano acquisite la denuncia di (Soggetto 4), e le dichiarazioni di (Soggetto 2) (Soggetto 2) nonché da (Soggetto 5), dichiarazioni che avevano comportato la iscrizione del reato come delitto di concussione e la escussione, quali persone informate sui fatti, dei predetti (Soggetto 2) e (Soggetto 5), escusso dopo le iniziali dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da (Soggetto 3)
In particolare, nelle contestazioni di cui ai capi a) e b) si evidenziava la natura solo asserita delle violazioni che l'imputato aveva contestato, rispettivamente, a (Soggetto 2) e (Soggetto 3): nel primo caso la mancata indicazione sul documento di trasporto del numero civico e, nel secondo caso, il sovraccarico di merce, sovraccarico che avrebbe potuto essere accertato solo a seguito della pesatura del veicolo.
Ed è con riferimento a tali circostanze - che emergono dai verbali di dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 4), quanto al reato di cui al capo a), e da quelli del (Soggetto 3) e di (Soggetto 5), quanto al reato di cui al capo b) - e, quindi, al momento in cui le dichiarazioni venivano rese agli inquirenti, che va individuata la posizione dei dichiaranti quali persone offese del reato di concussione potendo ravvisarsi nella condotta del (Soggetto 1) un abuso costrittivo realizzato mediante esplicita minaccia di un danno "contra ius", abuso costrittivo dal quale era derivata la decisione di (Soggetto 2) e da (Soggetto 3) di evitarlo con la dazione di una utilità indebita.
La sentenza impugnata, a pag. 6, ha richiamato, a tal riguardo, le dichiarazioni dei colleghi dell'imputato sulla natura "contestabile" dei rilievi che l'imputato aveva mosso ai conducenti dei veicoli che, dunque, non erano pacificamente inquadrabili in una situazione di contrarietà alle regole in materia di trasporto: in altre parole, non è solo l'astratta possibilità dell'applicazione delle sanzioni - che non erano certamente fantasiose, perché previste dalla legge - a determinare la qualificazione della condotta costrittiva dell'agente ma la sussistenza, in concreto, delle violazioni che l'agente aveva rilevato, violazioni che i dichiaranti non hanno certo ammesso limitandosi a riportare il tenore dei rilievi formulati dall'imputato.
La disamina svolta in proposito dalla sentenza di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto - nella parte in cui si attesta sulla legittimità delle contestazioni prospettate al (Soggetto 2) e al (Soggetto 3) - non dimostra la pretestuosità o, peggio, la strumentalità della scelta del Pubblico Ministero in sede di iscrizione ma conferma la difficoltà dell'interprete di inquadrare il fatto in situazioni in cui viene in rilievo l'ampia discrezionalità - fin nell'esercizio del potere di accertamento - dell'agente pubblico e la necessità di individuare, nel caso concreto, precisi indicatori fattuali della stessa legittimità dell'uso del potere pubblico.
7.1. Le dichiarazioni iniziali di (Soggetto 2) - valorizzate nella sentenza impugnata che ne riproduce alcuni passaggi - riportano le laboriose discussioni che questi aveva avuto con il (Soggetto 1) nel corso delle quali, rispetto alla omessa indicazione dell'indirizzo completo del destinatario sul documento di trasporto - dal quale mancava in pratica solo il numero civico, oggetto dell'iniziale rilievo e configurante una mera irregolarità formale - il (Soggetto 1) faceva riferimento, con gravità crescente, alla possibilità di applicare una multa esosa; alla possibilità di rilevare il sovraccarico e, infine, alla possibilità di disporre il sequestro del mezzo, fino a quando, non essendo (Soggetto 2) (Soggetto 2) in possesso della somma di 800 Euro sulla quale si era attestato il (Soggetto 1) (che la giustificava con la necessità di acquistare un telefono), non era intervenuto (Soggetto 4), passeggero del mezzo, a corrispondere il pagamento per riprendere la marcia.
