Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 11356 del 26 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 11356 del 16/03/2026
Circolazione stradale - Art. 140 Codice della Strada e art. 337 cod. pen. - Principio informatore della circolazione - Resistenza a pubblico ufficiale - Condotta passiva e condotta oppositiva - In tema di inseguimento, la mera fuga ad alta velocità integra condotta passiva e non è sufficiente a configurare il reato, richiedendosi invece manovre di guida connotate da offensività o idonee a porre in pericolo l’incolumità degli agenti o di terzi, tali da incidere sull’azione di polizia [...] Ne consegue che assumono rilievo, ai fini della violenza oppositiva, condotte gravi da valutarsi nel contesto dell’inseguimento, in quanto idonee a ostacolare concretamente l’atto d’ufficio e a condizionare l’operato degli agenti, anche inducendoli a desistere.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia chiede l'annullamento della sentenza del 25 giugno 2025 del giudice monocratico del Tribunale di (Omissis) che, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto (Soggetto 1) dal reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) commesso il 6 aprile 2022, quando, alla guida di un'autovettura, si dava alla fuga e usava violenza e minaccia nei confronti degli operatori di Polizia locale "accelerando bruscamente e commettendo svariate violazioni al Codice della strada".

2. Il ricorrente Procuratore generale denuncia:

2.1. erronea applicazione della legge penale poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ciò che rileva è la idoneità della condotta di guida pericolosa del conducente dell'auto a condizionare l'operato dell'agente di polizia inducendolo a desistere dall'inseguimento o a continuarlo in modo meno efficace, rallentando per il timore di creare situazioni di pericolo anche solo ipotetico a terzi;

2.2. cumulativi vizi di motivazione poiché la sentenza impugnata non si confronta con il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 6 aprile 2022 nella parte in cui i verbalizzanti avevano evidenziando che, in occasione di un passaggio a semaforo rosso acceso, l'imputato "metteva a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada lì presenti", presenza ribadita poco oltre a pag. 2 della predetta annotazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis).

Va premesso che la sentenza resa dal giudice monocratico del Tribunale di (Omissis) il 25 giugno 2025, non è appellabile a seguito della modifica apportata, a opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), della legge n. 114 del 2024, alla disposizione di cui all'art, all'art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen.

La regola si applica anche alle sentenze di proscioglimento che siano state emesse in esito a giudizio abbreviato, al pari di quelle emesse per gli stessi reati in esito a giudizio ordinario (Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Pmt, Rv. 288070 - 01).

La legge n. 114 cit. ha, infatti, sostituito il primo periodo del comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen. secondo cui "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2" (cioè per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio), con una disposizione di carattere generale che non indica che l'inappellabilità da parte del pubblico ministero da essa prevista riguardi solo le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del dibattimento, diversamente da quella del successivo secondo periodo dello stesso comma 2 (secondo cui: "L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (...)").

Da tanto consegue che il ricorso per cassazione del Procuratore generale, come quello del Pubblico Ministero, è proponibile per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, V., Rv. 288029 - 01), e che l'annullamento della sentenza impugnata comporta il rinvio per nuovo giudizio al giudice, in diversa composizione fisica, che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. È pacifica l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, L., Rv. 226251 - 01).

Sempre esaminando il caso della manovre poste in essere nel corso dell'inseguimento di polizia si è precisato che non è necessario che tali manovre si risolvano nella creazione di un pericolo per la pubblica incolumità di pedoni o altri utenti della strada poiché il reato è integrato anche dalla condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, B., Rv. 277765 - 01).

È stata, infine, ritenuta idonea ad integrare la violenza - e non la semplice minaccia - la fuga in auto attraverso una condotta di guida obiettivamente pericolosa, che ponga in pericolo l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915).

Mette conto rilevare che, in tali casi, l'agente non si limita a tentare un commodus discessus a bordo di un'autovettura, ma tiene un comportamento di guida che, in considerazione della pericolosità delle manovre attuate per seminare gli inseguitori e della messa a repentaglio dell'incolumità di essi e degli altri utenti della strada, integra gli estremi della "violenza" o della minaccia rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice in parola.

