Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 6025 del 17 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, ordinanza numero 6025 del 17/03/2026
Circolazione stradale - Artt. 174 e 178 Codice della Strada e Reg. (CE) n. 561/2006 - Tempi di guida e riposo - Trasporto passeggeri su linea - Disciplina dei tempi di lavoro e riposo per gli autisti di linea con percorrenza superiore a 50 km - Fermate di servizio - Tutela rafforzata - In tema di autisti di linea, le fermate per salita e la discesa passeggeri ed emissione titoli non interrompono il periodo complessivo di guida né incidono sulla natura del servizio; ne consegue che esse non integrano periodi di riposo, rilevando solo l’inattività totale del conducente e la percorrenza va riferita all’itinerario di linea tra capolinea, restando irrilevanti tratte intermedie, attività accessorie o guida su veicoli diversi.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di (Omissis), con sentenza n. 30/2023 in sede di rinvio da questa Corte con ordinanza n. 12916/2022, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) n. 222/2016, proposto da (Soggetto 1) nei confronti di (Soggetto 3) Spa (già (Soggetto 2) Spa) e di (Soggetto 4) ((Omissis)) Spa, nella causa riassunta ad iniziativa del primo, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda, condannava (Soggetto 3) Spa e (Soggetto 4) Spa, in solido tra loro, a corrispondere a (Soggetto 1) la complessiva somma di Euro 4.231,30, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di risarcimento del danno per omesso godimento del riposo settimanale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo.

2. Per la cassazione della seconda sentenza d'appello propone ricorso (Soggetto 1) con due motivi, illustrati da memoria; le società intimate non si sono costituite nel presente giudizio di cassazione; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 c.p.c., e 111 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4 c.p.c., nonché 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente, secondo il diritto vivente ribadito, da ultimo, da SS.UU. n. 22232/2016 (art. 360, n. 3, c.p.c.).

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328/1923 e della legge n. 138/1958 (artt. 6, 7, 8) e del Regolamento CE n. 561/2006 (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8) così come integrato dall'art. 2 del Reg. CE n. 684/92 del 16 marzo 1992, e dall'art. 157, lettera c), legge n. 285/1992, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

3. I motivi, connessi, sono fondati per quanto di ragione.

4. La pronuncia rescindente aveva dato atto che con sentenza n. 302/2017 la Corte d'Appello di (Omissis) aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di (Soggetto 1) intesa alla condanna delle società (Soggetto 3) Spa e (Soggetto 4) Spa al pagamento di somme maturate in relazione a riposi non goduti nel periodo decorrente dal 1.1.2008 al 31.12.2010, e che la Corte territoriale aveva ritenuto che, in relazione ai sette giorni di riposo non goduti, difettassero i presupposti per riconoscere il danno da usura psicofisica e, quanto ai riposi settimanali risultati ridotti, che il relativo credito (di natura retributiva) fosse estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione.

5. La pronuncia rescindente aveva accolto il primo motivo di ricorso per cassazione per apparenza di motivazione (in particolare sulla negazione, in termini assertivi, dell'esistenza di un danno da usura psico-fisica in relazione ai giorni di riposo non goduti dal lavoratore e sull'esclusione, già in linea teorica, della configurabilità di un danno da usura psico-fisica in relazione al minor numero di ore di riposo fruite rispetto a quelle spettanti).

6. Riassunto il giudizio, la seconda sentenza d'appello si pronunciava sulle seguenti conclusioni di merito: "- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale alla luce dei principi stabiliti nel giudizio rescindente; - accertare e dichiarare che l'attuale ricorrente aveva esperito una azione risarcitoria sia per mancato riposo sia per minor riposo annuale fondata sull'inadempimento contrattuale imputabile alla società datrice di lavoro, che nell'organizzare i turni aveva violato i diritti indisponibili ed inderogabili dell'attuale ricorrente, previsti dagli artt. 36 della Costituzione, 2019 c.c., 8 e 4 del Reg. CEE 561/2006, causandogli un danno da usura psico fisica; - accertare e dichiarare che l'attuale ricorrente, con la qualifica di autista, profilo professionale di operatore di esercizio, parametro 183, con trattamento economico e normativo del CCNL Autoferrotranvieri, aveva prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società (Soggetto 2) Spa (oggi (Soggetto 3) Spa) dall'1.1.1991 al 30.11.2011, e alle dipendenze della (Soggetto 4) Spa dal 1.12.2011, usufruendo, nel periodo 01.01.2008 - 31.12.2010, di un reiterato "minor riposo" settimanale e di un "mancato riposo domenicale" nei termini sopra specificati in atti; - accertare e dichiarare che nello svolgimento della prestazione lavorativa, l'attuale ricorrente aveva espletato la propria attività con le modalità anche temporali indicate in ricorso e, conseguentemente, condannare le società resistenti, in solido tra loro (stante anche il disposto dell'art. 2112 c.c.) a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 12.658,62, al lordo delle ritenute di legge, per i titoli sopra indicati, come da conteggi non contestati, o quella diversa maggiore o minore che verrà determinata all'esito dell'istruzione probatoria e dell'esame dei CCNL di categoria depositati per estratto, eventualmente anche attraverso C.T.U. o in via equitativa da parte del Giudice; - con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come per legge sulle somme riconosciute come dovute dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo".