7.2. Questi, rientrato in Italia, scioccato dall'episodio occorso il 27 ottobre 2017, nel mese di novembre 2017 aveva sporto denuncia riferendo i fatti, indicando il nome dell'autista, di cui aveva fornito anche il numero di telefono precisando che egli utilizzava il servizio di trasporto almeno due volte l'anno recandosi da (Omissis), dove lavorava come panettiere, nella città di origine per far visita ai genitori e precisando che egli aveva preannunciato all'autista che avrebbe sporto denuncia ma che questi era stato contrario, perché aveva paura di subire ritorsioni dovendo attraversare il confine per lavoro. (Soggetto 4) riferiva, infine, che i soldi anticipati gli erano stati restituiti dal capo della ditta di trasporti.
Nelle dichiarazioni di (Soggetto 4) non appare ravvisabile, a suo carico, alcuna condotta neppure astrattamente sussumibile nel rato di induzione indebita (art. 319-quater, comma 2, cod. pen.) non avendo questi alcun interesse alla soluzione della vicenda ed essendosi limitato a fornire all'autista la somma necessaria, poi restituitagli.
Senza trascurare che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere sottoposto a procedimento penale, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 323-ter cod. pen., poiché aveva tempestivamente denunciato il fatto.
7.3. Men che mai è provato che, al momento delle dichiarazioni rese da (Soggetto 3) in dibattimento fossero acquisiti elementi a suo carico che ne imponevano la escussione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. perché raggiunto da indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., indizi che non sono desumibili né dalle pregresse dichiarazioni del (Soggetto 3), in fase di indagine, né dalle dichiarazioni, nel frattempo acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. di (Soggetto 5)
Anche con riferimento al reato di cui al capo b), invero, non risulta affatto provata la circostanza che il carico fosse superiore al previsto - secondo il rilievo che il (Soggetto 1) aveva effettuato al momento del controllo - e, anche in tal caso, risulta che dopo un'articolata trattativa, il (Soggetto 1) aveva chiesto al (Soggetto 3) di corrispondergli la somma di 400 Euro per chiudere l'accertamento senza conseguenze, proposta, alfine, accertata dal (Soggetto 3) che gli aveva lasciato la somma richiesta su uno dei pacchi trasportati.
Le modalità dell'accertamento erano state descritte anche da (Soggetto 5), che non aveva notato il "prelievo" della somma, a cura dell'imputato, ma tale dichiarante - anche questi mero teste della vicenda - aveva confermato la pretestuosità dei rilievi del verbalizzante.
Le dichiarazioni del (Soggetto 3) risultano ancora più affidabili sulla configurabilità dell'abuso costrittivo se solo si pensa alle modalità con le quali il fatto era emerso.
(Soggetto 3), infatti, in transito al valico Ferretti il 6 marzo 2019, aveva raccontato il fatto occorsogli ad altro finanziere nel corso di un altro controllo: una spontaneità che collide con qualsiasi forma di corruzione o collusione e, viceversa, compatibile con il vissuto di un vero e proprio taglieggiamento subito da parte dell'imputato e in linea con la ricostruzione del fatto compiuta sia nella fase delle indagini che in dibattimento.
In dibattimento (Soggetto 3) ha ricostruito l'episodio occorsogli e, anche in tal caso, ha riferito la contestazione che gli era stata mossa dall'imputato al momento del controllo (il sovraccarico) e la prospettazione minatoria di portare il camion alla pesa e irrogargli una multa consistente che il (Soggetto 3) poteva evitare pagando 400 euro.
Dalla ricostruzione dei fatti compiuta al momento di acquisizione delle dichiarazioni, non emergeva, dunque, una dazione motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale piuttosto che una dazione frutto dell'abuso costrittivo stante la pretestuosità delle contestazioni.
Certamente la sanzione amministrativa prospettata e le modalità del suo accertamento erano previste dalla legge - facendo luogo alla pesa del veicolo - ma ciò che non era accertata era la sussistenza stessa dell'infrazione, che ne costituisce la necessaria base legale e che, nelle dichiarazioni acquisite era negata dalle persone escusse.