In conclusione, una condotta di fuga meramente passiva non dà luogo al reato in esame e, generalmente, viene individuata (Sez. 6, n. 35448 del 08/07/2002, dep. 2003, P.m. in proc. D. S., Rv. 226686 - 01) nella condotta di guida in cui l'agente mantenga una velocità elevata richiedendosi, per la integrazione del reato, una condotta di  fuga connotata, invece, da sia pur minimi tratti di offensività o di messa in pericolo dell'incolumità personale dei pubblici ufficiali o degli altri utenti della strada estranei.

Al maggior grado di pericolosità delle manovre poste in essere per sottrarsi all'inseguimento in corso e alla messa a repentaglio dell'incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada, corrisponderà non una mera minaccia ma una vera e propria condotta di violenza oppositiva.

Una conclusione che postula un attento e puntuale accertamento delle modalità esecutive del comportamento di guida tenuto dall'agente che non è, pertanto, idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice quando si risolva nella mera fuga ma, viceversa, ravvisabile nella condotta di guida che intralci attivamente l'atto d'ufficio del pubblico agente, con una condotta violenta o comunque lato sensu intimidatoria, volontaria e diretta a tale scopo, tenuta nei confronti degli agenti.

2. La sentenza in esame non ha fatto corretta applicazione di tali principi affermando che affinché la fuga in auto, da paradigmatico atto di resistenza passiva, trasmodi in una modalità attiva è necessario che il pericolo arrecato con la condotta sia caratterizzato da concretezza e non meramente astratto.

La sentenza impugnata dà atto che nel darsi alla fuga e durante la marcia a velocità sostenuta, l'imputato aveva violato diverse disposizioni del codice della strada ma, essendosi svolto il fatto in orario notturno (alle ore 1:55) e senza incontrare alcun veicolo o pedone sulla via, il pericolo appariva connotato da mera astrattezza e, pertanto non assurgeva a livello di minima offensività richiesta per la integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen..

Il Giudice del merito, tuttavia, ha trascurato la verifica della pericolosità della condotta di guida attuata con manovre che andavano ben al di là della velocità elevata essendosi concretate in passaggi vietati ai semafori e guida contromano: la condotta di guida dell'imputato, come illustrato al punto che precede, deve essere valutata anche con riguardo al contesto dell'inseguimento in corso da parte della polizia nell'adempimento dei compiti di istituto e, quindi, le concrete manovre di guida, non costituiscono un dato neutro ma vanno valutate con riferimento all'efficacia dell'attività di polizia in corso, attività che è governata dal principio di proporzionalità dovendo la polizia evitare, a propria volta, di mettere in pericolo la pubblica incolumità, pur nel doveroso adempimento dei compiti di istituto.

Nel caso in esame la polizia locale aveva in corso un controllo di routine ma aveva accertato una condotta di guida pericolosa dell'imputato - che percorreva la strada in senso opposto a quello consentito dalla segnaletica verticale - e che, nonostante l'alt intimatogli, aveva proseguito la marcia con una condotta di guida che non era connotata dalla "mera" velocità elevata per sottrarsi al controllo ma da manovre idonee a porre in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada (l'attraversamento a semaforo rosso; l'andatura contromano), un comportamento tale da indurre gli stessi agenti di polizia a porre fine all'inseguimento, limitandosi a un controllo a distanza.

Aspetti, questi, illustrati nell'annotazione di polizia giudiziaria del 6 aprile 2022, utilizzabile in ragione del rito prescelto dall'imputato, e che non sono stati valutati nella sentenza impugnata che, invece, ha esaminato, ponendola a fondamento della decisione, solo la ricostruzione, molto più sintetica e generica, contenuta nella informativa di polizia.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata e va disposto il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di (Omissis) che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare le risultanze probatorie uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis).

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 26 marzo 2026.

 

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