7. Ritenuta operante la prescrizione decennale, la Corte di (Omissis), pur ritenendo dimostrati gli orari dedotti dal lavoratore, riteneva (p. 5) che: "Pur essendo pacifico tra le parti che il ricorrente era addetto al trasporto extraurbano anche su linee che hanno percorrenza superiore ai 50 chilometri, va rilevato che nel caso in cui il percorso si compone di più linee o tratte, tutte inferiori ai 50 Km, viene meno la ratio di una tutela rafforzata in capo al lavoratore, in quanto il servizio che si arresta ogni 10 o 15 Km per l'effettuazione di fermate per la salita e la discesa dei passeggeri e per l'emissione dei titoli di viaggio, per sosta inoperosa, perde la sua caratteristica di servizio di "lunga percorrenza", dovendo essere configurato, a tutti gli effetti, ad un servizio che colleghi due località distanti tra loro meno di 50 Km"; poiché nella fattispecie risultava "dalla stessa lettura dei turni di servizio depositati che era prevista l'effettuazione di fermate e di soste", ne traeva la conseguenza che non poteva trovare applicazione il Regolamento CEE n. 561/2006. Ricalcolava quindi l'ammontare delle somme richieste per mancati riposi o minor riposi, e il danno da usura psico-fisica, dando atto che "il criterio adottato nei conteggi effettuati dal sindacato che ha fatto riferimento alla paga oraria per lo straordinario festivo, appare adeguato, tenuto conto che la maggiorazione per lavoro straordinario festivo per sua natura compensa proprio la maggiore penosità del lavoro espletato oltre il normale orario giornaliero, nel periodo riferibile al riposo settimanale".

8. Tale lettura della normativa, nel senso che l'effettuazione di fermate in tratte superiori a 50 km. fa perdere la caratteristica di servizio a lunga percorrenza, non è condivisibile.

9. Come osservato da parte ricorrente, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 9.11.2023 (in causa C- 477/2022, su rinvio pregiudiziale di questa Corte) ha chiarito che: "1) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "percorso (di linea che) non supera i 50 chilometri" corrisponde all'itinerario stabilito dall'impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell'ambito del servizio regolare cui è adibito…

10. Pertanto, la predetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato che le fermate di servizio non interrompono "il periodo complessivo di guida", né arrestano il servizio. Ne consegue che l'interruzione non comprende i periodi in cui l'autista effettua "fermate per la salita e la discesa dei passeggeri e per l'emissione dei titoli di viaggio", ma solo i periodi in cui l'autista non guida, non svolge altre mansioni e si dedica unicamente al riposo. È quindi escluso che le fermate facciano perdere al servizio la caratteristica di "lunga percorrenza" e le ragioni di "tutela rafforzata" prevista dalla normativa comunitaria.

11. Questa Corte ha già avuto modo di recepire l'interpretazione di cui sopra, specificando (Cass n. 15815/2024) che, nei casi in cui è applicabile il Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza CGUE del 9 novembre 2023 in causa C-477/2022, la disciplina dei tempi di lavoro e riposo per gli autisti di linea è quella di miglior tutela di cui agli artt. 6-9 del predetto Regolamento, ferme le ulteriori regole previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali (come il D.Lgs. n. 234 del 2007) di attuazione di quella sovranazionale, dovendosi in ogni caso escludere un raddoppio della protezione, e che, in tema di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui compreso il conducente, la nozione di "percorso superiore ai cinquanta chilometri" - di cui al Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza della CGUE del 9 novembre 2023, in causa C-477/2022 - va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell'ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo ed altresì ininfluenti, ai fini del calcolo del "periodo di guida" accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive (presupposto per la tutela di cui all'art. 6, paragrafo 3, del medesimo Regolamento), le mansioni accessorie o comunque le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa.

12. Non è pertanto corretta la riduzione del dovuto operata dalla seconda sentenza d'appello qui impugnata.

13. Dato atto che la sentenza impugnata ha valutato corretti i conteggi effettuati dal sindacato e recepiti in ricorso, e congrui i criteri di parametrazione del risarcimento del danno da usura psico-fisica, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con attribuzione al lavoratore della somma di Euro. 12.658,62 come indicata nelle conclusioni di parte ricorrente, oltre accessori di legge.

14. Ferma la liquidazione delle spese (con distrazione) operata nella sentenza impugnata con riferimento ai precedenti gradi di giudizio, che rimangono congrue perché rientranti nella forbice tra minimo e massimo anche con riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo dovuto come accertato, in ragione della soccombenza le società intimate devono essere condannate alla rifusione in solido in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna le società in epigrafe al pagamento in favore di parte ricorrente della maggior somma di Euro 12.658,62, oltre accessori di legge.

Condanna le predette società alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Conferma le statuizioni sulle spese di lite contenute nella sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 16 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026.

 

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