Da ultimo deve rilevarsi che la difesa del ricorrente né al momento della escussione in dibattimento di (Soggetto 4) (all'udienza del 22 febbraio 2022), né al momento di escussione, come teste, di (Soggetto 3), all'udienza del 6 dicembre 2022, ha proposto eccezione sulla qualifica dei dichiaranti - eccependo che si trattasse di soggetti coinvolti nel medesimo reato - limitandosi, all'udienza del 30 giugno 2022, a eccepire la violazione della disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e da (Soggetto 5)
8. In conclusione deve escludersi qualsiasi violazione di legge (artt. 63, comma 2, e 191, comma 1, cod. proc. pen.) in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 4) - quanto al reato di cui al capo a) - e da (Soggetto 3) - quanto al reato di cui al capo b).
La Corte di appello di (Omissis) (pag. 6 della sentenza impugnata) ha fatto coerente applicazione alla fattispecie in esame delle regole di giudizio in materia di inutilizzabilità quali ricostruite nella giurisprudenza di legittimità, innanzi richiamata, il che esclude anche il denunciato vizio di motivazione.
9. Anche il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge, in conseguenza della inosservanza dell'art. 512-bis cod. proc. pen. ai fini dell'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da (Soggetto 2) e (Soggetto 5), cittadini residenti all'estero, è infondato.
Il ricorrente sostiene che sono risultate carenti le ricerche svolte ai fini della citazione in giudizio, quale teste, di (Soggetto 2), autista del veicolo sottoposto a controllo il 27 ottobre 2017 perché la sua citazione andava compiuta mediante notifica presso l'abitazione all'estero, dove aveva dichiarato di essere residente: solo tale modalità di notifica avrebbe reso possibile il ricorso alla lettura delle dichiarazioni, previa acquisizione, di quelle rese in fase di indagini ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. pen.
Analogamente, non era stato esperito il tentativo di notifica all'estero della citazione quale teste di (Soggetto 5): anche in tal caso, pertanto, illegittimamente i Giudici del merito avevano fatto ricorso all'acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
9.1. Come noto, mentre l'art. 512 cod. proc. pen. consente la lettura e l'acquisizione di atti compiuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero (o difensore) quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione in dibattimento, l'art. 512-bis cod. proc. pen., per quel che qui rileva, disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Le due disposizioni hanno in comune la disciplina della utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni rese nella fase delle indagini in deroga al principio del contraddittorio: diversi, invece, sono i presupposti e le condizioni di applicabilità dell'una o dell'altra disposizione.
Il ricorrente sostiene che, essendo certa la residenza all'estero di entrambi i dichiaranti, i Giudici del merito, ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni, avrebbero dovuto esperire la notifica, presso l'indirizzo di residenza, della citazione come testimoni, notifica che, invece, i Giudici del merito, hanno ritenuto superflua, applicando, ai fini dell'acquisizione quali atti irripetibili, la disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen, quanto (Soggetto 2), perché le sue dichiarazioni non potevano essere acquisite nel contraddittorio per circostanze imprevedibili essendo il dichiarante residente in un Paese in guerra e arruolato- cfr. annotazione del 22 aprile 2022 - e, quanto a (Soggetto 5) perché il dichiarante aveva, all'epoca dei fatti, residenza in Italia, nella città di (Omissis), da cui si era allontanato, senza fornire ulteriori indicazioni, per fatti imprevedibili al momento della sua escussione.
9.2. Le conclusioni della Corte di appello non sono censurabili.
Nel primo caso, i Giudici del merito hanno ritenuto impossibile che il dichiarante, arruolato nelle forze di difesa del Paese di cittadinanza, potesse raggiungere il Tribunale per rendere dichiarazioni, senza trascurare che, nel momento in cui aveva reso dichiarazioni nella fase delle indagini, (Soggetto 2) si muoveva frequentemente tra l'Italia e l'Ucraina per lavoro tanto da essere stato agevolmente rintracciato, dopo la denuncia di (Soggetto 4), per rendere dichiarazioni.
Il sopraggiunto stato di guerra, dichiarato il 24 febbraio 2022, a seguito dell'invasione russa, a notevole distanza temporale dei fatti occorsi sul finire dell'anno 2017, uno status, rinnovato periodicamente che limita diritti civili, impone la mobilitazione generale e pone il controllo militare, ha costituito, secondo il ragionevole e insindacabile apprezzamento della Corte di appello, una circostanza del tutto imprevedibile nel momento in cui erano state acquisite le dichiarazioni di (Soggetto 2), convocato a mezzo telefono e presentatosi a rendere dichiarazioni il 1 giugno 2018 in occasione di uno dei suoi frequenti viaggi di lavoro in Italia.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Sez. 5, n. 11248 del 13/03/2025, P., Rv. 287755 - 01).
