Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 8803 del 8 aprile 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8803 del 08/04/2026
Circolazione stradale - Art. 201 C.d.S. e 247 Reg. esec. codice della strada - Variazione di residenza - Aggiornamento PRA - Onere informativo - Notificazioni - In tema di notifiche di verbali, la responsabilità del mancato aggiornamento dei registri non grava sull’amministrazione se l’interessato non dimostri di aver comunicato al Comune i dati di patente e targa, restando valide le notifiche al domicilio risultante dal PRA né è censurabile in cassazione la valutazione di merito che escluda prova contraria alla convivenza, non integrando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la diversa lettura delle prove.
RITENUTO IN FATTO
Il giudizio riguarda l'opposizione ad una cartella di pagamento notificata da (Soggetto 2) Spa per conto del Comune di (Omissis) a (Soggetto 1) il 2.7.2013, basata su due verbali di accertamento per violazioni del codice della strada ascritte ad un veicolo di proprietà del (Soggetto 1), notificati allo stesso con raccomandate a.r. ricevute dalla madre dello stesso, (Soggetto 2), qualificatasi come convivente, all'indirizzo di (Soggetto 2), via (Omissis), il (Omissis) ed il (Omissis), e non opposti.
Nell'opposizione alla cartella esattoriale (Soggetto 1) sosteneva di non avere mai ricevuto le notifiche dei due verbali di accertamento, essendo residente con la sua famiglia (moglie e quattro figli) dal 2005 a (Omissis) e non più a (Omissis) dove era stato residente fino al 2003, come emergente dai certificati di residenza e di stato di famiglia prodotti, e contestava la sussistenza degli illeciti e la genericità dei verbali, invocando anche l'estinzione per prescrizione degli illeciti amministrativi.
Il Comune di (Omissis) nel giudizio di primo grado chiedeva di respingere l'opposizione, sottolineando che i verbali erano stati ricevuti dalla madre convivente del (Soggetto 1) all'indirizzo all'epoca risultante dal PRA, ed (Soggetto 2) Spa aveva aderito alla posizione del Comune assumendo di avere agito correttamente.
Il Giudice di Pace di (Omissis) con ordinanza/sentenza del 17.2.2014 convalidava la cartella di pagamento, ritenendo che il Comune avesse documentato la legittimità delle sanzioni applicate potendo avvalersi dell'efficacia privilegiata dei verbali di accertamento e che il (Soggetto 1) non avesse provato di avere comunicato agli organi competenti il trasferimento della sua residenza da (Omissis) a (Omissis).
Appellato tale provvedimento dal (Soggetto 1), che chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento, veniva proposta in via subordinata dal medesimo querela di falso contro le ricevute di ritorno delle raccomandate postali di notifica dei verbali di accertamento, nella parte in cui avrebbero attestato che la madre era convivente con il (Soggetto 1) alle date del (Omissis) e del (Omissis), e veniva altresì articolata prova testimoniale.
Il giudizio di secondo grado veniva sospeso per consentire lo svolgimento davanti al Tribunale di (Omissis) in composizione collegiale del giudizio di querela di falso, nell'ambito del quale venivano sentiti come testimoni la moglie ed uno dei figli del (Soggetto 1)
Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 193/2020, che dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dal (Soggetto 1) perché gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali dei verbali di accertamento non potevano considerarsi fidefacienti in ordine alla circostanza che la madre del (Soggetto 1) fosse con lui convivente alla data delle notifiche dei verbali di accertamento, trattandosi di circostanze riferite dalla madre del (Soggetto 1), non ricomprese tra gli atti compiuti ed i fatti avvenuti alla presenza dell'agente postale-pubblico ufficiale.
Riassunto il giudizio di secondo grado, il Tribunale di (Omissis), con la sentenza n. 720/2022 del 4/5.8.2022, rigettava l'appello di (Soggetto 1) e compensava le spese processuali del doppio grado.
Contro tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'originario opponente con quattro motivi, ed ha resistito con controricorso il Comune di (Omissis), mentre è rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa.
Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli 450-451 e 2700 cc e degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Ci si duole che il Tribunale di (Omissis) non abbia tenuto conto che i certificati di residenza e di stato di famiglia del (Soggetto 1) prodotti facevano fede fino a querela di falso sulla circostanza che il (Soggetto 1) era residente con la sua famiglia a (Omissis) e non a (Omissis), dove sua madre aveva ricevuto le due notifiche dei verbali di accertamento il (Omissis) ed il (Omissis), anche se il mutamento di residenza, avvenuto nel 2005 e registrato presso il Comune nel marzo 2008, non risultava annotato al PRA.
2) Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 247 comma 3 del regolamento esecutivo del CdS, che attribuisce agli uffici comunali, e non al diretto interessato, il compito di procedere alla comunicazione delle variazioni di residenza, che sono state loro segnalate dagli interessati alla direzione centrale della MCTC, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché attinenti alla motivazione addotta dal Tribunale di Frosinone per ritenere che non sia stata fornita prova contraria alla presunzione di veridicità desumibile dall'attestazione dell'agente postale - pubblico ufficiale del fatto che il (Soggetto 1) risultasse ancora residente a (Omissis) all'indirizzo in cui la madre, indicata come convivente dall'agente postale prima della sottoscrizione da parte della stessa degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento, aveva ricevuto tali notifiche, e che nei registri del PRA risultasse ancora quella vecchia residenza, sono infondati, anche se la motivazione addotta dal giudice di secondo grado va parzialmente corretta ex art. 384 ultimo comma c.p.c.
Il Tribunale di (Omissis) in secondo grado ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 15831 del 12.6.2008, che aveva ritenuto invalida la notifica di violazioni del codice della strada effettuata al padre del destinatario con lui non più convivente senza considerare gli obblighi di diligenza gravanti sul destinatario in ordine alla registrazione presso il PRA del suo mutamento di residenza, ed ha affermato che comunque anche a voler considerare nulle le notifiche dei verbali di accertamento effettuate il (Omissis) ed il (Omissis), non vi era ragione per ritenere che gli atti invalidamente notificati non avessero raggiunto il loro scopo, sia perché il (Soggetto 1) avrebbe cambiato residenza da poco tempo alla data delle notifiche, sia perché sua madre era stata indicata negli avvisi di ricevimento come con lui convivente e tale convivenza non si era provato che fosse inesistente e le risultanze anagrafiche avevano un valore puramente presuntivo sul luogo di residenza, che ammetteva la prova contraria.
La sentenza della Suprema Corte sopra menzionata faceva parte di un orientamento della giurisprudenza di questa Corte che è stato sconfessato dalla sentenza n. 24851 del 9.2.2010 delle sezioni unite di questa Corte, che per tener conto dell'incombenza sugli uffici comunali e non sul diretto interessato del compito di procedere alla comunicazione delle variazioni di residenza che sono state loro segnalate dagli interessati alla direzione centrale della MCTC ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'art. 247 comma 3 del regolamento esecutivo del CdS, ha affermato che intanto può essere ascritta a tali uffici la responsabilità per il mancato aggiornamento dei registri del PRA a seguito delle variazioni di residenza segnalate dagli interessati ai Comuni, in quanto tali soggetti interessati, nel segnalare agli uffici comunali il loro cambiamento di residenza, abbiano anche fornito i dati della propria patente di guida e della targa del veicolo di proprietà, mentre nella specie il (Soggetto 1) non ha allegato e provato di avere fornito tali dati agli uffici comunali, mantenendo quindi per lui validità le notifiche effettuate all'indirizzo risultante dai registri del PRA, non aggiornati per sua colpa.
3) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale di Frosinone valorizzato solo l'avviso di ricevimento delle notifiche dei verbali di accertamento nei quali la madre del (Soggetto 1) era stata indicata dall'agente postale come convivente col figlio e non le testimonianze fornite che avevano dimostrato che il (Soggetto 1) risiedeva stabilmente con la sua famiglia a (Omissis) dal 2005.
4) Con il quarto motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per l'omessa motivazione sulle prove testimoniali acquisite nel giudizio di querela di falso in ordine al mutamento formale della residenza del (Soggetto 1) e della sua famiglia.
Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché non si invoca alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è invocabile ex art. 348 ter ultimo comma per "doppia conforme", ed a pagina 7 primo capoverso della sentenza impugnata si è escluso che sia stata fornita specifica prova (evidentemente attraverso le prove testimoniali) volta a smentire la convivenza del (Soggetto 1) con la madre all'epoca delle notifiche, circostanza chiaramente non equivalente con la diversità della residenza dichiarata. Inoltre si è fuori dall'ambito applicativo degli articoli 115 e 116 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi ex multis Cass. 5.6.2025 n. 15096).
Non può essere esaminato il controricorso del Comune di (Omissis) nella parte in cui, senza assumere la veste del ricorso incidentale, richiede come "unico motivo di controricorso" di condannare la controparte alle spese processuali del doppio grado di giudizio assumendo che le stesse siano state compensate in assenza dei presupposti della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità delle questioni, del mutamento di giurisprudenza, e di altre analoghe gravi ragioni.
In realtà il controricorso ha una funzione meramente difensiva rispetto ai motivi di ricorso avversari, per cui la parte che intenda anche autonomamente impugnare la sentenza deve palesare nell'intestazione, o almeno nel corpo dell'atto, l'intenzione di proporre anche un ricorso incidentale e deve procedere al pagamento del contributo unificato relativo, mentre nella specie il Comune, che ha chiamato il suo atto difensivo "controricorso", si è limitato a chiedere l'accoglimento dell'unico suo motivo di controricorso senza mai utilizzare il termine ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e condanna (Soggetto 1) al pagamento in favore del Comune di (Omissis) delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 350,00 per compensi oltre accessori.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2026.
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