Una valutazione che consente, dunque, un apprezzamento discrezionale da parte del giudice che procede, ispirata a criteri di ragionevolezza che si esprime, in primo luogo, nella scelta della procedura e delle modalità di citazione delle persone che devono rendere dichiarazioni valorizzando le situazioni concrete createsi per effetto dei non prevedibili fatti successivi al momento in cui erano state acquisite le dichiarazioni originarie: la imprevedibilità prevale, dunque, anche sulla condizione di residenza all'estero per il suo rilievo assorbente.
La mera residenza all'estero del dichiarante, infatti, non costituisce di per se condizione che legittima il ricorso alla procedura di acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. che deve accompagnarsi a circostanze diverse e ulteriori che abbiano reso imprevedibile la riescussione del teste in dibattimento, imprevedibilità che, ove sussistente, legittima il mancato ricorso alla procedura di notifica all'estero, la cui attivazione si risolverebbe in un inutile prolungamento dei tempi processuali.
Anche con riferimento a (Soggetto 5) la stabilità della sua presenza in Italia - poiché al momento delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria egli era residente in Italia -, non rendeva obbligatorio e necessario il ricorso alla procedura di notifica all'estero poiché, anche in tal caso, per effetto di circostanze imprevedibili, il dichiarante non era reperibile in Italia ma non risultava affatto certo che avesse fatto rientro nel Paese di origine.
10. Agli effetti dell'art. 526, comma 1 -bis cod. proc. pen. la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore: tale principio è stato inteso nel senso che l'utilizzazione delle dichiarazioni è preclusa dalla verifica che la mancata comparizione al dibattimento è dipesa da una libera scelta (Cass. Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D.A., Rv. 261265).
Nel caso in esame, in applicazione di chiare regole dettate dalla giurisprudenza nazionale (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D., Rv. 250199 - 01) e sovranazionale (Corte Edu, Sentenze 15 dicembre 2011, A. K. e T. c/ Regno Unito; 15 dicembre 2015, S. c/ Germania), secondo cui le dichiarazioni predibattimentali non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, il giudizio di responsabilità del (Soggetto 1) risulta fondato sulla convergente lettura delle dichiarazioni accusatorie a suo carico sia rivenienti da dichiarazioni predibattimentali che da dichiarazioni acquisite nel contraddittorio tra le parti, dichiarazioni sottoposte dai Giudici del merito ad una puntuale analisi e disamina onde escludere che potesse trattarsi di dichiarazioni mendaci o calunniose.
In particolare, quanto all'episodio di cui al capo a), le risultanze di prova derivano non solo dalle dichiarazioni predibattimentali di (Soggetto 2) ma anche dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste (Soggetto 4), e dalla documentazione acquisita che aveva consentito di accertare il passaggio del veicolo condotto dal (Soggetto 2): i dichiaranti si riscontrano vicendevolmente sulle modalità del controllo del veicolo, sui rilievi formulati dal (Soggetto 1) e sulla consegna della somma all'imputato.
Quanto all'episodio di cui al capo b), oltre alle dichiarazioni predibattimentali di (Soggetto 5), la sentenza impugnata ha richiamato quelle di (Soggetto 3), che, nel corso dell'esame, ha fornito una ricostruzione puntuale e precisa del rilievo formulatogli dall'imputato e della richiesta di una somma.
(Soggetto 5) non aveva assistito alla consegna della somma - si era allontanato proprio per non essere coinvolto nei fatti - ma già nella immediatezza dei fatti, con un rapido cenno di intesa con (Soggetto 3), aveva ricevuto dal (Soggetto 3) la conferma della dazione avendo egli notato che l'imputato si era portato sul retro del veicolo.
I due episodi, peraltro, si riscontrano vicendevolmente per le analoghe e ripetitive modalità dei fatti: in sintesi, un dato di contesto che illumina e chiarisce le modalità dei fatti evincibili dalle dichiarazioni acquisite nel dibattimento e quelle estraprocessuali.
10.1. Va evidenziata la linearità delle dichiarazioni acquisite in entrambi i casi e da tutti i dichiaranti i quali, senza reticenze o approssimazioni, hanno riferito i fatti con un comportamento dichiarativo univoco (tenuto sia nella fase delle indagini che in dibattimento) e convergente sul nucleo centrale della ricostruzione dei fatti - le infrazioni e le richieste del (Soggetto 1); la minaccia di sequestro dei veicoli; la consegna di una somma -, convergenza che, quanto ai due episodi aventi genesi processuale diversa, ha fondato la conclusione della Corte di merito su una ripetizione di fatti analoghi, con modalità del tutto similari.
A questo riguardo i Giudici del merito hanno evidenziato la spontaneità della denuncia sporta da (Soggetto 4) che, tornato dall'Ucraina, aveva denunciato i fatti e l'emersione, del tutto casuale, del secondo episodio quando (Soggetto 3), in occasione di un controllo, aveva chiesto notizie ad uno dei finanzieri in servizi sul "capo della Finanza", poi fotograficamente individuato nel (Soggetto 1), e raccontato spontaneamente il fatto di cui, in occasione di un controllo, era stato vittima.
La qualificazione del fatto come delitto di induzione indebita - e non come concussione - del resto, discende dal riconoscimento della sussistenza delle infrazioni - e della loro portata - attribuendo, così, precipua valenza alle contestazioni che l'imputato aveva formulato a (Soggetto 2) e (Soggetto 3) al momento del controllo quali riferite in occasione della rispettiva escussione e, anche su tale aspetto, ritenute attendibili.
Il percorso argomentativo dei Giudici del merito è, dunque, ancorato alla ricostruzione delle risultanze di prova attraverso argomentazioni logiche la cui concludenza, del resto, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, il ricorso non contesta concentrando i rilievi sui descritti motivi in rito.
11. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia carenza di motivazione nel diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è infondato.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, come noto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C., Rv 242419).
Nel caso in esame, la Corte di appello non ha ritenuto sussistenti elementi idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che non poteva, comunque, rilevare a danno dell'imputato il suo comportamento processuale e la sua scelta di rendere o meno dichiarazioni in quanto espressione del diritto di difesa.
Il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione perché la Corte di merito non avrebbe esaminato gli ulteriori profili evidenziati con i motivi di appello quali il carattere episodico e occasionale dei fatti paragonati ai lunghi anni di servizio del ricorrente svolti con modalità irreprensibili e conseguendo risultati ragguardevoli; la circostanza che le intercettazioni condotte per alcuni mesi non avevano rivelato ulteriori episodi oltre allo stato di incensuratezza elementi, questi, rilevanti ai fini della valutazione della capacità a delinquere.
Effettivamente la motivazione della Corte di merito è sintetica - ma non apparente o carente - anche tenuto conto che nella ricostruzione in punto di responsabilità sono evidenziate la reiterazione delle condotte, nei due episodi accertati e le modalità di esazione della somma che contrastano con gli assunti difensivi della episodicità e irreprensibilità dei comportamenti tenuti in servizio tanto più connotati, nel caso del (Soggetto 3), da rivendicazioni che rivelavano la consapevolezza della sostanziale impunità.
Né è ravvisabile il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello, dato atto dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen. per avere valutato il fatto di particolare tenuità, collegato alla modesta entità del profitto conseguito, non ha ritenuto che tale circostanza potesse rilevare anche ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche comuni.
Anche a tal riguardo il percorso argomentativo adottato dai giudici di merito, si rivela ineccepibile e non viziato dal vizio di violazione di legge, posto che, come evidenziato dalla difesa, non sussiste, in astratto incompatibilità nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen. e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, M., Rv. 282876 - 01).
Cionondimeno la Corte di merito non ha ritenuto che fossero acquisiti elementi suscettibili di influire sul negativo giudizio sulla personalità a carico dell'imputato, oltre alla tenuità del danno cagionato, e, quindi elementi in grado di determinare l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
12. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026.
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